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Butti (FdI): 'Governo riordini lo sport con il controllo sulle scommesse'

19 aprile 2019 - 08:38

I deputati Butti e Foti, con un Ddl, incaricano il Governo di riordinare l'ordinamento sportivo, con adozione di provvedimenti per il controllo dei giochi e delle scommesse.

Scritto da Redazione
Butti (FdI): 'Governo riordini lo sport con il controllo sulle scommesse'

È stata presentata alla Camera lo scorso 11 dicembre e appena pubblicata la proposta di legge d’iniziativa dei deputati di Fratelli di Italia Alessio Butti e Tommaso Foti su delega al governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione sportiva mediante l’adozione di un codice dello sport.

“Lo sport riveste un ruolo centrale all’interno della nostra società – spiegano Butti e Foti – e la materia dell’ordinamento sportivo, oggi, solo in parte assegnata alla competenza delle regioni, comprende il complesso delle regole e delle istituzioni organizzate per lo svolgimento delle attività sportive, agonistiche ed amatoriali, nell’ambito di un ordinamento giuridico, riconosciuto autonomo rispetto all’ordinamento statale ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 19 agosto 2003, numero 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, per il solo fatto che è collegato all’ordinamento internazionale, con poteri prescrittivi ed organizzativi da parte di organismi sovranazionali.
 
L’insieme di questo ordinamento appare di difficile coordinamento, specie se si tiene conto che esistono 384 discipline sportive corrispondenti a 102 sport riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), ciascuna con propri statuti, regolamenti interni ed esecutivi, con norme che provengono da diverse fonti esterne o interne all’ordinamento sportivo medesimo, legate, le prime, all’esercizio della potestà legislativa o regionale o della pubblica amministrazione, connesse, le seconde, all’intensa attività degli organismi sportivi nazionali (Coni, federazioni, leghe, enti di promozione) e internazionali (Comitato olimpico internazionale, federazioni eccetera) e degli organismi non sportivi (come in tema di doping).
 
Il tutto in una cornice internazionale, in cui l’Unione europea, sia a livello di Commissione sia a livello di Corte di giustizia, oltre al Tribunale arbitrale dello sport e ad altri organismi di giustizia internazionale, incide, e non poco, sul complesso normativo.
 
Per tale ragione - continuano i deputati di Fratelli di Italia - appare oggi quanto mai opportuno, se non addirittura necessario, procedere al riordino, al coordinamento e all’integrazione della copiosa produzione normativa esistente, al fine di garantirne una più agevole fruizione.
 
La modalità che appare più consona per realizzare questo obiettivo è quella del conferimento di apposita delega al Governo per l’adozione di un codice dello sport che costituisca il punto di riferimento per gli addetti ai lavori del settore del diritto sportivo e non solo”.
 
Ecco il testo della proposta di legge: “Allo scopo di conferire all’ordinamento sportivo un assetto più efficace, organico e conforme ai princìpi di semplificazione delle procedure amministrative, nonché di incentivare la promozione e la fruizione delle attività sportive da parte della collettività, il Governo è delegato ad adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, un decreto legislativo recante un codice dello sport per il riordino, il coordinamento e l’integrazione delle disposizioni legislative statali vigenti in materia di ordinamento sportivo.
 
Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al medesimo comma, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede al riordino delle disposizioni regolamentari statali vigenti in materia di ordinamento sportivo, apportando ad esse le modifiche necessarie a garantirne l’adeguamento al predetto decreto legislativo e raccogliendole in un testo unico.
 
Entro il medesimo termine di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comunicano all’ufficio per lo sport della presidenza del consiglio dei ministri il testo delle proprie disposizioni vigenti in materia di ordinamento sportivo.
 
A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo e del regolamento di cui ai commi 1 e 2 e sulla base delle comunicazioni di cui al comma 3, l’ufficio per lo sport della presidenza del consiglio dei ministri cura la raccolta organica di tutte le norme statali e regionali vigenti in materia di ordinamento sportivo e la loro pubblicazione sistematica per settori omogenei, in modo da assicurarne l’agevole conoscibilità da parte degli operatori del settore e di tutti i cittadini.
 
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto, con la procedura prevista dal medesimo comma 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2.
 
