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Comma 7, Adm: 'In vigore nuove regole e parametri numerici'

01 giugno 2021 - 13:52

L'Agenzia dogane e monopoli pubblica la nuova disciplina amministrativa sull'installazione degli apparecchi comma 7, in vigore da oggi, 1° giugno, comprensiva dei parametri numerici.

Scritto da Redazione
Comma 7, Adm: 'In vigore nuove regole e parametri numerici'

Da oggi, 1° giugno, entrano in vigore le regole tecniche per la produzione, l’importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento comma 7, approvate con la determinazione del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 18 maggio 2021, pertanto sono abrogate e non più applicabili le regole tecniche recate decreto interdirettoriale 8 novembre 2005, così come modificato dal decreto interdirettoriale 20 aprile 2011.


A ricordarlo è la stessa Adm, nella determinazione direttoriale "Regole amministrative per la produzione, l’importazione, l’installazione e l’utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7, del Tulps, ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta", consultabile nella sua interezza a questo link


Scorrendo i vari articoli della determinazione direttoriale firmata dal direttore generale Marcello Minenna, si trovano le regole per gli apparecchi prodotti o importati a decorrere dal 1° giugno 2021 e quelli già installati e verificati alla stessa data, con un focus su quelli autorizzati prima del 1° gennaio 2003, gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni. Evidenziando che per i comma 7 a) e c) verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti è stabilito quanto segue.   "1. I certificati nonché i nulla osta di distribuzione già rilasciati per apparecchi comma 7 a) verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti rimangono validi. 2. I certificati nonché i nulla osta di distribuzione già rilasciati per gli apparecchi comma 7 c) che non consentono l’azzeramento delle classifiche e dei record o che non consentono la visualizzazione in ordine cronologico dei punteggi realizzati, verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti rimangono validi. 3. I nulla osta per la messa in esercizio rilasciati per gli apparecchi indicati nei commi 1 e 2 sulla base delle regole tecniche previgenti cessano di avere efficacia al 31 dicembre 2021. 4. I soggetti ai quali sono stati rilasciati i nulla osta per la messa in esercizio di cui al precedente comma possono presentare, entro il 31 dicembre 2021, apposita richiesta a Adm per il rilascio, in sostituzione del precedente, di un nuovo titolo autorizzatorio per la messa in esercizio, la cui efficacia decorre dal 1° gennaio 2022, e del relativo dispositivo di identificazione elettronica. 5. Per gli esemplari di modelli di apparecchi comma 7 c) verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti che consentono l’azzeramento delle classifiche e dei record o che consentono la visualizzazione in ordine cronologico dei punteggi realizzati, cessano di avere efficacia al 31 dicembre 2021 sia i certificati che i nulla osta già rilasciati per la distribuzione e la messa in esercizio. 6. L’elenco degli esemplari di modelli di cui al comma 5, predisposto sulla base delle dichiarazioni acquisite dagli OdV, sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia. 7. Entro il 31 dicembre 2021 gli apparecchi di cui al comma 5 devono essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti".
 

All'articolo 7 viene definita la tipologia dei punti di offerta, mentre l'8 è dedicato a prescrizioni e criteri per l'installazione e il 9 ai parametri numerici per l'installazione.
Le "disposizioni transitorie" dell'articolo 10 invece dispongono che: "Nel periodo intercorrente fra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2021 è consentito il rilascio di titoli autorizzatori relativi ad apparecchi certificati sulla base delle regole tecniche previgenti, nonché l’installazione degli apparecchi sulla base delle regole amministrative previgenti.
2. Gli apparecchi di cui al comma precedente dovranno adeguarsi alle disposizioni recate dal capo 3 del presente provvedimento.
3. I nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi rilasciati sulla base delle regole tecniche previgenti cessano, comunque, di avere efficacia al 31 dicembre 2021.
4. Con successivi provvedimenti del Direttore Giochi saranno determinate la tempistica e le modalità con cui potranno essere richiesti i titoli autorizzatori sulla base delle regole tecniche vigenti e delle regole amministrative definite dal presente provvedimento, le modalità di presentazione delle richieste di verifica tecnica di conformità degli apparecchi e la modulistica da utilizzare per le richieste e per le autocertificazioni, nonché gli ulteriori aspetti attuativi.
5. Le modalità relative all’utilizzo degli apparecchi nelle attività di spettacolo viaggiante saranno definite con successivo provvedimento condiviso con il ministero della Cultura".
 
 

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