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Raccolta illegale scommesse, Cassazione conferma sequestro

01 giugno 2017 - 15:33

La Corte di Cassazione conferma diniego dissequestro delle apparecchiature per raccolta illegale di scommesse per affiliato a società estera priva di autorizzazioni.

Scritto da Fm
Raccolta illegale scommesse, Cassazione conferma sequestro

 

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del titolare di un punto scommesse contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Trani ha rigettato la richiesta di "dissequestro delle cose che erano state sottoposte a vincolo in relazione all'attività di raccolta delle scommesse su competizioni sportive accettate all'estero da una società maltese in assenza della autorizzazione prevista dall'art. 88 Tulps e della concessione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla società estera".

"Il collegio territoriale - si legge nella sentenza -  ha evidenziato che alla deduzione della discriminazione non era seguita la dimostrazione dei dati fattuali dai quali desumerla (le garanzie offerte). Richiamando ulteriore vicenda processuale che aveva interessato direttamente la società maltese, nella quale era stato escluso che l'operatore di diritto maltese fosse stato illegittimamente escluso dalla gara in quanto - posto che il sistema delle concessioni e delle autorizzazioni previsto dal diritto nazionale deve ritenersi coerente con la normativa dell'Unione europea se il mancato conseguimento di tali titoli non risulta effetto di discriminazione - il provvedimento era stato determinato dalla produzione di una sola garanzia bancaria dalla quale non risultava in modo sufficientemente chiaro una adeguata capacità economico-finanziaria della società di diritto maltese, il Tribunale ha concluso che la ragione essenziale dell'esclusione era da rinvenirsi nella mancata dimostrazione della capacità economico-finanziaria, requisito non discriminatorio, e che nel presente procedimento non era stata dimostrata la solidità e affidabilità economico finanziaria. A ciò l'odierno ricorrente oppone che l'istituto con il quale venne stipulato il rapporto bancario era l'unico ammesso dall'autorità maltese nel settore di cui trattasi; ma tale circostanza non ha alcuna incidenza sul nucleo della vicenda, che è il carattere non discriminatorio di una legislazione che pone limiti di accesso ad un settore di attività economiche pretendendo garanzie di solvibilità a tutela di interessi pacificamente ritenuti preminenti dal diritto delll'Unione uropea".
 
Inoltre i giudici evidenziano che "in tema di sequestro, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che le cause che determinano la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone il vincolo, non intaccando l'intrinseca legittimità del provvedimento ma agendo sul piano della persistenza della misura, devono essere dedotte avanti al giudice di merito in un
procedimento distinto da quello di impugnazione, sicché non possono essere prese in esame in sede di legittimità. Ciò in quanto non può applicarsi alle cautele reali il principio secondo cui allorché la questione di inefficacia sia stata proposta con il ricorso per cassazione, ma insieme ad altre concernenti l'originaria legittimità del provvedimento, deve ritenersi attratta da queste e può quindi essere direttamente esaminata dal giudice di legittimità: tale 'vis' attrattiva, che determina una rilevante deroga alla competenza funzionale della Corte di cassazione, trova infatti la sua giustificazione nella necessità che non sia ritardata la decisione 'de libertate' che si sarebbe dovuto richiedere in altra sede, ma non può dispiegarsi in tema di misure cautelari reali, in relazione alle quali non è configurabile l'inderogabile urgenza della decisione che caratterizza i procedimenti incidentali sulla libertà personale (Sez. 2, n. 35141 del 22/05/1997, dep. 06/06/1997, Cacchioni, Rv. 208067).
Peraltro, vertendosi in tema di sequestro probatorio, non si tratta di verificare se sia venuta meno la persistenza dell'illecito o la possibilità che il medesimo venga portato ad ulteriori conseguenze.
Infine, coglie il segno il P.G. requirente quando rileva che la questione concernente l'omessa motivazione in merito alle ragioni del mantenimento del sequestro non è più deducibile, stante l'ambito devoluto al Tribunale con la sentenza di annullamento. Il motivo è quindi non consentito".
 

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