Il decreto legislativo di cui all’articolo 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
 
a) espresso riconoscimento del carattere sociale dell’attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e mezzo di educazione e sviluppo sociale, tenuto conto, tra l’altro, dei princìpi espressi dal Libro bianco sullo sport di cui alla comunicazione Com(2007)391 def. della Commissione, dell’11 luglio 2007, con particolare riferimento alla specificità del fenomeno sportivo, e alla comunicazione COM(2011)12 def. della Commissione, del 18 gennaio 2011, in materia di sviluppo della dimensione europea dello sport;
 
b) espresso riconoscimento dei prìncipi del volontariato e della cittadinanza attiva nell’ambito dell’ordinamento sportivo;
 
c) espresso riconoscimento dell’importanza di garantire un’istruzione sportiva di alto livello nei percorsi di istruzione delle scuole di ogni ordine e grado, nonché una formazione specifica nell’ambito sportivo idonea ad assicurare un’elevata qualificazione degli operatori, anche a livello manageriale, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di non discriminazione;
 
d) piena conformità delle regole e delle pratiche antidoping alla legislazione nazionale e dell’Unione europea, nel rispetto dei diritti e dei princìpi fondamentali relativi, tra l’altro, al rispetto della vita privata e familiare, alla protezione dei dati personali, al diritto a un processo equo e alla presunzione di innocenza;
 
e) prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza e intolleranza in occasione di manifestazioni sportive, dando piena attuazione ai princìpi espressi dalla decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale;
 
f) promozione dell’attività fisica a qualsiasi livello quale strumento per migliorare la salute dei cittadini;
 
g) inclusione sociale nello sport e attraverso lo sport, nel rispetto dei princìpi di uguaglianza tra soggetti normodotati e persone con disabilità e dei princìpi dell’integrazione, del dialogo interculturale e dell’inclusione sociale delle minoranze;
 
h) rafforzamento della solidarietà in materia finanziaria tra lo sport professionistico e lo sport di base, consolidando le fonti di reddito quali lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale e mediatici, le sponsorizzazioni e le attività di merchandising, adottando i necessari provvedimenti per il controllo dei giochi e delle scommesse e individuando altresì adeguate fonti di finanziamento pubbliche, in particolare nel settore delle infrastrutture e della sicurezza all’interno degli impianti sportivi;
 
i) promozione della buona governance nello sport, garantendo l’autonomia e l’autoregolamentazione delle organizzazioni sportive, nazionali, regionali e locali, nella predisposizione delle regole sportive e della gestione corretta dello sport agonistico, in relazione sia allo sport professionistico sia a quello dilettantistico;
 
l) rispetto dei princìpi di libera circolazione e di non discriminazione degli atleti, tenendo comunque ferme le caratteristiche specifiche dello sport, anche in materia di trasferimento degli atleti e di attività degli agenti sportivi;
 
m) rispetto dei princìpi relativi alla concessione delle licenze alle società sportive, quale strumento necessario per garantire l’integrità nelle competizioni sportive e per promuovere la buona governance e la stabilità finanziaria, adottando misure per agevolare l’estinzione dei debiti e l’autosostentamento finanziario nonché per prevenire fenomeni illeciti che violano l’etica e l’integrità dello sport;
 
n) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative statali vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e assicurarne una più efficace attuazione nonché per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo.
 
Lo svolgimento dell’attività istruttoria necessaria all’attuazione della presente legge è affidato all’ufficio per lo sport della presidenza del consiglio dei ministri. A tal fine, l’ufficio si avvale, per un periodo di sei mesi, della collaborazione di una commissione composta da un numero massimo di dodici membri scelti fra professori universitari, dirigenti del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), delle federazioni sportive nazionali o di altri organismi sportivi ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto della delega.
 
La commissione è assistita da una segreteria tecnica, coordinata dal capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della presidenza del consiglio dei ministri o da un suo delegato e composta da cinque unità, scelte anche tra persone estranee all’amministrazione, con funzioni di supporto.
 
La nomina dei componenti della commissione e della segreteria tecnica è disposta con decreto del Sottosegretario di Stato alla presidenza del consiglio dei ministri con delega allo sport, che ne disciplina anche l’organizzazione e il funzionamento.
 
La partecipazione alla commissione e alla segreteria tecnica dà diritto solo al rimborso delle spese sostenute per la relativa attività, secondo le modalità e gli importi stabiliti con apposito decreto dello stesso sottosegretario di Stato.
 
Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 5 dell’articolo 1 della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie”.

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