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Riordino giochi, bozza del Ddl delega: 'Dlsg entro un anno e mezzo'

14 gennaio 2022 - 14:08

La bozza del disegno di legge delega del riordino del settore del gioco pubblico che il Governo dovrà emanare in 12/18 mesi.  

Scritto da Ca
Riordino giochi, bozza del Ddl delega: 'Dlsg entro un anno e mezzo'

Regole trasparenti e uniformi sull'intero territorio nazionale, razionalizzazione dell'offerta, revisione delle licenze di pubblica sicurezza, tutela dei soggetti più vulnerabili attraverso misure tecniche e normative, ma anche previsione di forme di compartecipazione degli enti locali e delle Regioni al gettito erariale.

Questi solo alcuni dei cardini della riforma del gioco, il cui testo, come annunciato dal sottosegretario al Mef con delega ai giochi, Federico Freni, nel corso del digital event Igt tenutosi nella giornata di ieri, 13 gennaio, è praticamente pronto: una prima stesura è stata inviata già prima di Natale in visione alla Ragioneria dello Stato ed entro fine gennaio si conta di portarlo sul tavolo del ministro dell'Economia, Daniele Franco. Ovviamente, i tempi della riforma del gioco e dell'esercizio della delega si scontrano con quelli della legislatura, che sono comunque stretti, ancor più qualora, chiusa la partita presidenziale, si dovesse andare alle urne anticipatamente.

LA DELEGA AL GOVERNO - Secondo la bozza visionata dalla redazione di Gioconews.it, il Governo sarà "delegato ad emanare, entro dodici/diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma complessiva in materia di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo fondato sul regime concessorio a titolo oneroso e autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblica, per il contemperamento degli interessi statali con quelli locali e con quelli generali in materia di salute pubblica, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi e la riduzione del contenzioso derivante dalla non omogeneità della normativa nazionale e regionale".

