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Giorgetti: "Nella delega fiscale la ripartenza del gioco sul fronte auspicato"

21 febbraio 2014 - 08:32

Il sottosegretario all’Economia, Alberto Giorgetti nel rispondere all’interrogazione del deputato Nicola Molteni (LnP) sulla necessità di disporre di una nuova disciplina omogenea del settore del gioco, ribadisce l’importanza della delega Fiscale in discussione alla Camera: “Con l’atto in esame, l’interrogante chiede di sapere se il Governo, tenuto conto del mancato rispetto, da parte di numerose amministrazioni comunali, delle regole sul gioco lecito di cui al decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, intenda predisporre una nuova disciplina omogenea del settore a tutela della salute dei cittadini. Al riguardo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha rappresentato quanto segue.

Scritto da Sm
Giorgetti: "Nella delega fiscale la ripartenza del gioco sul fronte auspicato"

Preliminarmente, occorre sottolineare che l’espressione ‘gioco lecito’ – invalsa da tempo nel settore in questione – esprime tutte quelle tipologie di gioco che vengono praticate sul territorio secondo regole e disposizioni stabilite da leggi dello Stato e da successivi provvedimenti applicativi di organi dello Stato, nel rispetto del principio giuridico che vige nel nostro Paese dal 1940 e conosciuto con l’espressione ‘riserva statale del gioco’: un principio secondo il quale in Italia è possibile praticare il gioco solo se, quando e come lo Stato stesso, con proprie regole, lo consente. Inoltre, in Italia la materiale gestione della pratica del gioco (e di quelle attività collaterali che la permettono) è realizzata, per lo più, attraverso esternalizzazioni. Ciò è avvenuto per una scelta che risale a circa la metà dello scorso secolo sostanzialmente di politica di settore e di alta amministrazione, rispondente a valutazioni di efficienza ed economicità. Non è dunque lo Stato (ossia propri uffici e funzionari) a gestire concretamente l’organizzazione e l’offerta del gioco quanto (per lo più) soggetti privati, selezionati periodicamente secondo regole proprie di mercato, cui la gestione e la raccolta del gioco viene permessa in regime di concessione. Anche questo aspetto vale ad arricchire di significato l’espressione ‘gioco lecito’ nel senso che è tale solo quello che viene offerto alla platea di utenti da concessionari selezionati dallo Stato, muniti di un valido titolo concessorio e che, conseguentemente, in tale loro qualità, si assoggettano al rispetto delle regole statali sulle tipologie, forme e modalità di gioco. Si comprende perciò che, in termini di simmetria logica, è ‘gioco illecito’ quello che viene praticato al di fuori del perimetro regolatorio stabilito dallo Stato.

 

