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Consiglio Liguria, Pastorino: 'Attuare legge sul gioco del 2012'

15 giugno 2021 - 10:44

Al Consiglio della Liguria si torna a parlare di prevenzione del gioco patologico grazie alla proposta di Pastorino (Linea condivisa), che chiede di attuare la normativa del 2012.

Scritto da Fm
Consiglio Liguria, Pastorino: 'Attuare legge sul gioco del 2012'

Sui banchi del consiglio regionale della Liguria, dopo tanti mesi di silenzio, si torna a parlare di prevenzione e trattamento del gioco patologico.
L'occasione è stata offerta, nell'ultima seduta della commissione Salute e sicurezza sociale, dalla discussione della proposta presentata dal consigliere Giovanni Battista Pastorino (Linea condivisa), non nuovo a iniziative su questa materia, essendo già firmatario di altre Pdl nelle passate legislature.


A spiegarne le motivazioni e gli obiettivi è lui stesso.

“In Liguria i soggetti in carico ai Sert di Dipartimento salute mentale e dipendenze ad inizio 2020 erano 475. I servizi dedicati all’azzardo patologico dichiaravano inoltre un incremento di presa in carico.
Il problema più grave è però costituito da coloro che non arrivano proprio ai servizi: le associazioni del settore stimano che in Liguria vi siano oltre 22mila persone affette da ludopatia, di cui 10mila nella sola Genova.
Ciò significa che oltre il 95 percento non si fa curare. Proprio per questo chiediamo l'applicazione della legge regionale n° 17 del 2012, approvata durante la IX legislatura, ma poi sempre rinviata in quanto la maggioranza di centrodestra che governa dal 2015 non ha mai avuto alcuna vera intenzione di farla entrare in vigore.
Per quanto si tratti di una legge necessaria per la collettività, per le fasce più deboli e a difesa della salute pubblica, una determinata politica è a quanto pare maggiormente attenta a non inimicarsi una parte di quelle attività economiche che utilizzano i dispositivi presenti nelle sale da gioco”, puntualizza il consigliere.
 
“Il fenomeno delle dipendenze dal gioco d'azzardo, dunque, non si è arrestato in epoca di pandemia e sta creando ulteriori difficoltà al tessuto sociale della nostra Regione. Per questo ho riassunto la legge presentata con il collega Battistini nel 2018, affinché la legge regionale 17/2012 possa entrare in vigore in tempi brevi”, e richiesto “una urgente interlocuzione con quelle realtà associative che da anni si battono nel nostro territorio contro il gioco patologico”.
 
