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Consiglio Piemonte approva legge di riordino, ritoccate le norme sul gioco

06 ottobre 2021 - 15:40

Approvata al Consiglio del Piemonte la legge di riordino dell’ordinamento regionale, comprensiva delle modifiche alle norme sul gioco.

Scritto da Fm
Consiglio Piemonte approva legge di riordino, ritoccate le norme sul gioco

La modifica di alcune norme già in vigore, comprese quelle sul gioco licenziate quest'estate, è al centro della legge di riordino dell’ordinamento regionale approvata dal Consiglio del Piemonte nella seduta di oggi, 6 ottobre.

La legge, che interviene per la semplificazione di alcune normative, aggiornandole alla legislazione nazionale e attualizzandole alla nuova realtà della regione, tocca numerosi temi: dal turismo allo sport, dal commercio alla cultura, dalle cave all’agricoltura, dalla caccia all’ambiente, dal personale all’assistenza, dall’artigianato alla casa.

E, appunto, il gioco, con il ritocco della legge approvata a luglio, dopo i rilievi mossi dal ministero dell'Interno in relazione a specifiche previsioni, il cui tenore sembra determinare invasioni della sfera di competenza statale in materia di 'ordine pubblico e sicurezza.

Considerazioni che avevano spinto la Giunta piemontese a espungere dal testo alcune previsioni che ricadono “in un settore che esula chiaramente dalle descritte competenze regionali e si rivela potenzialmente in grado di interferire con la disciplina statale in materia di prevenzione e repressione dei reati”, prendendo un impegno formale in tal senso con il Viminale, che aveva poi scongiurato l'impugnativa della legge da parte del Consiglio dei ministri. 
 
L'EMENDAMENTO SUI LIMITI ORARI AL GIOCO - La discussione delle modifiche nell'ambito delle sedute del consiglio regionale relative alla legge di riordino dell’ordinamento regionale ha quindi portato alla presentazione di alcuni emendamenti in materia. L'unico approvato è stato quello a firma di Paolo Ruzzola di Forza Italia. L’emendamento aggiunge all’articolo 72 del disegno di legge n.143 l'articolo 72 nonies il quale sostituisce la lettera b) del comma 2 dell’articolo 19 rubricato “Limitazioni all’esercizio del gioco”. La proposta mira a stabilire gli orari di interruzione per gli esercizi definiti come punti gioco (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) in “dodici ore e trenta minuti al giorno, di cui dieci ore e trenta minuti consecutive nella fascia notturna dalle ore 23.00 alle ore 9.30 e due ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle ore 12.30 alle ore 14.30”.
È stato invece bocciato l'emendamento presentato dai consiglieri di minoranza Domenico Rossi e Raffaele Gallo (Partito democratico), che chiedeva di inserire dopo l’articolo 72 ((Modifiche alla l.r. 3/2021)) del Ddl n.143 è inserito il seguente articolo: “ Art. 72 decies (Modifiche all’articolo 23 della l.r. 19/2021) 1. Dopo il comma 8 dell’articolo 23 (Sanzioni) della legge regionale 17 novembre 2016, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (Gap)), si aggiunge il seguente comma: “9. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 26 commi 1 e 2, relativamente al numero di apparecchi reinstallati, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 per ogni apparecchio per il gioco di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 installato in sovrannumero. Il Comune, altresì, effettua diffida a ricondurre il numero di apparecchi al massimo previsto per legge entro 30 giorni decorsi i quali viene disposta la chiusura dell’esercizio fino all’effettiva ottemperanza delle disposizioni di legge”.
 
LE ALTRE MODIFICHE - Nella legge sono contenute molte novità. Tra le tante, viene reso più efficace l’ auto-recupero degli alloggi di edilizia sociale da parte di assegnatari e inquilini, garantendo il 100% delle spese sostenute in base a una graduatoria stabilita con bando; sempre in materia di casa, nella formazione delle graduatorie vengono inseriti tra gli aventi diritto i coniugi legalmente separati o divorziati che non dispongano più della casa coniugale per decisione del giudice; è istituito un fondo per la prevenzione e i risarcimenti dei danni in agricoltura arrecati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria; viene riconosciuta la possibilità da parte delle Province e della Città metropolitana di utilizzare le guardie venatorie volontarie e i cacciatori che abbiano acquisito una formazione specifica per i piani di controllo della fauna selvatica; sono tutelate le api e gli altri insetti pronubi attraverso il divieto dell’uso di fitofarmaci e insetticidi durante la fioritura; vengono promosse le pro loco; viene valorizzata la Fondazione Teatro Regio.
Sono stati anche approvati alcuni emendamenti delle minoranze, dei circa 300 presentati: l’aumento di alcune sanzioni nel settore delle cave, regole per la partecipazione ai mercatini e la creazione del registro del disability manager (Pd); Il sostegno ai centri di recupero per animali selvatici e alcune modifiche alla legge sulla produzione di canapa (M5S); La possibilità di utilizzare il voucher scuola per l’acquisto di materiale didattico finora escluso (Luv).
 

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