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Ricevitorie, Tar Lazio: 'Giusta revoca concessione Lotto per ritardo versamenti'

11 febbraio 2016 - 13:04

Per il Tar Lazio i ritardati versamenti dei proventi estrazionali giustificano revoca concessione per gioco del lotto alle ricevitorie.

Scritto da Redazione GiocoNews
Ricevitorie, Tar Lazio: 'Giusta revoca concessione Lotto per ritardo versamenti'

 


"I gravi e prolungati motivi economici e di salute non hanno impedito al titolare ai suoi collaboratori il regolare esercizio del gioco e non possono, quindi, essere invocati a discarico della responsabilità per i ritardati versamenti dei proventi estrazionali, non costituendo gli stessi circostanze di assoluto impedimento". Questa è una delle motivazioni con cui il Tar Lazio ha respinto il ricorso del titolare di una ricevitoria contro il provvedimento di revoca della concessione del gioco del lotto disposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 

"Il mancato versamento entro i termini previsti dalla normativa è, come evidenziato dalla citata circolare 13386, una delle violazioni più gravi che può commettere un ricevitore lotto e che nella fattispecie in esame il ricevitore ha effettuato i versamenti con moti giorni di ritardo rispetto alla data prevista dalla normativa (29, 22, 20, 15, 13 e 6 giorni), facendo venir meno il rapporto fiduciario fondamentale nel rapporto concessorio", sottolineano i giudici.

 

La circolare n. 13386 del 31 luglio 2003 ha evidenziato che: "non è prevista, attesa la gravità della violazione, una gradualità della sanzione, ma esclusivamente la sanzione della revoca; le disposizioni che sanzionano con la revoca della concessione le condotte di mero pericolo sono finalizzate a prevenire il rischio di grave danno all’Erario che potrebbe derivare dalla condotta del concessionario".

 

 "La gravità dell’infrazione è anche provata dal fatto che l’art. 33 l. n. 724 del 1994 ha depenalizzato la fattispecie prevedendo l’applicazione di una sanzione amministrativa, ma in precedenza, l’art. 8 della legge n. 85 del 1990 sanzionava il ritardo del raccoglitore del gioco del lotto nel versamento dei proventi estrazionali della raccolta oltre il giovedì della settimana successiva con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. In definitiva, in ragione dell’illustrata ratio della sanzione, si rivela esaustiva e non illogica la motivazione che ha valutato la gravità della condotta - tale da incidere sul rapporto fiduciario e, quindi, da costituire idonea giustificazione all’adozione della revoca - in ragione di reiterati ritardi nel versamento dei proventi estrazionali (sei ritardi) per un cospicuo numero di giorni (per un totale di 105 giorni di ritardo). La qualificazione, non illogica ed esaustivamente motivata, in termini di gravità della condotta del concessionario determina l’infondatezza anche della censura con cui il ricorrente ha prospettato la violazione dei principi della buona fede contrattuale e dell’affidamento. Va da sé, infine, che dalle vicende relative alla concessione della rivendita dei generi di monopolio non possono inferirsi elementi idonei a dimostrare compiutamente l’illegittimità del provvedimento di revoca della concessione del gioco del lotto, che ha concluso un diverso procedimento, sicché si rivela un assunto indimostrato che l’amministrazione, già nel 2010, avrebbe rivalutato la questione, ritenendo non gravi i ritardi nel versamento dei proventi estrazionali da parte del titolare della ricevitoria e che tali ritardi, in ogni caso, non avrebbero fatto venire meno il rapporto fiduciario tra amministrazione e concessionario", conclude la sentenza.
 

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