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Tar: 'Concessionario versi a Erario soldi non spesi per comunicazione'

04 dicembre 2021 - 07:43

Il Tar Lazio ricorda che i concessionari devono versare all'Erario le somme provenienti dalla raccolta del gioco di cui non è dimostrato l’investimento in campagne di informazione e comunicazione.

Scritto da Redazione
Tar: 'Concessionario versi a Erario soldi non spesi per comunicazione'


"L’amministrazione ha correttamente agito nel richiedere la restituzione delle somme provenienti dalla raccolta del gioco di cui il concessionario non ha dimostrato, come era suo onere, l’investimento nelle campagne di informazione e comunicazione nei termini consentiti dall’articolo 15 della convenzione di concessione, dall’articolo 9 del decreto Dignità relativo al divieto di pubblicità al gioco sancito dal 2018 e delle linee guida interpretative di tale decreto emesse dall’Agcom - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel 2019".

Questa la motivazione con cui i giudici del Tar Lazio respingono il ricorso di Sisal contro la nota dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che nel dicembre 2020 imponeva al concessionario di versare all'Erario - entro la metà di febbraio 2021 - le somme previste dalla convenzione di concessione per le iniziative di comunicazione ed informazione non spese in quanto non realizzate in virtù del vigente divieto di pubblicità al gioco.

Sotto il profilo della natura giuridica, si legge nella sentenza, "lo stanziamento per le attività di comunicazione e informazione dei giochi rappresenta una spesa di scopo in quanto è vincolata agli scopi istituzionali indicati da Adm nella convenzione e che questa ha inteso perseguire per il tramite del concessionario in accordo con quest’ultimo.
L’ente concedente esercita sulle somme così vincolate sia un controllo preventivo che successivo: preventivo in occasione dell’approvazione del 'piano dei progetti e delle iniziative' e successivo in occasione dell’approvazione del 'conto giudiziale' (o rendiconto) delle spese sostenute per lo svolgimento delle predette attività.
Le somme raccolte tramite il gioco entrano nella disponibilità del concessionario e questi poi è tenuto a investirle, nei limiti della quota offerta (1,82 percento), nella compagna di informazione e di comunicazione secondo il 'piano dei progetti e delle iniziative' concordato con l’ente concedente.
Ciò comporta che la somma offerta per le campagne di comunicazione e diinformazione non rappresenta parte dell’agio che spetta al concessionario (3,73 percento calcolato sulla raccolta dell’anno in corso) sul cui mantenimento questi potrebbe fare affidamento in caso di sopravvenuta inesigibilità o impossibilità della controprestazione dovuta. Si tratta invece di parte del gettito del gioco che il concessionario ha riscosso presso il pubblico nella sua qualità di agente contabile per conto e nell’interesse del concedente.
Il che conduce ad affermare che, in caso di mancato investimento della somma vincolata, la stessa andrà restituita all’Erario in quanto parte del gettito del gioco".
 
Quindi, rimarcano i giudici amministrativi capitolini, "sul concessionario grava dunque un obbligo di restituzione di somme riscosse per conto terzi e non già di corresponsione di somme per attività dovute e in ipotesi divenute non più esigibile.
D’altronde gli impegni che il concessionario ha assunto nell’art. 15 della convenzione non riguardano lo svolgimento di forme di pubblicità per scopi commerciali (vedi artt. 5, 14, 15, della convenzione dove non si parla mai di pubblicità), bensì di compagne di comunicazione e di informazione sulle modalità
del gioco in favore del pubblico che prescindono da forme di pubblicità per scopi commerciali volte a ottenere un ritorno economico per il concessionario.
Ciò significa che il divieto introdotto dall’art. 9 d.l. n- 87/2018 non impatta con gli obblighi e i vincoli di comunicazione e informazione in capo al concessionario e quindi le somme stanziate a questo titolo continuano ad essere dovute perché destinate a scopi tutt’ora consentiti (cfr. linee guida dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni del 18 aprile 2019 n. 132/19/CONS)".
 

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