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Prato, chiusa sala scommesse troppo vicina alla piscina

28 settembre 2017 - 08:27

La Polizia municipale di Prato chiude una sala scommesse troppo vicina alla piscina comunale, segnalata già a gennaio per la prossimità a due scuole.

Scritto da Redazione GiocoNews.it
Prato, chiusa sala scommesse troppo vicina alla piscina

 

Chiusa, perché troppo vicina alla piscina comunale. E' la sorte toccata a una sala scommesse di Prato, colpita da ordinanza del Comune per il mancato rispetto della distanza minima prescritta dalla legge regionale della Toscana sul Gap, pari a 500 metri.

La polizia municipale, secondo quanto si legge in una nota diffusa dall'amministrazione pratese, "ha accertato che dall'ingresso del punto vendita a quello della piscina due diversi percorsi pedonali sono entrambi inferiori ai prescritti 500 metri. Già a gennaio inoltre i vigili avevano accertato che la  sala scommesse risultava a meno di 500 metri anche dalla scuola materna Cafaggio e dall'istituto comprensivo Primo Levi, ma i rappresentanti dell'esercizio hanno contestato le misurazioni effettuate. Per completezza di istruttoria sono stati allora individuati tutti i luoghi sensibili in cui si riteneva non fossero rispettati i requisiti di distanza. Il nuovo sopralluogo di misurazione tra la piscina e l'esercizio, alla presenza di un tecnico incaricato dalla proprietà, è stato eseguito a giugno, dando l'esito suddetto".


IL REGOLAMENTO DI PRATO - Lo scorso aprile a Prato è entrato in vigore il regolamento comunale sui giochi che attua il distanziometro di 500 metri previsto dalla normativa regionale della Toscana, ampliando il numero dei "luoghi sensibili" normalmente previsti. Non solo chiese, scuole ed ospedali, ma anche musei, discoteche, biblioteche, stazioni e fermate ferroviarie, terminal di autobus di linee urbane ed extraurbane, parchi pubblici. Per esigenze di decoro urbano e tutela del patrimonio storico-monumentale, nel centro storico (come delimitato dalle mura cittadine e corrispondente alla zona territoriale omogenea A di cui all'articolo 2 del D.M. 1444/1968) non è consentito l’insediamento di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro e di nuovi centri di scommesse. Al fine di contenere l'offerta complessiva di gioco pubblico nel territorio comunale, e volendo l'Amministrazione incentivare la promozione di modalità alternative di pubblico intrattenimento, l'installazione di apparecchi per il gioco non è consentita: nei locali di proprietà del Comune e delle società partecipate; negli esercizi situati su area pubblica rilasciata in temporanea concessione, compresi i dehor seppur debitamente autorizzati.
 

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