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Tar annulla ordinanza gioco: 'Non segue intesa in Conferenza unificata'

21 maggio 2019 - 14:34

Il Tar Lazio annulla l'ordinanza oraria sul gioco di Guidonia Montecelio (Rm) poiché si discosta dalle misure previste in Conferenza unificata nel 2017.

Scritto da Fm
Tar annulla ordinanza gioco: 'Non segue intesa in Conferenza unificata'

“Pur non rivestendo l’intesa valore cogente – per non essere stata ancora recepita – la stessa assume quindi la valenza di norma di indirizzo per l’azione degli enti locali, costituendo al contempo parametro per valutare la legittimità dei provvedimenti dagli stessi adottati in materia. Sulla scorta di tale premesse in ordine alla valenza da attribuirsi all’Intesa (stabilita fra enti locali Regioni e Comuni in Conferenza unificata, nel settembre 2017, Ndr), vengono, pertanto, in rilievo, innanzitutto, profili di intrinseca contraddittorietà della impugnata ordinanza la quale, pur richiamando l’Intesa adottata in sede di Conferenza Unificata, se ne discosta sia quanto a durata massima giornaliera del periodo di non funzionamento degli apparecchi da gioco, sia quanto alla completa omissione della previa intesa con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli”.

 

È quanto si legge nella sentenza con cui il Tar Lazio accoglie in parte il ricorso di alcune attività di gioco contro l'ordinanza sindacale con cui il Comune di Guidonia Montecelio (Rm) nel gennaio 2019 ha limitato l'orario di funzionamento degli apparecchi.
 
“I medesimi profili rilevano altresì in quanto il vincolo, seppur non cogente, discendente dall’Intesa – avente comunque valore di indirizzo e di individuazione delle misure ritenute, in sede di concertazione istituzionale, adeguate e proporzionate rispetto agli scopi - è stato disatteso senza che emergano le ragioni in base alle quali si è ritenuto di dover innalzare il limite di sei ore di non funzionamento degli apparecchi – previsto dall’Intesa – a sedici ore, non essendo indicati particolari situazioni o fenomeni, legati allo specifico territorio comunale, che abbiano condotto a tale più stringente previsione, tale da disattendere una indicazione espressamente adottata al fine di rendere omogenea ed uniforme, su tutto il territorio nazionale, la disciplina sul funzionamento degli apparecchi di gioco.
Nelle premesse dell’ordinanza si dà invero conto dei dati acquisiti nel corso della svolta istruttoria, che vengono posti a fondamento della decisione, ma nessuno di tali dati attiene specificamente al territorio comunale interessato dalle misure adottate”, evidenziano i giudici.
 
 
“Aggiungasi che l’Intesa, oltre che volta a stabilire un quadro di regole uniformi in esito al confronto in sede di Conferenza unificata, tende a tutelare lo spazio di autonomia nell’esercizio delle funzioni di cui ciascun soggetto partecipante è portatore, quale espressione dello specifico ambito di competenza.
Sotto tale angolo prospettico, viene in rilievo la previsione che subordina la distribuzione oraria delle fasce di interruzione del gioco nell’arco della giornata alla previa intesa con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale è all’evidenza volta a tutelare lo specifico interesse statale affidato a tale Agenzia, tenuto conto del rilevante introito erariale che deriva dal gioco lecito.
Anche tale regola procedimentale è stata disattesa dalla resistente Amministrazione comunale, la quale non riferisce di alcuna previa interlocuzione con l’Agenzia, né tantomeno di una previa intesa nonostante l’incidenza delle decisioni comunali in materia di orari di funzionamento degli apparecchi di gioco sui rilevanti interessi statali che ne sono coinvolti”, recita ancora la sentenza.
 
 
“Posto che l’Intesa adottata in sede di Conferenza unificata riconosce uno spazio di autonomia alle Amministrazioni locali solo con riferimento alla distribuzione, nel corso della giornata, del limite massimo di interruzione, ivi stabilito in sei ore, il relativo potere – che non potrebbe quindi estendersi fino all’introduzione di limiti più alti – deve comunque essere esercitato previa intesa con l’articolazione statale competente al fine di acquisire il relativo contributo in ambito procedimentale, anche a tutela degli interessi di cui è portatrice.
L’avere, quindi, l’Amministrazione omesso l’interlocuzione con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli si risolve nella mancata acquisizione in sede procedimentale degli interessi statali.
In tale prospettiva, la previsione adottata in sede di Conferenza Unificata in ordine alla necessità di una intesa con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, indica la necessità della previa acquisizione in ambito procedimentale del relativo apporto, costituendo espressione di un principio generale dell’ordinamento che intende garantire l’emersione di tutti gli interessi coinvolti al fine di attuare la ponderata comparazione e mediazione tra gli stessi, potendosi solo in tal modo contemperare le esigenze erariali – attribuite alla competenza esclusiva dello Stato - con le conseguenze sociali del gioco, la cui cura è affidata a più livelli di governo, ivi compresi gli Enti locali”, conclude il Tar.
 
 

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