skin

Multe a Google e Top Ads per Adv gioco, le motivazioni dell'Agcom

08 agosto 2022 - 10:38

Pubblicati i testi integrali delle ordinanze ingiunzioni dell'Agcom che sanzionano Google Ireland Limited e Top Ads Ltd – per 1,5 milioni – per violazione del divieto di pubblicità del gioco.

Scritto da Redazione
Multe a Google e Top Ads per Adv gioco, le motivazioni dell'Agcom

Sono consultabili nella loro interezza i testi delle ordinanze ingiunzioni con le quali l'Agcom - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha sanzionato, nel complesso, per 1 milione e 450mila euro le società Google Ireland Limited (750mila euro) e Top Ads Ltd (700mila euro) per la violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo sancito dal decreto Dignità.

 

Nel caso di Google  Ireland Limited, stando a quanto si legge nel provvedimento, la sanzione segue l'iter avviato in seguito ad una segnalazione pervenuta all'Agcom il 2 dicembre 2021 nella quale si evidenziava la “presenza su YouTube di numerosi video, che potrebbero violare il Dl Dignità, in quanto si pubblicizzano vincite fatte su casinò on line e, in generale, il gioco d’azzardo, senza regime di comparazione dei brand e delle offerte commerciali”.

 

Dalla navigazione del servizio di piattaforma per la condivisione di video “YouTube”, è emerso che, attraverso i 5 canali di YouTube veniva “realizzata la promozione di innumerevoli siti internet di giochi con vincite in denaro in violazione del divieto introdotto dall’art. 9 del Decreto dignità”.
 
All’interno di ciascuno dei 5 canali identificati, si legge nella delibera, “vengono promossi, mediante i video caricati settimanalmente, molteplici siti di gioco con vincite in denaro, prevedendo, altresì, la possibilità di abbonarsi al singolo canale, pagando direttamente il fornitore del servizio di condivisione video YouTube attraverso tre diverse fasce di prezzo cui corrispondono diversi vantaggi (fan livello 1: 1,99 euro al mese; fan livello 2: 3,99 euro a mese, fan livello 3: 19,99 euro al mese); al riguardo, si evidenzia la presenza, in ciascun canale, di video in cui si invita l’utente, a prescindere dall’età, ad inviare i propri video di vincita in modo da consentire ai titolari dei canali, previa remunerazione agli utenti, la diffusione dei video delle migliori vincite realizzate”.
 
A nulla sono valse le contestazioni di Google, che si possono ripercorrere nel documento disponibile integralmente a questo link, per l'Agcom l'illecito resta. “Google nelle proprie memorie difensive afferma che la normativa di settore richiede un accordo con l’inserzionista e il pagamento di un corrispettivo tra le parti coinvolte, elementi che, a dire di Google, mancherebbero nel caso de quo. Tale affermazione è priva di fondamento in quanto, come rilevato, la norma in oggetto nel vietare “qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta” afferente a giochi con vincite in danaro non presuppone che sia dimostrata l’esistenza di un rapporto negoziale nominalmente indicato, essendo sufficiente che sia dimostrata in concreto la natura promozionale del messaggio diffuso, cui corrisponde un lucro da parte dei soggetti coinvolti. Parimenti, il comma 2 dell’articolo 9 del Decreto individua i soggetti destinatari del divieto e quantifica la base della sanzione amministrativa pecuniaria; su tale aspetto la norma prevede che la sanzione sia commisurata al 20 percento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e che comunque non sia in ogni caso inferiore a 50.000 euro per ogni singola violazione. Ne consegue che l’assenza di un 'contratto' pubblicitario in senso stretto non pregiudica la possibilità di definire il lucro che ciascuna parte realizza ai fini della determinazione della sanzione da applicare ove il contenuto diffuso abbia una valenza, diretta o indiretta, promozionale. Un’eventuale interpretazione contraria rischia di svilire l’effetto utile e la ratio della disposizione (cfr. delibere nn. 160/20/CONS, 241/20/CONS, 83/21/CONS)”.
 
