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Gioco online, Tar Lazio: 'Concessioni, scadenza unitaria a fine 2022'

03 novembre 2021 - 15:43

Il Tar Lazio accoglie ricorsi su scadenza concessioni per il gioco online ricordando sostituzione del termine unitario del 31 dicembre 2022 alle scadenze novennali.

Scritto da Fm
Gioco online, Tar Lazio: 'Concessioni, scadenza unitaria a fine 2022'

“L’articolo 4 della convenzione di concessione stipulata con la ricorrente deve essere in via diretta etero-integrato ex lege ad opera del citato comma 935, con conseguente – ed ininterrotta – prosecuzione del rapporto concessorio da ritenersi ancora in corso fino alla data del 31 dicembre 2022”.

A statuirlo il Tar Lazio in una serie di sentenze con cui si pronuncia in merito ai ricorsi proposti da alcuni concessionari contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'annullamento dei provvedimenti della direzione Ufficio gioco a distanza che hanno disposto la scadenza della concessione in essere fra il 2020 e il 2021, con la conseguente interruzione della raccolta di gioco, “dal giorno successivo a quello della scadenza, fermi restando tutti gli adempimenti ancora dovuti da parte di codesto concessionario in relazione al rapporto concessorio venuto a scadenza e di ogni altro atto allo stesso presupposto, conseguente coordinato e/o connesso”.

 

I giudici amministrativi accolgono i ricorsi sottolineando che “l’interpretazione conforme dell’art. 1, comma 935, della legge n. 208/2015, porta a ritenere che tramite tale disposizione il legislatore abbia voluto prevedere una vera e propria eterointegrazione ex lege del rapporto concessorio ai sensi dell’art. 1374 c.c. sotto il profilo della durata temporale, con la sostituzione della nuova scadenza unitaria del 31 dicembre 2022 (legislativamente fissata) alle scadenze novennali decorrenti a partire dalla stipula dei singoli atti convenzionali, sostanzialmente mirando il legislatore ad uniformare il regime di validità dei due gruppi di concessioni nell’attesa del completamento delle procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto l’affidamento dei predetti titoli, procedure che spetta all’amministrazione concedente attivare.
L’interpretazione, qui accolta, del tenore dell’art. 1, comma 935, della legge n. 208/2015 – favorevole ad una necessaria ed unitaria proiezione estensiva al 31 dicembre 2022 di tutte le singole scadenze delle concessioni - si pone, dunque, quale soluzione interpretativa idonea ad escludere la possibile illegittimità costituzionale della disciplina in esame sia in relazione al profilo della disparità di trattamento tra le posizioni del tutto similari dei due gruppi di concessionari sopra indicati (art. 3 Cost.), che in relazione alla violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.)”.
 

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