IL TESTO INTEGRALE DELLA PROPOSTA - Di seguito, ecco il testo della proposta di legge presentata da Pastorino.
Articolo 1 (Finalità)
1. La presente legge alla luce dell'intesa Governo, Regioni, Enti Locali del 7 settembre 2017, reca disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie. Stabilisce, inoltre, misure volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d'azzardo lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio. 
2. I soggetti competenti provvederanno agli obiettivi previsti dall'indicata conferenza ai fini dell'anticipo della riduzione delle Awp, della sostituzione per rottamazione delle altre Awp e al dimezzamento dei punti di vendita del gioco pubblico. 
Articolo 2 (Soggetti che concorrono alla realizzazione delle finalità) 
1. Concorrono, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione, alla realizzazione delle finalità della presente legge: 
a) i comuni, singoli e associati, e le aziende sociosanitarie locali (Asl);
b) i soggetti del terzo settore, di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso e gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze;
c) le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore;
d) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti;
e) i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1.
Articolo 3 (Destinatari)
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti a favore dell'intera popolazione e in particolare ai soggetti affetti da patie e da gioco d'azzardo patologico (Gap), ai loro familiari e alle fasce di popolazione più deboli e maggiormente esposte ai rischi da Gap 
2. La diagnosi di soggetto affetto da Gap, requisito per la presa in carico da parte dei servizi del sistema sociosanitario, è formulata dai servizi territoriali dipendenze e dai servizi multidisciplinari integrati accreditati.
3. È vietato consentire ai minori di anni 18 (diciotto) l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all'Articolo 110, comma 7 e bis del r.d. 773/ 1931 (testo unico di P.S.)
Articolo 4 (Competenze della Regione)
1. La Regione: a) garantisce l'attività di programmazione per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da Gap nel contesto del piano di azione regionale per le dipendenze, anche tramite l'attività dei tavoli tecnici regionali osservatori distanti o da istituire, entro il 31 gennaio di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale da comunicare al Consiglio regionale, approva il programma per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, in attuazione del piano di azione regionale di cui alla lettera a) e al fine di perseguire le finalità di seguito indicate 
b) assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito e non, mediante l'osservatorio regionale sulle dipendenze;
c) istituisce uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto, i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco d'azzardo lecito e nei locali con offerta del gioco; 
d) promuove la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti e degli sportelli welfare con riguardo al gioco d'azzardo patologico; 
e) sostiene i soggetti del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo auto-aiuto, consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie con particolare riguardo ali'informazione sui sistemi di bloccaggio dei giochi on line; 
f) svolge attività di progettazione territoriale sociosanitaria sul fenomeno del gioco d'azzardo lecito e non, anche in collaborazione con le Asl e gli enti locali; 
g) sostiene le iniziative delle: i. associazioni a tutela dei diritti di consumatori e utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco d'azzardo lecito e non, anche in collaborazione con enti locali, Asl e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi; ii. associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizzi e vincoli alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità per la prevenzione nei confronti della malavita organizzata; h) collabora con gli osservatori istituiti a livello nazionale, allo scopo di sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei cittadini più esposti; i) collabora con i competenti organi dello Stato e con le Forze di Polizia nella lotta al gioco illegale; j) istituisce un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti delle direzioni generali della Regione competenti in materia, delle ASL, delle associazioni regionali delle imprese, delle associazioni regionali aventi le finalità di prevenzione e contrasto di cui all'articolo l, comma l, e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Lombardia, a cui vengono invitati anche rappresentanti del Ministero dell'Interno, della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il compito di raccogliere ed elaborare dati e informazioni, individuare eventuali criticità, elaborare proposte e suggerimenti nei confronti della Giunta regionale. 
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la 'Giunta regionale predispone i contenuti grafici di un marchio regionale 'No Slot', rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito. 
3. La Regione, tramite le Asl, rende disponibili agli esercenti di sale da gioco e di locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al Gap, in attuazione dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni , dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. 
4. La Regione rende inoltre disponibile, tramite le Asl, un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile e i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza. I gestori sono tenuti ad esporre il materiale fornito in luogo visibile e accessibile al pubblico. 
5. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco d'azzardo lecito 
6. A decorrere dal 1 Gennaio 2018 sono soggetti all'aliquota Irap di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n . 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni , delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) ridotta dello 0,92 per cento gli esercizi che provvedano volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione , alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e necessarie  modifiche) nei locali in cui si svolge l'attività.
7. L'agevolazione di cui al comma 5 opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato. 
8. A decorrere dal 1 gennaio 2018 gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773/ 1931 sono soggetti all'aliquota Irap di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 446/1997 aumentata dello 0,92 per cento e necessarie modifiche; 
9. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 5 e 7. In relazione all'agevolazione fiscale tali modalità sono definite anche con riferimento al regime d'aiuto prescelto. 
La Regione promuove accordi con gli enti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che vieti gli spazi pubblicitari relativi al gioco d'azzardo lecito. 
10. La Regione, sentita la competente commissione consiliare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un regolamento che definisce criteri, regole tecniche, relative modalità attuative e forme di controllo per l'introduzione di un sistema di regolazione per l'accesso: i. alle aree dedicate all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito accessibili direttamente dall'utenza in numero superiore a tre; ii. ai locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito.
Articolo 5 (Competenze dei Comuni e altre disposizioni) 
1. Per tutelare le categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da Gap, è vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta Regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, istituti di credito, esercizi di compravendita oggetti preziosi usati.
2. Ai fini della presente legge per nuova installazione s'intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta Regionale di cui al comma 1 relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili. 
3. Sono equiparati alla nuova installazione: i. il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi; ii. la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; iii. l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività. 
4. È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto.
5. Il Comune può individuare altri luoghi sensibili, in cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
6. I Sindaci promuovono reti di collaborazione con le associazioni , i volontari e le Asl, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico. 
