skin

Tar: 'Comune Milano, no a nuovi divieti su slot, Vlt o sale scommesse'

17 novembre 2015 - 11:25

Il Tar Lombardia ha bocciato le ordinanze diffida del Comune di Milano in materia di sale slot, Vlt o scommesse

Scritto da Redazione GiocoNews
Tar: 'Comune Milano, no a nuovi divieti su slot, Vlt o sale scommesse'

 


"Il potere pianificatorio/di regolamentazione edilizia del comune trova un limite nell’impossibilità di introdurre divieti (nel caso dei centri di raccolta di scommesse) o estenderli (nel caso di locali con slot machine o Vlt), in aggiunta a quanto già stabilito dalla normativa regionale; dall’altro, i limiti distanziometrici introdotti dalla l.r. n. 8/2013 vanno riferiti alla sola nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931".


Questa la motivazione che accomuna due sentenze emesse dal Tar Lombardia, con cui vengono annullate le ordinanze del Comune di Milano che diffidano "dall'insediamento ed apertura di sala giochi e/o sala scommesse e dalla collocazione di nuove apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito" due esercenti della città meneghina, in applicazione al regolamento edilizio.

 

"La legge regionale n. 11 del 2015 ha modificato la l.r. n. 8/2013, sostituendo, al comma 1 dell'articolo 5, le parole: 'la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito' con la frase: 'la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931', si legge nella sentenza.
"Ne deriva che la Regione Lombardia ha modificato il disposto normativo de quo, con ciò manifestando in modo ancora più evidente la sua scelta politica, per chiarire l’oggetto del divieto e sottrarre la regolamentazione imposta in materia di ludopatia ad interpretazioni estensive da parte dei singoli Comuni. Tale modifica pare, peraltro, avere nella sostanza recepito l’orientamento interpretativo di questo Tribunale, secondo cui l’applicazione del divieto di cui all’art. 5, comma 1 della L.r. n. 8/2013 sarebbe stato fin dall’origine limitato alle sole nuove collocazioni di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6 (e 7) del r.d. n. 773 del 1931".
 
In definitiva, dunque, "da un lato, il potere pianificatorio/di regolamentazione edilizia del comune trova un limite nell’impossibilità di introdurre divieti (nel caso dei centri di raccolta di scommesse) o estenderli (nel caso di locali con slot machine o Vlt), in aggiunta a quanto già stabilito dalla normativa regionale; dall’altro, i limiti distanziometrici introdotti dalla l.r. n. 8/2013 vanno riferiti alla sola nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931.
Il provvedimento impugnato e l’art. 13, comma 7 del regolamento edilizio del Comune di Milano, approvato con deliberazione n. 26 del 2 ottobre 2014, vanno dunque annullati", concludono i giudici.
 
 

Articoli correlati