Per l'Autorità, inoltre, “non appare condivisibile neppure l’affermazione in base alla quale Google non trae alcun profitto dai contenuti pubblicati sui canali YouTube, ma solo dagli annunci che gli inserzionisti pubblicano, in quanto senza i video caricati dagli utenti la piattaforma non avrebbe contenuti su cui veicolare la pubblicità degli inserzionisti; infatti, come si dirà in seguito, è la piattaforma stessa che spinge tutti i creator ad azionare su base volontaria (l’utente che carica un contenuto può infatti decidere di escludere dalla visione del proprio video caricato la pubblicità da parte di YouTube) la pubblicità in pre-roll, in quanto Google guadagna da tutti i messaggi pubblicitari che veicola sui contenuti degli utenti, circostanza che comporta una compartecipazione nella remunerazione della piattaforma stessa. Parimenti, Google guadagna, altresì, dagli eventuali abbonamenti degli utenti ai 275/22/CONS 20 canali che usufruiscono in cambio di vantaggi esclusivi (contenuti riservati, video riservati agli abbonati; live streaming riservati agli abbonati; chat dal vivo), ciò a riprova del fatto che Google guadagna anche in funzione dei contenuti diffusi presso la propria piattaforma a prescindere dalla pubblicità”.
 
 
Per quanto concerne l'ordinanza ingiunzione nei confronti di Top Ads Ltd, la società nella sua memoria difensiva sottolinea che il sito sotto accusa è un “sito di informazione, all’interno del quale viene mostrata al pubblico l'offerta comparativa di siti di scommesse e giochi con vincita in denaro, con regolare concessione rilasciata dall’Agenzia dogane e monopoli e/o un collegamento a detti siti per consentire agli utenti di eseguire una scelta più consapevole. Con riferimento al valore di tale attività, la Società afferma che questa sia indeterminabile, in quanto dipendente da fattori di natura variabile, quali le visualizzazioni ottenute e/o gli acquisti effettuati all’interno del sito dell’operatore. Pertanto, la Società ritiene che, ai fini della quantificazione di un’eventuale sanzione amministrativa pecuniaria, non risulta attuabile il calcolo proporzionale corrispondente al valore della pubblicità oggetto di contestazione (ex multis, Delibere nn. 241/20/CONS e 83/21/CONS), quanto la misura fissa pari a €50.000,00”.
Quindi la società si occuperebbe “di informare gli utenti circa le caratteristiche dei diversi prodotti e servizi dei concessionari autorizzati in Italia da Adm per l’offerta di giochi e scommesse per consentire una scelta più consapevole, senza che ci sia alcuna forma di incitamento o promozione del gioco”.
 
Con specifico riferimento ai canali YouTube, e, in particolare, alle ivi presenti offerte di abbonamento ed iscrizione, “la società rileva che tali servizi sono offerti dalla piattaforma YouTube in maniera standardizzata a qualsiasi utente della relativa community, motivo per cui non costituirebbero un autonomo incentivo al gioco. Con particolare riferimento a quanto rilevato in fase di accertamento in relazione all’invito rivolto agli utenti dei canali e del sito internet, a prescindere dall’età, circa la possibilità di inviare i propri video di vincita in modo da consentire la diffusione delle migliori vincite effettuate, la società osserva che gli utenti minori di anni 18 non possono 288/22/CONS 10 registrarsi, aprire un conto di gioco, né tantomeno effettuare delle giocate, sui siti di gioco degli operatori di gioco in Italia che implementano rigidi controlli sull’identificazione della clientela”.
 
Anche in questo caso, le valutazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, consultabili al seguente link, evidenziano che con specifico riferimento ai “canali caricati presso il servizio di condivisione di video YouTube, dal verbale di accertamento del 24 febbraio 2022 è emerso che si tratta di video di medesimo contenuto editoriale caricati con frequenza quasi giornaliera in cui il creator gioca, in ciascun video, a un gioco con vincite in denaro suggerendo addirittura le modalità per poter accedere a determinati bonus. Inoltre, come rilevato nell’atto di contestazione, il creator invita costantemente l’utente ad abbonarsi al canale contribuendo esso stesso al gioco e consentendogli, nell’abbonamento di fascia più elevata, l’invio di video relativi a giocate vincenti per pubblicizzarli tramite i canali della Società. Pertanto, la natura pubblicitaria di ciascun contenuto esclude la natura informativa di comparazione di quote, fatta salva dalle citate Linee Guida a condizione che le informazioni siano rese disponibili da soggetti autorizzati e 'nel rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza e trasparenza'. Diversamente, nel caso in esame, in ciascun video il creator non si limita alla descrizione comparativa delle quote o delle offerte, ma gioca con denaro reale ad uno specifico gioco online con vincite in denaro, utilizzando anche i soldi donati dagli utenti attraverso la piattaforma”.
 

Articoli correlati