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Legittimità legge gioco Sicilia, Corte costituzionale rinvia udienza

10 maggio 2022 - 11:12

La Corte costituzionale rinvia udienza sulla legittimità della legge sul gioco della Sicilia impugnata dal Cdm in attesa dell'esame delle proposte di modifica al vaglio dell'Ars.

Scritto da Fm
Legittimità legge gioco Sicilia, Corte costituzionale rinvia udienza

Ancora un po' di tempo.

È quello concesso dalla Corte costituzionale alla Regione Sicilia per discutere e approvare la modifica alla legge 18/2021 (che ha ritoccato un articolo della legge 24/2020 sul gioco), facendo slittare l'udienza di oggi, 10 maggio, dedicata al ricorso proposto contro tale normativa dal Consiglio dei ministri per la presunta incostituzionalità delle misure in materia di pubblica sicurezza.

La Corte costituzionale, infatti, secondo quanto apprende GiocoNews da fonti istituzionali, ha deciso di rinviare la seduta per esaminare la possibilità della cessazione della materia del contendere previa l'approvazione delle proposte di modifica in itinere all'assemblea regionale siciliana.

 

La norma regionale da superare è quella che per il Consiglio dei ministri incorre nella violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione.  Per intenderci quello per cui “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” e in particolare il punto  in cui si evidenzia che “lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale”.
 
L'impasse potrebbe essere superato, sempre a quanto apprende GiocoNews, attraverso un emendamento ad hoc al Ddl di Stabilità regionale, in discussione in questi giorni nel Parlamento siciliano.
 
In tema di gioco al momento poi ci sono diversi disegni di legge all'esame delle commissioni dell'Ars. Proprio in risposta all'impugnativa del Cdm, il consigliere regionale forzista Tommaso Calderone ha messo la firma sul Ddl “Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 24 del 21 ottobre 2020” che parte dall'abrogazione della lettera a), del comma 5, dell'articolo 6. Poi, si legge nel testo, "all'art. 6 della legge regionale n. 24/2020 è aggiunto il seguente comma: 9 bis. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, la stipula di un nuovo contratto da parte dell'originario contraente, già autorizzato alla raccolta delle scommesse, nel caso di risoluzione, scadenza, voltura della licenza tra parenti in linea retta o rescissione di un contratto in essere, non costituisce nuova installazione, previa verifica in capo al nuovo concessionario di tutti i requisiti previsti dalla legge, anche in materia di Pubblica sicurezza. Costituisce nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto. Il nuovo concessionario, ai fini della presente legge, non deve esclusivamente osservare le distanze previste dalla legge vigente in quanto concessione già esistente. La licenza al concessionario per discendenza sarà rilasciata in osservanza delle norme del Testo unico di pubblica sicurezza".
 
Un altro, intitolato “Esclusione delle rivendite di generi di monopolio dai divieti distanziali all'offerta di giochi pubblici. Modifica legge regionale n. 24, del 21 ottobre 2020”, porta sempre la sua firma insieme con il collega di partito Riccardo Savona. L'articolo 1, il principale, recita: “1. All'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi: 1bis. Non è richiesto il requisito della distanza, di cui al comma 1., nel caso di autorizzazione a un punto di vendita soggetto al rispetto delle distanze, di cui all'art. 2, del Decreto Ministeriale n. 38, del 21 febbraio 2013, (Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo) e s.m.i.. Per quanto riguarda gli apparecchi per il gioco di cui all'art.110, commi 6 e 7 del R.D. 773/1931, l'autorizzazione è concessa a condizione che questi siano collocati nell'area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di chi ne fa le veci, evitando la collocazione degli stessi in aree materialmente separate dall'area di vendita. 1ter. Le rivendite di generi di monopolio si adeguano alla condizione, di cui al comma che precede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge”.
 
Un terzo, sempre proposto da Forza Italia, chiede in toto l'abrogazione della legge regionale 21 ottobre 2020.
 
 

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