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Tar Lazio: 'Adm può negare autorizzazione rivendita Lotto'

09 febbraio 2016 - 14:35

Giusto negare autorizzazione se non ci sono esigenze di servizio che giustifichino istituzione di altro punto di raccolta del gioco del lotto.

Scritto da Fm
Tar Lazio: 'Adm può negare autorizzazione rivendita Lotto'

 


"La Direzione per i Giochi, Ufficio Lotto e Lotterie - acquisito il parere di apposita Commissione costituita da rappresentanti dell’Agenzia e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale - ha il potere discrezionale di rilasciare nuove concessioni a rivendite di generi di monopolio, pur in assenza dei requisiti reddituali, qualora la rivendita più vicina a quella richiedente sia posta a distanza di almeno 1.000 metri (la distanza è ridotta ad almeno 400 metri per i Comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti)".

 

Con questa motivazione, il Tar Lazio ha respinto il ricorso del titolare di una rivendita speciale in provincia di Salerno contro il provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che non aveva autorizzato il rilascio della concessione per la raccolta del gioco del lotto.

 

Il corpus normativo in materia, ricordano i giudici, rimanda alla possibilità di "rilasciare la concessione ove l’incasso medio annuo sia inferiore ad euro 224.911,82 e la rivendita più vicina sia posta, per i Comuni di popolazione inferiore a 10.000 abitanti, a distanza superiore a 1.000 metri (potere discrezionale)".

 

Secondo questa norma, l’amministrazione ha depositato gli atti endoprocedimentali richiesti con ordinanza istruttoria di questa Sezione 3 dicembre 2015, n. 13708 e, dalla scheda di valutazione predisposta sulla base dei dati acquisiti, emerge, in particolare, la presenza al 31 dicembre 2014 di 5 ricevitorie nel Comune sede della ricevitoria ricorente per un incasso medio lotto di euro oltre 150mila euro e che "il parere negativo reso è stato il seguente: 'La rete delle ricevitorie esistenti nel territorio comunale e il limitato livello di raccolta comunale non fanno ritenere sussistenti esigenze di servizio che possano giustificare l’istituzione di un ulteriore punto di raccolta del gioco del lotto. Le esigenze di raccolta del lotto nel comune sono soddisfatte dalle ricevitorie esistenti'. Ne consegue che il provvedimento impugnato - avente natura discrezionale in quanto, come detto, non sussistono i requisiti reddituali ma la rivendita più vicina è posta ad oltre 1.000 metri - risulta sufficientemente motivato attraverso il richiamo per relationem al parere negativo espresso dalla Commissione, parere assunto sulla base di una scheda analiticamente riepilogativa degli elementi di fatto idonei a consentire una compiuta valutazione, e non presenta alcun indice di manifesta illogicità", conclude la sentenza.
 

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