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Decoder Unire, Tar: 'Rinvio per risarcimento operatore scommesse'

04 aprile 2018 - 11:10

Rinvio al Tar Lazio per risarcimento danni a operatore scommesse dopo disattivazione del decoder per Unire Tv per lo streaming delle corse ippiche.

Scritto da Fm
Decoder Unire, Tar: 'Rinvio per risarcimento operatore scommesse'

"In considerazione della risalenza del ricorso non può procedersi al rinvio ma, tuttavia, occorre acquisire dalle parti chiarimenti sui fatti di causa, sia da parte dell’Unire – che ha depositato articolata memoria sostenendo l’infondatezza del ricorso del 2008 e comunque di aver soltanto provvisoriamente limitato l’utilizzo del segnale televisivo per esigenze connesse all’interesse pubblico - circa il riscontro fornito alle asserite richieste di riabilitazione dei decoder ed istanze formali di riattivazione del decoder oltre che in merito alla successiva attivazione dello stesso a seguito della richiamata ordinanza cautelare del Tar, sia da parte ricorrente che dovrà precisare se tuttora persiste interesse, oltre che alla domanda di annullamento del provvedimento, anche in merito alla domanda risarcitoria, della quale non sono stati identificati gli elementi costitutivi nel ricorso agli atti".


È quanto si legge nell'ordinanza con cui il Tar Lazio ha "risposto" al ricorso - risalente al 2008 - presentato da un operatore delle scommesse per l'annullamento del provvedimento con il quale l'Unire (l'Unione nazionale incremento razze equine, trasformata in Assi- Agenzia per lo sviluppo del settore ippico e quindi soppressa nel 2012, Ndr) ha disposto, nel luglio 2008, senza alcun preavviso, la disabilitazione dei decoder di proprietà del ricorrente, con conseguente disattivazione del segnale Unire Tv, web tv interamente dedicata all'ippica ai tempi disponibile anche in diretta streaming.
 

L'operatore ha richiesto anche un risarcimento dei danni in quanto la disattivazione del decoder "rendeva impossibile la visualizzazione dei canali satellitari Unire Tv in streaming tramite internet con gravissimo pregiudizio per la società ricorrente, atteso che la mancata visualizzazione delle corse di cavalli rendeva impossibile la fruizione delle relative scommesse da parte dei clienti titolari di conti di gioco" e deducendo l’illegittimità di tale provvedimento sotto svariati profili.
 

I giudici amministativi quindi hanno disposto il rinvio all’udienza straordinaria del 21 settembre 2018 per la presentazione dei chiarimenti richiesti.
 

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