7. I sindaci, nell'ambito dei comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduti dai prefetti, informano gli organi competenti delle situazioni presenti sul territorio al fine di garantire una pianificazione di interventi ad opera delle Forze dell'ordine e delle polizie locali, per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico. 
8. I comuni possono prevedere forme premianti per gli esercizi 'No Slot' di cui all'articolo 4, comma 2, e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.
9. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito, che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 4, 4 bis e 5 del d.l. 158/2012.
10. Su ogni apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile i. la data del collegamento alle reti telematiche di cui al comma 1bis; ii. la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.
11. Spetta al comune la competenza dei controlli, tramite la polizia locale sui locali di cui al comma 1, al fine di evitare la diffusione del fenomeno del gioco d'azzardo patologico e di garantirne il monitoraggio. I comuni per esigenze di tutela dalla salute e della quiete pubblica nonché di circolazione stradale possono disporre limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 per una durata non inferiore alle tre ore dell'orario di apertura previsto, ali'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico di cui all'Articolo2 comma 1 lettera d.
Articolo 6 (Competenze delle Asl)
1. Le Asl promuovono gli interventi di prevenzione del rischio della dipendenza da Gap mediante iniziative di sensibilizzazione, informazione, educazione per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza sul tema del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso la predisposizione di piani di formazione e informazione, con particolare riferimento al gioco online, rivolti agli studenti delle istituzioni scolastiche di primo grado e delle istituzioni scolastiche e formative di secondo grado.
2. I dipartimenti delle dipendenze, tramite le loro articolazioni, e i servizi multidisciplinari integrati accreditati, in raccordo con i consultori familiari accreditati, assicurano: i. l'attività di accoglienza; ii. la valutazione diagnostica; iii. la presa in carico e cura; iv. il reinserimento sociale della persona affetta da Gap; v. il sostegno ai familiari, anche in collaborazione con le associazioni che si  occupano di gioco d'azzardo patologico.
3. I dipartimenti di prevenzione medica, tramite le proprie unità operative complesse, predispongono un piano operativo per il controllo igienico sanitario delle strutture in cui sono installate apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, in particolare verificano la conformità della documentazione prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi).
Articolo 7 (Disposizioni relative alla formazione dei gestori delle sale da gioco e dei locali)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare e sentite le organizzazioni di categoria e la competente commissione consiliare, disciplina le modalità attraverso le quali vengono attivati corsi di formazione obbligatoria per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, precisandone i tempi, le modalità, i soggetti attuatori e i costi a carico dei partecipanti. Tali corsi sono finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo patologico, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco d'azzardo lecito.
Articolo 8 (Sanzioni amministrative) 
1. La nuova installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d.773/1931 in violazione della distanza determinata con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 1, comporta l'applica sanzione amministrativa di 15.000 euro per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli da rimuovere in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza. 
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento regionale 16 dicembre 2014, n. 5 (Regolamento per l'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito, in attuazione dell'Articolo 4, comma 10, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 500 a un massimo di 5.000 euro, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al presente comma e in base ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) 
3. Fatte comunque salve le sanzioni previste dai commi l e l bis, la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 6 bis, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 500 euro. La medesima sanzione si applica anche nell'ipotesi in cui sia stata indicata una data non veritiera di collegamento alle reti telematiche di cui all'articolo 5, comma 1 bis 
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro 
5. La mancata partecipazione ai corsi di formazione secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 9 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro 
6. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente per territorio. I comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo prioritariamente a iniziative per la prevenzione e il recupero dei soggetti patologici, anche in forma associata, o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.
Articolo 9 (Divieto di Pubblicità)
1. Ai fini della tutela della salute pubblica e della prevenzione della dipendenza dal gioco è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'istallazione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del  r.d. 773/1931 presso gli esercizi pubblici e commerciali. circoli privati e tutti i locali pubblici o aperti al pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d.
2. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l 'adozione di un codice di autoregolamentazione, finalizzato a vietare la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri mezzi di trasporto. 
Articolo10 (Clausola valutativa) 
1. La Giunta Regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti progressivamente nel prevenire, contrastare e trattare il gioco d'azzardo patologico. A tal fine, presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti: a) quali attività di informazione, sensibilizzazione e formazione sono state realizzate e quali soggetti sono stati coinvolti; b) quali dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale hanno avuto la domanda e l'offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie; c) in che misura i servizi offerti hanno soddisfatto la domanda espressa e hanno favorito il miglioramento delle condizioni personali, familiari e sociali dei soggetti affetti da forme di dipendenza dal gioco d'azzardo; d) in che misura e per quali finalità la Regione ha finanziato gli interventi previsti dalla presente legge e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti; e) quale è stato il grado di diffusione delle iniziative poste in atto dai comuni, dalle Asl e dai gestori, con particolare riferimento al marchio regionale 'No Slot' e agli incentivi di cui all'articolo 5, comma 5; f) come, nel periodo considerato, si è modificata la diffusione delle sale gioco e dei luoghi dove sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo nel territorio regionale rispetto alla situazione preesistente; g) quali sono state le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e quali le iniziative attuate per farvi fronte, con particolare riferimento alla tutela dei minori e alle attività illecite di riciclaggio. 
2. Gli esiti del monitoraggio realizzato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), sono parte integrante della relazione al Consiglio. 
3. La relazione prevista al comma l è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 
4. I soggetti pubblici e privati attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1. 
Articolo 11 (Norme transitorie) 
1. In fase di prima applicazione della presente legge, il rapporto informativo di cui all'articolo Il, commi l e 2, è trasmesso al Consiglio regionale entro il 31 marzo 2015. 
2. All’entrata in vigore della presente Legge viene applicato, nella sua interezza, quanto previsto e disposto dalla Legge Regionale 30 aprile 2017, n. 17. 
3. La Giunta regionale approva il provvedimento previsto dall' articolo 5, comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 12 (Norme Finanziarie) 
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede, in termini di competenza e di cassa, mediante una variazione compensativa di euro 60.000 nell’ambito della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” – Programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” dello stato della spesa del bilancio di previsione 2018/2020 – esercizio 2018. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

 

 

 

 

 

 

 
 

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