Minori in sala gioco con documento falso, Tar dà ragione al titolare

Scritto da Fm
Il Tar Toscana evidenzia che l’esame di una riproduzione fotografica del documento da parte del gestore della sala gioco può bastare per ‘integrare gli obblighi di controllo’.

Il decreto Balduzzi non obbliga il gestore di una sala gioco a controllare il solo originale del documento di identità dei clienti, specie nelle ipotesi di “maggiore età …. manifesta”. Perciò l’esame di una riproduzione fotografica del documento può “ essere ritenuta sufficiente ad integrare gli obblighi di controllo, in una situazione in cui non era facilmente evidenziabile (come desumibile dalla documentazione relativa agli atti dell’indagine penale depositata in giudizio) l’avvenuta falsificazione del documento”.

A stabilirlo è il Tar Toscana, nella sentenza con cui annulla il provvedimento della Questura di Lucca che aveva sospeso per 15 giorni l’attività di raccolta di scommesse e con apparecchi videoterminali di una sala gioco dopo che in due sopralluoghi era stata riscontrata la presenza di minorenni e e la violazione della normativa antifumo.

Con riferimento alla prima violazione, il ricorrente ha evidenziato “la sussistenza di un procedimento penale aperto, su sua denuncia-querela, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori nei confronti dei sette minorenni per il reato di cui all’art. 494 c.p., per aver esibito al ricorrente ‘un documento in fotografia dal telefono cellulare da cui risultava chiaramente che erano maggiorenni’”.

Quanto al secondo aspetto – sostanziato nella “mancanza dei cartelli evidenzianti il divieto di fumo” e la “mancata separazione del locale riservato ai fumatori” – il titolare della sala gioco ha assicurato “la già avvenuta eliminazione delle violazioni riguardanti la normativa antifumo”.

Il Tar Toscana quindi ha accolto il ricorso.