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Bozza Dl rilancio: prelievo sulle scommesse sale allo 0,5 percento

19 maggio 2020 - 10:50

Nell'ultima bozza del Dl rilancio il prelievo sulla raccolta delle scommesse per finanziare il fondo 'salva-sport' sale allo 0,5 percento, sì a sostegno all'industria dei videogame, slitta lotteria degli scontrini.

Scritto da Redazione
Bozza Dl rilancio: prelievo sulle scommesse sale allo 0,5 percento


Ultima bozza, prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, per il decreto Rilancio, recante "misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19".

Scorrendo il testo che Gioconews.it ha potuto visionare, resta confermato e persino inasprito il nuovo prelievo sul betting finalizzato alla costituzione del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale" che - dopo le richieste del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora - passa dallo 0,3 allo 0,5 percento "del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia online, sia tramite canali tradizionali" ed è attivo "dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021".

La bozza comprende anche lo slittamento dell'inizio della lotteria dei corrispettivi, conosciuta anche come "lotteria degli scontrini2 al 1° gennaio 2021 e l'istituzione presso il ministero dello Sviluppo economico del fondo per l’intrattenimento digitale denominato "First Playable Fund", con dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l’anno 2020, destinato al sostegno delle fasi di concezione e pre-produzione dei videogames.
 
 
IL FONDO PER I VIDEOGAMES - Secondo l'articolo 38, intitolato "Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative", al comma 12 "Al fine di sostenere lo sviluppo dell’industria dell’intrattenimento digitale a livello nazionale, è istituito presso il ministero dello Sviluppo economico il fondo per l’intrattenimento digitale denominato 'First Playable Fund', con dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l’anno 2020.
13. Il Fondo di cui al comma 12 è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 percento delle spese ammissibili, e per un importo compreso da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo.
14. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 12 vengono assegnati dietro presentazione di una domanda da parte delle imprese che abbiano i requisiti di ammissione di cui al successivo comma 16. I contributi potranno essere utilizzati esclusivamente al fine della realizzazione di prototipi. A tal fine si considerano come spese ammissibili:
1. prestazioni lavorative svolte dal personale dell’impresa nelle attività di realizzazione di prototipi; 2. prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti o ad altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi; 3. attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la realizzazione dei prototipi; 4. licenze di software acquistate per la realizzazione dei prototipi.
15. In tutti i casi, il videogioco deve essere destinato alla distribuzione commerciale.
16. Sono ammessi ai contributi di cui al comma 13, le imprese che: a) abbiano sede legale nello Spazio economico europeo; b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui al comma 13; c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale, sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone; d) siano in possesso di classificazione Ateco 58.2 o 62.
17. L’impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di videogames entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell’ammissibilità della domanda di cui al comma 14 da parte del ministero dello Sviluppo economico.
18. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.
19. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 314 milioni di euro per il 2020, 70,8 milioni di euro per il 2021 e 40,5 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede ai sensi dell’articolo XX".
 

LA LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI - L'articolo 141, relativo alla Lotteria dei corrispettivi,  stabilisce la modifica dell’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel seguente modo: "all’inizio del primo periodo le parole 'A decorrere dal 1° luglio 2020' sono sostituite dalle parole: 'A decorrere dal 1° gennaio 2021'”.
 
 

IL PRELIEVO SULLE SCOMMESSE - L'ulteriore aumento del prelievo sulle scommesse figura nell'articolo 220 (Costituzione del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”) e recita così: "1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle finanze il 'Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale' le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all’Ufficio per lo sport per l’adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia online, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all’entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all’erario. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l’ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma fossero inferiori alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, verrà corrispondentemente ridotta la quota di cui all’articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n.145.
3. Con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi precedenti".
 

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