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Raccolta di gioco impossibile: Covid-19, misure anti-crisi nel Ristori IV

02 dicembre 2020 - 09:34

Proroga dei versamenti Preu e sospensione di tributi e contributi, nel Ristori IV misure anche per aiutare la filiera del gioco: levata di scudi sugli occupati.

Scritto da Redazione
Raccolta di gioco impossibile: Covid-19, misure anti-crisi nel Ristori IV

 Senza alcun tipo di aiuto economico circa il 70% delle imprese del gioco pubblico si ritroverebbe in una situazione di crisi grave. A certificarlo, alcuni giorni fa l'Istat. Con l'approvazione del Ristori quater da parte del Consiglio dei ministri, già pubblicato in Gazzetta ufficiale, sono state recentemente introdotte misure per consentire anche a questo comparto di fronteggiare l'emergenza finanziaria derivante da quella sanitaria per effetto delle restrizioni via via imposte alle attività economiche del Paese.

 

Come anticipato, e come emerge dalla relazione tecnica del decreto, il cosiddetto Ristori quater, prevede infatti la proroga dei versamenti del Preu, Prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). "I decreti del presidente del Consiglio dei ministri adottati nei mesi di ottobre e novembre per far fronte all’emergenza da Coronavirus sul territorio nazionale - si legge - hanno previsto la chiusura, sull’intero territorio nazionale, delle sale da giochi, sale con apparecchi da intrattenimento ("Video lottery terminal", o Vlt) di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps) e, parzialmente, dei bar ed altri esercizi pubblici ove è collocato il maggior numero di apparecchi da intrattenimento ("Amusement with prizes", o Awp) di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del Tulps, rendendo, pertanto, impossibile o difficile la raccolta di gioco pubblico.
 
La previsione di pagamento del 20 per cento dell’importo dovuto a titolo di Preu e di canone concessorio di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto e la correlata facoltà di rateizzazione delle somme dovute consentirebbe, peraltro, all’intera filiera del gioco e ai concessionari di Stato - è scritto nella relazione - di far fronte all’emergenza di tipo finanziario prodottasi, evitando, altresì, importanti ricadute anche sui livelli occupazionali".
 
Al pari di altre categorie, gli operatori del gioco possono usufruire anche della sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre. L’articolo 2 del Dl Ristori IV prevede la sospensione dei termini dei versamenti delle ritenute alla fonte relative ai redditi da lavoro dipendente e assimilato e delle addizionali regionali e comunali, dei versamenti dell’Iva nonché dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, in scadenza nel mese dicembre 2020.
 
La sospensione opera per i soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che hanno subito nel mese di novembre dell’anno 2020 – rispetto allo stesso mese dell’anno precedente – una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento (comma 1).
 
Il comma 2 prevede la sospensione dei termini di versamento, di cui al comma 1, anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno intrapreso di recente – in data successiva al 30 novembre 2019 – la loro attività di impresa, di arte o professione. Per tali soggetti si prescinde dai parametri previsti nello stesso comma 1 data l’assenza di ricavi o compensi a novembre 2019.
 
Il comma 3 prevede che la sospensione si applichi, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 – quali attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali o attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò – e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale.
 
La sospensione opera, inoltre, per i soggetti esercenti le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale rientranti nelle cosiddette zone rosse o zone arancioni, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (come alcune attività di commercio al dettaglio o di servizi per la per­ sona), ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale rientranti nelle cosiddette zone rosse.
 
Infine, il comma 4 prevede che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

 

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