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Cassazione ribadisce: 'Totem sono illegali, sequestri legittimi'

21 aprile 2017 - 09:25

La Corte di Cassazione torna a ricordare che gli apparecchi di tipo totem sono illegali e come tale è giusto metterli sotto sequestro.

Scritto da Fm
Cassazione ribadisce: 'Totem sono illegali, sequestri legittimi'

 

"Il fatto che l'apparecchio fosse in grado di connettersi a siti che consentivano lo svolgimento online di giochi dichiaratamente d'azzardo, come il video poker, e che si potessero conseguire dai giochi crediti spendibili per l'acquisto di gadget online, comunque parificabili al danaro trattandosi di vantaggi economicamente apprezzabili tali cioè da non escludere l'alea e contemporaneamente consentire
la finalità di lucro, ha indotto correttamente i giudici di merito a ritenere, in assenza di connessione alla rete telematica dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e di licenza per la raccolta delle scommesse, il fumus del reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art.4 bis volto a sanzionare la condotta di chi, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.".


Lo sottolineano i giudici della Corte di Cassazione nel dichiarare inammissibili i ricorsi di due esercenti contro l'ordinanza del Tribunale di Catania che ha confermato il sequestro preventivo di un macchinario strutturato in forma di "totem" rinvenuto all'interno della loro sala giochi.

"Questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi sulla destinazione a giochi d'azzardo dello specifico
macchinario oggetto di sequestro: ha infatti ritenuto in similare fattispecie concernente il sequestro preventivo di apparecchio tipo 'totem', che configuri 'il reato di esercizio di giuoco d'azzardo' l'installazione in un pubblico esercizio di un apparecchio automatico elettronico che, collegandosi in rete a sito internet dedicato, consenta di scegliere tra le diverse applicazioni possibili quella denominata 'videopoker', caratterizzata dall'alea e dal fine di lucro, consistente nell'accumulo di crediti utilizzabili per ulteriori partite e trasferibili su 'smart card' nel conto punti dell'avventore (Sez. 3, Sentenza n. 11877 del 18/02/2010 - dep. 26/03/2010 -, Vindigni, Rv. 246461; Sez. 3, n. 37391 del 16/05/2013 - dep. 12/09/2013, Ballini e altro, Rv. 25651201). La vigente normativa non consente, infatti, l'installazione e l'utilizzo presso esercizi pubblici di apparecchi terminali, strutturati nella forma di 'totem' e collegati alla rete internet, per effettuare gioco a distanza, salvo eventuale autorizzazione di Aams rilasciata sulla base di specifica disposizione disciplinante la materia", conclude la sentenza.

 

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