I PALETTI ORDINAMENTALI E I CRITERI - Il Ddl prevede inoltre che "i decreti sono adottati, nel rispetto dei princìpi costituzionali, con particolare riguardo a quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell'Unione europea, e di quelli dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie di sfavore, in modo da assicurare il contrasto al disturbo da gioco d'azzardo e la lotta al gioco illegale e alle frodi a danno dell'erario, garantendo l'invarianza o l’incremento delle corrispondenti entrate, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi generali: a) introdurre e garantire l'applicazione di regole trasparenti e uniformi nell'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo forme vincolanti di partecipazione dei comuni competenti per territorio al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l'intero territorio nazionale, della dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale che risultino coerenti con i princìpi delle norme di attuazione della presente lettera; b) razionalizzazione territoriale della rete di raccolta del gioco, anche in funzione della pianificazione della dislocazione locale di cui alla lettera a) del presente comma, a partire da quello praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque improntata ai criteri della riduzione, della specilizzazione e della progressiva concentrazione della raccolta di gioco in ambienti sicuri e controllati, con relativa responsabilità del concessionario ovvero del titolare dell'esercizio; c) individuazione dei criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco, anche sulla base di una revisione del limite massimo degli apparecchi da gioco presenti in ogni esercizio, della previsione di una superficie minima per gli esercizi che li ospitano e della separazione graduale degli spazi nei quali vengono installati e delle fasce orarie di gioco con criteri omogenei per tutti il territorio nazionale; d) revisione della disciplina delle licenze di pubblica sicurezza, di cui al predetto testo unico, idonea a garantire, previa definizione delle situazioni controverse, controlli più efficaci ed efficienti in ordine all'effettiva titolarità di provvedimenti unitari che abilitano in via esclusiva alla raccolta lecita del gioco; attribuzione delle licenze solo previa verifica dell’iscrizione di tutti gli operatori di gioco in un apposito albo la cui tenuta ed il cui aggiornamento sia demandata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Conseguente istituzione di un albo che sostituisca, ad invarianza di gettito, il Registro degli operatori del gioco pubblico di cui all’articolo 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. e) introduzione di misure tecniche e normative finalizzate alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili, nonché all'esigenza di prevenire i fenomeni di disturbi da gioco d'azzardo (Dga) e di gioco minorile, quali: diminuzione dei limiti di giocata e di vincita; obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti; rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro; previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre gioco; certificazione di ogni singolo apparecchio, con passaggio graduale, tenendo conto del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili; divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori di anni 18; f) revisione, secondo criteri di maggiore rigore, specificità e trasparenza, tenuto conto dell'eventuale normativa dell'Unione europea di settore, della disciplina in materia di qualificazione degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento e divertimento, nonché della disciplina riguardante le responsabilità di tali organismi e quelle dei concessionari per i casi di certificazioni non veritiere, ovvero di utilizzo di apparecchi non conformi ai modelli certificati; revisione della disciplina degli obblighi, delle responsabilità e delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei produttori o distributori di programmi informatici per la gestione delle attività di gioco e della relativa raccolta; g) coordinamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in merito alle attività di vigilanza regolamentare, informativa ed ispettiva e più in generale di ogni attività di contrasto all’illegalità anche attraverso il rafforzamento di Strutture interne all’Agenzia delle dogane e dei monopoli che coordinano, permanentemente, le attività ispettive di tutti gli organi dello Stato coinvolti nelle operazioni di contrasto agli illeciti nel settore del gioco; h) rafforzamento del contrasto ad ogni forma di gioco d’azzardo illegale, soprattutto quello offerto via web da soggetti che utilizzano piattaforme collocate al di fuori del territorio dello Stato; revisione dell’apparato sanzionatorio, penale ed amministrativo, prevedendo un innalzamento delle sanzioni e l’ampliamento della platea dei soggetti nei cui confronti prescriverne l’applicazione, ivi compresi i gestori dei punti vendita, ed introducendo l’autonoma rilevanza penale dell’evasione di imposte da giochi quale nuova ipotesi di reato; i) introduzione dell’obbligo, a carico dei concessionari, del tracciamento di tutti i riversamenti derivanti dalla raccolta delle giocate e i compensi spettanti ai soggetti operanti nella propria rete di raccolta, con esclusione dei pagamenti delle vincite e dei rimborsi nonché dei riversamenti a favore dello Stato o dell’Agenzia per pagamenti di imposte, tasse o utili erariali l) ferma restando la normativa di contrasto alle infiltrazioni mafiose, rafforzamento della disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti, ivi comprese società fiduciarie e trusts, che, direttamente o indirettamente, controllino o partecipino al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici; previsione di una responsabilità estesa ai soci per le società di capitali di minori dimensioni; ampliamento delle ipotesi delittuose preclusive al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni; m) estensione della disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi e di onorabilità di cui alla lettera l) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle filiere dell'offerta attivate dalle società concessionarie dei giochi pubblici, integrando, ove necessario, le discipline settoriali esistenti, fermo restando la responsabilità specifica dei punti di gioco per le violazioni in materia di gioco minorile e delle norme a tutela del gioco responsabile; n) introduzione dell’obbligo della licenza di pubblica sicurezza per i titolari di tutti i punti di offerta di gioco con conseguente superamento di altre forme di titoli autorizzatori; o) previsione di forme di compartecipazione al gettito da parte delle Regioni e degli enti locali, anche mediante forme di compensazione con i trasferimenti e finanziamenti statali e che una percentuale delle sanzioni amministrative riscosse in base ai controlli effettuati dalla polizia locale siano destinate al Comune di riferimento; p) elenco delle norme abrogate e previsione di disposizioni transitorie finalizzate a garantire il rispetto delle convenzioni di concessione in essere. q) introduzione di un regime generale di gestione dei casi di crisi irreversibile del concessionario, nei casi di revoca o decadenza, con conseguente estinzione anticipata del rapporto concessorio, per assicurare la continuità della gestione e del servizio erogato, al fine di tutelare gli interessi sia dei giocatori, sia quelli erariali. r) prevedere il contenuto minimo dei contratti proposti dai concessionari ai punti di offerta di gioco, nonché prevedere l’obbligo di uniformarsi ai criteri e ai doveri conseguenti alle regole in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e sottoposti al vaglio dell’Agenzia per la verifica di conformità".

L'ITER PARLAMENTARE -Il testo visionato da Gioconews.it prevede inoltre che "gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato".

E qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, "trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 3 e 5 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 7, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le modalità di cui al presente articolo. 7. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili. 8. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme incompatibili".

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