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Consiglio Lazio: Più poteri ai Comuni per limitare le attività di gioco'

27 gennaio 2020 - 10:15

La commissione Bilancio del Consiglio del Lazio approva articolo del Collegato che consente ai Comuni di introdurre maggiori limiti all'apertura di attività di gioco, retroattivi.

Scritto da Redazione
Consiglio Lazio: Più poteri ai Comuni per limitare le attività di gioco'

C'è anche la "modifica alla legge regionale 5/2013 sulla prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico" fra i temi al centro della proposta di legge regionale n. 194 del 31 ottobre 2019, “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”, il cosiddetto “Collegato”, approvata dalla commissione Bilancio del consiglio regionale del Lazio presieduta da Fabio Refrigeri (Pd).

Il provvedimento quindi approderà all'esame del consiglio regionale il 29 e 30 gennaio.

 

“È un testo molto importante che introduce nell’ordinamento numerose novità a favore delle attività produttive e dello sviluppo del Lazio”, ha sottolineato Refrigeri a conclusione dei lavori. “La proposta di legge che sarà inviata all’Aula – ha proseguito Refrigeri – è il frutto di un proficuo lavoro all’interno della commissione, svoltosi con ampio dibattito nel rispetto delle diverse posizioni. Si tratta di un passo in avanti, per rendere il Lazio sempre più competitivo”. Il testo originario della pl 194 proposto dalla Giunta si componeva di 31 articoli, ma l’assessore al Bilancio, Alessandra Sartore, aveva presentato emendamenti soppressivi di alcuni articoli le cui norme erano già state approvate con la legge di Stabilità regionale. Il testo licenziato dalla commissione Bilancio si compone di 23 articoli. La quarta commissione ha altresì approvato il rinvio di numerosi articoli aggiuntivi all’Aula, già convocata per mercoledì 29 gennaio.
 
L’articolo 22 detta modifiche alla legge regionale 5/2013 di contrasto al gioco d’azzardo patologico (Gap), dando la possibilità ai Comuni di introdurre ulteriori limitazioni, valide anche per le attività già esistenti alla data di entrata in vigore della normativa, alla distanza delle sale da gioco dai luoghi sensibili, quali scuole, centri giovanili, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali in ambito sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto con un distanziometro di 500 metri.
 

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