skin

Tar Veneto: 'No sospensione sala giochi decisa da Comune Legnago'

23 gennaio 2017 - 15:21

Per il Tar Veneto è illegittima sospensione di attività di sala giochi disposta dal Comune di Legnago (Vr) per mancato rispetto orari.

Scritto da Fm
Tar Veneto: 'No sospensione sala giochi decisa da Comune Legnago'

 


"Tutte le norme elencate nell'art. 17 bis non hanno attinenza con il caso di specie (molte sono state abrogate, altre riguardano situazioni del tutto diverse: il divieto di fuochi, gli accessi alla pubblica via, la fabbricazione di pellicole cinematografiche, la duplicazione, riproduzione, vendita di dischi, la licenza bar e somministrazione di alimenti e bevande, la vendita ambulante di bevande alcoliche, il divieto di adibire locali ad ufficio di collocamento, il divieto di corrispondere salari in bevande alcoliche, il divieto di arte tipografica, le agenzie di affari, il divieto di operazioni diverse dalla tariffa, con riferimento alle agenzie di affari, il divieto di mestiere di ciarlatano) e non possono, pertanto, legittimare l’adozione dell’impugnata sanzione amministrativa accessoria, considerato altresì che, per regola generale, le norme sanzionatorie non sono suscettibili d’interpretazione estensiva né di applicazione analogica".

 

Con questa motivazione il Tar Veneto ha accolto il ricorso di una società di gioco contro la sospensione dell'attività di sala giochi per tre giorni disposta dal Comune di Legnago (Vr) ai sensi dell'articolo 17 del Tulps.


LA VICENDA - Secondo quanto si legge nella sentenza, la società ricorrente ha "chiuso alcune volte il proprio locale alle ore 4.00, anziché alle ore 2.00, in violazione del Regolamento comunale sugli orari di apertura e chiusura dell’attività commerciale: in tali casi le è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria ex artt. 16 della L. 689/1981 e 7 bis del D Lgs 267/2000, regolarmente pagata.
Decorsi oltre due mesi dal riscontro dell’ultima violazione, il Comune, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, ha disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale per tre giorni consecutivi, sulla base del combinato disposto degli artt. 17 quater del Tulps e 6 del Regolamento comunale sugli orari di apertura e chiusura delle sale da gioco".
 

LA SENTENZA - Per i giudici "Il provvedimento impugnato, adottato dall’Ente Civico richiamando la disciplina normo-regolamentare dettata dagli artt. 17 quater del Tulps e 6 del Regolamento comunale sugli orari di apertura e chiusura dell’attività, è illegittimo per una duplice ragione.
In primo luogo perché il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in violazione dell’art.7 della l. n. 241 del 1990.
Il verbale di contestazione dell’illecito avrebbe potuto, se del caso, esonerare il Comune dall’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento d’irrogazione della sanzione pecuniaria (questione sulla quale il Collegio non ha necessità di prendere posizione in quanto ininfluente ai fini della decisione), ma, in assenza di una situazione di urgenza qualificata, non poteva sollevare la P.A. dall’obbligo di comunicare al privato l’avvio del procedimento d’irrogazione della diversa e ben più grave sanzione amministrativa della sospensione dell’attività imprenditoriale.
Non può trovare applicazione l’art. 21 octies, comma 2, ultima parte della l. n. 241/1990, poichè nel presente giudizio la P.A. non ha dimostrato che il contenuto del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Il provvedimento impugnato è, altresì, illegittimo poiché, nel caso di specie, contrariamente a quanto si legge nell’ordinanza gravata ('ritenuti sussistenti i presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria prevista dall’art. 17 quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza …'), difettavano i presupposti per l’applicazione della norma primaria posta dal Comune a fondamento del potere sanzionatorio esercitato.
Com’è noto, in base al principio di legalità, i provvedimenti amministrativi (e a fortiori quelli sanzionatori) devono trovare fondamento nella legge: il potere amministrativo deve trovare un riferimento esplicito in una norma di legge, che attribuisca espressamente alla P.A. la titolarità del potere, disciplinandone presupposti, modalità e contenuti.
Nel caso di specie, come anticipato, non sussistevano i presupposti per applicare l’art. 17 quater del Tulps".
 

Altri articoli su

Articoli correlati