È conseguentemente gioco illecito quello cosiddetto in nero, tradizionalmente offerto e gestito da soggetti più o meno legati ad associazioni di tipo criminale. È però, altresì, illecito quel gioco che, pur non essendo in nero, è gestito ed offerto da soggetti che si sottraggono volontariamente all’assunzione della qualità di concessionario statale in materia di gioco, ponendosi in tal modo in un regime di sostanziale concorrenza – praticamente sleale – rispetto a quanti invece, abbracciando il modello regolatorio statale, accettano di assumere il ruolo di concessionario e l’onere del rispetto di tutte le regole poste in materia dallo Stato. Vale ancora aggiungere che dall’anno 2002, circa, l’espansione in Italia della diffusione della pratica del gioco lecito non costituisce frutto di una deliberata scelta governativa di investimento e propulsione di un ‘mercato’ (quello, appunto, del gioco) così particolare e sensibile. Lo sviluppo semmai è conseguenza di una precisa scelta politica, risalente a quell’epoca, di far emergere (dalla stato di nero o di grigio in cui versava da molto tempo) un fenomeno già di per sé stesso vasto e capillarmente diffuso, ossia quello del gioco praticato in assenza di regole chiare ed uniformi. Intento complessivo dell’iniziativa assunta in quegli anni è stato, quindi, quello di ‘legittimare’ normativamente ed a fini di controllo – oltre che di difesa dello stesso giocatore, in ultima analisi – una pratica (quella del gioco) che preesisteva a prescindere da alcun tipo di intervento pubblicistico. Allo stato, il risultato complessivo dell’intervento statuale in materia è valso a sottrarre ambiti sempre maggiori di controllo e gestione della pratica del gioco al ‘nero’, recuperando a visibilità e legalità a pratiche che, si ripete, esistevano da prima e da tempo, anche se ignorate dal grande pubblico e dai media per la mancanza di un presidio pubblicistico. Necessita ancora impegno e tenacia, certamente, l’opera di sottrazione della gestione della pratica del gioco dalle mani di associazionismo malavitoso. Necessita ancora impegno la riconduzione all’alveo della pubblica concessione (e dell’accettazione delle regole statuali in materia di gioco) delle attività di un certo numero di soggetti che, non in nero, sebbene, in chiaro, offrono e raccolgono gioco pur non essendo concessionari statali. Quest’ultima tipologia di problema è particolarmente delicata giacché essa si è potuta alimentare di una certa idea di mercato che – non senza qualche forzatura – discende dai princìpi dell’Unione europea. Esistono operatori comunitari (e certi orientamenti degli Organi dell’Unione europea) secondo i quali l’offerta di gioco non si differenzia di molto dall’offerta di un qualunque altro prodotto o servizio di libero mercato. Secondo questa visione delle cose, dunque, offrire gioco in Italia dovrebbe essere attività libera e non soggetta al vincolo di una previa concessione con le autorità statali del Paese. È evidente che questa prospettiva non può che peggiorare – anziché mitigare – la diffusione di punti di offerta e vendita di prodotti di gioco sul territorio. Fatte queste premesse, si può sostanzialmente condividere la stima del gettito erariale da gioco indicata dall’interrogante, anche se vale sottolineare che si tratta di una stima di tipo storico e che, in realtà, di recente l’entrata erariale da gioco soffre flessioni per una pluralità di ragioni, non ultima la congiuntura economica critica, che lascia ai privati quote di risorse progressivamente minori anche per attività marginali (non essenziali e sostanzialmente ludiche) quali quelle delle pratiche del gioco. Non si può invece commentare la stima della spesa sanitaria che sarebbe conseguente a forme devianti ed eccessive di pratica di gioco, trattandosi di dati che non sono gestiti direttamente dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Verrebbe peraltro da osservare che, se tale fosse effettivamente l’entità complessiva della spesa sanitaria conseguente alla pratica da gioco, in assenza di pari o superiori entrate erariali da gioco lecito, quella spesa graverebbe comunque ed altrimenti sul bilancio pubblico, posto che la pulsione naturale ed individuale al gioco e la sua offerta (per esempio in nero ovvero da parte di soggetti che reputano quella del gioco un’offerta di libero mercato) non si eliminano per mera disposizione legale. Si condivide piuttosto il senso dell’intervento dell’interrogante in ordine al fatto che sia giunto il momento – fermo l’impianto regolatorio di impronta statale – di una più ordinata e razionale distribuzione sul territorio dell’offerta di gioco legale, soprattutto improntata alla regola basica secondo la quale il gioco deve essere offerto e praticato in luoghi noti ed effettivamente presidiati, quindi sicuri. Questo risultato non si può raggiungere in via semplicemente amministrativa, data la complessità dell’operazione, né attraverso interventi normativi sporadici e segmentati quali possono, essere quelli di fonte regionale ovvero comunale. Questi interventi, semmai, testimoniano l’insufficienza delle stesse regole migliorative che avrebbe voluto introdurre il citato decreto legge n. 158 del 2012 (cosiddetto decreto Balduzzi) e piuttosto esprimono un pungolo a che lo Stato assuma una propria iniziativa di regia regolatoria in materia. Per questo esiste già un buon prodotto idoneo a fungere da base per una (ri)partenza sul fronte auspicato. Si tratta del disegno di legge-delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (AC 282-950-1122-1339-B) che si trova attualmente alla sua terza e forse conclusiva fase, essendo giunto, in seconda lettura, all’esame della Camera dei deputati. In particolare, l’articolo 14 del citato disegno di legge delega prevede il riordino delle disposizioni relative ai giochi pubblici. Non resta che attendere, quindi, la conclusione dei lavori parlamentari per iniziare a porre mano ai lavori redazionali di criteri delegati dal cui insieme, infine, potrà emergere un vero e proprio testo unico della disciplina regolatoria in materia di gioco pubblico”.

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