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Dossier dl Rilancio: 'Scommesse, tassa decisa tenendo conto della crisi'

25 maggio 2020 - 12:58

Pubblicato il dossier di documentazione delle Camere sul Dl Rilancio, che comprende l'aumento di tassazione sulla raccolta scommesse e lo slittamento della lotteria degli scontrini.

Scritto da Redazione
Dossier dl Rilancio: 'Scommesse, tassa decisa tenendo conto della crisi'

 

Del dossier di documentazione redatto dal Servizio studi di Camera e Senato sul decreto Rilancio un'ampia parte è dedicata all'articolo 217, relativo al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, finanziato dalla nuova e contestata tassazione sulla raccolta delle scommesse.

Come noto, "il Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, finanziato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, da una quota pari allo 0,5 percento del totale dellamraccolta da scommesse relative a eventi sportivi al netto della quota
riferita all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Il finanziamento del Fondo è in ogni caso determinato in misura non inferiore a 40 milioni di euro per l’anno 2020, e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

Qualora, "negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma fossero inferiori  alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, verrà corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630, della
legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018)", si legge nel dossier.
"Nella relazione illustrativa e tecnica il Governo fornisce alcune informazioni di dettaglio sulle entrate sui giochi, chiarendo le motivazioni sottostanti la determinazione della quota pari allo 0,5 percento del totale della raccolta per il finanziamento del Fondo", evidenziando che "attualmente, sulle scommesse a quota fissa l’imposta si applica con l’aliquota del 20 percento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 percento, se la raccolta avviene a distanza, così aumentata dall’articolo 1, comma 1052, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), mentre sulle scommesse su eventi virtuali l’aliquota è del 22 percento.
Come esemplificato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, considerato che per una raccolta di 100 euro la vincita sulle scommesse è di circa 82 euro con un margine di circa 18 euro, emerge che un aumento di 1 euro su una raccolta di 100 euro si trasla parimenti sul prelievo applicato al margine portandolo da 3,6 euro a 4,6 euro per il gioco fisico. L’ultimo aumento previsto nella legge di bilancio 2018 è stato – proseguendo nell'esempio – di 2 euro sul margine, equivalente a  circa 0,35 euro sulla raccolta; ed in tale periodo si rammenta non vi era la crisi finanziaria in corso e la sospensione del gioco. Analoghe considerazioni per scommesse a distanza e virtuali.
Per la determinazione del prelievo nella misura dello 0,5 percento si è dunque tenuto
conto del delicato momento di crisi di liquidità e di sospensione dei giochi.
Gli importi sono stati determinati prudenzialmente, partendo dall’ammontare della raccolta sportiva realizzatasi negli anni precedenti ed operando le necessarie correzioni al ribasso in ragione del periodo di lockdown del 2020.
Il Centro Studi della Federazione italiana gioco calcio, in un documento datato 27 marzo 2020, ha evidenziato che 'solo tra il 2006 e il 2019 la raccolta delle scommesse sul calcio è aumentata di quasi 5 volte, passando da 2,1 a 10,4 miliardi di euro, e nel medesimo periodo il relativo gettito erariale è passato da 171,7 a 248,5 milioni di euro'. La fonte dei dati indicati nel riportato documento della Figc è la 'Direzione Centrale gestione tributi e monopoli giochi – Ufficio scommesse e giochi sportivi a totalizzatore' del ministero dell’Economia.
Il Governo chiarisce che, poiché il predetto livello di finanziamento del Fondo è stabilito al netto della quota riferita all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998, la norma non introduce alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.
In base al comma 3, i criteri di gestione del Fondo sono determinati con
decreto dell’Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.
Si valuti l'opportunità di specificare anche i criteri per l'individuazione
dei soggetti beneficiari delle risorse".


Nell'articolo 141, invece, si stabilisce la proroga dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 della data di avvio della lotteria dei corrispettivi.

Nella relazione illustrativa, riporta il dossier, "il Governo chiarisce che la proroga si rende
necessaria in considerazione del fatto che la situazione di emergenza epidemiologica Covid-19, con la chiusura di gran parte degli esercizi commerciali (soprattutto di piccole dimensioni) e il contenimento degli spostamenti non essenziali, rende difficoltosa la distribuzione e l’attivazione dei registratori telematici, mettendo a rischio la possibilità
per la totalità degli esercenti con volume d’affari inferiore a 400.000 euro di dotarsi di tale strumento e, quindi, poter trasmettere i dati della lotteria a partire dal 1° luglio 2020. Conseguentemente, secondo il Governo, si potrebbe creare confusione nei contribuenti che non comprenderebbero con immediatezza i motivi dell’impossibilità di partecipare alla lotteria per acquisti effettuati da taluni operatori, discriminando questi ultimi non per
loro colpa ma per la situazione di emergenziale in corso e creando false aspettative dei cittadini che si ripercuoterebbero sull’efficacia della lotteria stessa.
Si ricorda che i commi da 540 a 544 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) hanno previsto l’istituzione – inizialmente dal 2018, termine successivamente prorogato al 1° luglio 2020 – di una lotteria nazionale, cui partecipano i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. Le vincite non concorrono alla formazione del reddito imponibile del vincitore e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale.
Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima.
La relazione tecnica chiarisce che l'articolo comporta risparmi di spesa per 19,4 milioni di euro, di cui 14,7 milioni per il rinvio delle estrazioni previste per il secondo semestre 2020 al 2021 e 4,7 milioni per il conseguente posticipo delle spese amministrative".

 

 

Domani, 26 maggio, alla Camera comincerà l'iter del DL Rilancio, con l'avvio di una serie di audizioni: la prima, alle 9.30, sarà quella del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nelle Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato.
Mercoledì 27 maggio, dalle 9, sarà audito il presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, con i rappresentanti di Cgil, Csil, Uil e Ugl, di Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Casartigiani e Cna e dell'Abi.
Giovedì 28 maggio, sarà la volta di Fipe, seguite da Anci, Upi, Conferenza delle regioni e dal direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, Carlo Cottarelli.
Infine, venerdì 29 maggio, il calendario prevede l'audizione dei rappresentanti di Federdistribuzione.

 

 

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