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Trga Bolzano: 'Decadenza Vlt, danno grave e irreparabile per gestore'

23 giugno 2021 - 10:25

Mentre si attende l'esito del ricorso per revocazione al Consiglio di Stato sull'effetto espulsivo della legge provinciale di Bolzano sul gioco, il Trga accoglie istanza di un gestore.

Scritto da Fm
Trga Bolzano: 'Decadenza Vlt, danno grave e irreparabile per gestore'

In attesa della pronuncia del Consiglio di Stato sull'effetto espulsivo della normativa provinciale di Bolzano sul gioco, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa altoatesino - come già fatto nei mesi scorsi- dà ragione al gestore di una sala giochi, riconoscendo “la configurabilità, nelle more del giudizio, del pericolo di danno grave e irreparabile” determinata dall'intimazione di chiusura dell’esercizio da parte del Comune.

Il Trga quindi ha accolto l’istanza cautelare proposta dal gestore e per l'effetto sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato: la decadenza delle autorizzazioni concernenti la raccolta scommesse su competizioni ippiche e sportive e la raccolta di giocate tramite Vlt.

Fissata anche la trattazione di merito del ricorso nell'udienza pubblica del 24 novembre 2021.

 

LA VICENDA – La sentenza del Trga Bolzano ricostruisce l'iter di vicende analoghe in seguito alla proposizione di ricorso per revocazione della sentenza n. 1618 con la quale, nel 2019, la Sezione VI del Consiglio di Stato ha confermato il rigetto di alcuni ricorsi proposti da gestori di sale giochi avverso provvedimenti di decadenza (o di diniego di rinnovo) delle rispettive autorizzazioni, pronunciati in esito all’accertamento del mancato rispetto dei limiti di distanza da luoghi sensibili ex art. 5-bis della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13 e s.m.
I giudici rilevano che “la Sezione VI del Consiglio di Stato, in accoglimento delle relative istanze cautelari monocratiche ha disposto la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti di decadenza emanati dalla Provincia autonoma di Bolzano originariamente impugnati, decisione confermata dal Collegio, in sede cautelare” e ritengono che “la vertenza pendente davanti al Consiglio di Stato rilevi, in ragione della stretta connessione oggettiva, anche ai fini della decisione della presente causa, vertendo la stessa su questioni di diritto pressoché identiche a quelle decise con la sopra citata sentenza n. 1618/2019, considerando che nel ricorso pendente sub 177/2017 (avente per oggetto l’impugnazione di un precedente provvedimento di decadenza riguardante una delle due autorizzazioni oggetto del presente giudizio), questo Tribunale, nel 2017 con ordinanza cautelare ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, con successiva ordinanza collegiale del 2020, ha rinviato la discussione della causa in attesa della predetta decisione del Consiglio di Stato, e con ulteriore ordinanza a fine novembre 2020, ha rigettato l’istanza ex art. 58 c.p.a. per la modifica del provvedimento cautelare collegiale, presentata dal Comune di Bolzano”.
 

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