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Dl Rilancio, proroga concessioni giochi e si vaglia nuova tassa su scommesse

10 maggio 2020 - 17:07

Misure su scommesse, bingo e online nella bozza del Dl Rilancio, ancora nessuna certezza sulla nuova tassa sul betting.

Scritto da Anna Maria Rengo
Dl Rilancio, proroga concessioni giochi e si vaglia nuova tassa su scommesse

Quasi pronto il decreto legge Rilancio, ex decreto Aprile, con cui si stanzieranno 55 miliardi di euro per sostenere imprese, famiglie e lavoratori alla luce dell'emergenza Covid-19. E nella bozza che Gioconews.it ha potuto visionare si parla espressamente di gioco. In particolare, della proroga onerosa, fino al 2022, delle concessioni di gioco online, scommesse e bingo, mentre la nuova tassazione delle scommesse, che ha suscitato l'allarme e le proteste degli operatori, è prevista, ma “in rosso”, come se non fosse stata ancora presa alcuna decisione finale in merito, e lo dimostra anche che nel testo non è quantificato l'ammontare, anche se lo si fa poi nella relazione illustrativa e tecnica.

LE CONCESSIONI PER IL GIOCO ONLINE – Come si legge nel testo, “Ai fini di un allineamento temporale che consenta una decorrenza uniforme per l’avvio delle nuove concessioni” ed “evitando l’interruzione delle raccolta e dei proventi erariali”, le “concessioni per la raccolta del gioco a distanza che scadono in date antecedenti il 31 dicembre 2022 sono prorogate, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, sino al 31 dicembre 2022, a fronte della corresponsione, per ciascuna concessione, di una somma pari a euro 2.800 mensile, moltiplicato per i mesi interi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre 2022”.

I BANDI DI GARA – Ancora, “ Al fine di consentire, altresì, un allineamento temporale al 31 dicembre 2022 anche delle concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati e per la raccolta del Bingo, i termini per l’indizione delle rispettive procedure di selezione, previsti dall'articolo 24 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 30 giugno 2021”. 

LE ALTRE PROROGHE - A tal fine, “le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, a fronte del versamento della somma annuale di euro 7.500 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di euro 4.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici”.

LE CONCESSIONI BINGO - Le concessioni per il gioco del bingo sono prorogate, “previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, a fronte del versamento della somma di euro 7.500, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita, fermo in ogni caso il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga fatta eccezione per i concessionari che si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”.

LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA – Nella relazione illustrativa, si ricordano i Dpcm che “hanno previsto la chiusura, prima su una parte del territorio poi sull’intero territorio nazionale, delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. Inoltre, l’interruzione dei principali tornei calcistici europei e mondiali ha fatto registrare un rilevantissimo depauperamento delle entrate del settore, ivi compreso quello del gioco a distanza. Al fine di consentire una graduale ripresa delle attività, al termine della situazione emergenziale, ricorre la necessità di un periodo di stabilizzazione che può realizzarsi con la certezza di un arco temporale più ampio rispetto a quello previsto da una scadenza annuale. Per tale motivo, si propone una norma che tenda all’allineamento, per quanto possibile, delle scadenze di tutte le concessioni al 2022, comprese quelle per il gioco a distanza con scadenze precedenti”. 

RILANCIO SPORT E SCOMMESSE – Quanto alla prevista costituzione del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”, nellla bozza visionata da Gioconews.it si legge, in rosso, che “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 luglio 2022, una quota pari allo _____ per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sul Fondo di cui al comma 1. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato in misura comunque non inferiore a venti milioni di euro per l’anno 2020, 40 milioni di euro per l’anno 2021 e 20 milioni di euro per l’anno 2022”.

LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA - Più dettagliata è la relazione illustrativa e tecnica: "Per far fronte alla crisi economica delle società operanti nel settore sportivo, la norma prevede che la quota dell’uno per cento [0,35] sul totale della raccolta da scommesse ‒ quindi in prededuzione ‒ relative a eventi sportivi di ogni genere viene destinata sino al 31 luglio 2022 alla costituzione del 'Fondo salva sport' su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono destinate a misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

Con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del fondo di cui al comma 1.

Per gli anni 2020, 2021 e 2022, il livello di finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è stabilito nella misura annua dell’uno per cento [ovvero: dello 0,35 per cento] sul totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia online, sia tramite canali tradizionali, come determinata periodicamente dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e comunque in misura non inferiore complessivamente a trentacinque milioni di euro per l’anno 2020, e quaranta milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

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