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Ctd: Tribunale di Livorno conferma il sequestro di un centro Bet1128

12 novembre 2015 - 15:14

Il Bando di gara ‘Monti’ è compatibile con il diritto comunitario e non c’è discriminazione per l’operatore del Ctd

Scritto da Redazione GiocoNews
Ctd: Tribunale di Livorno conferma il sequestro di un centro Bet1128

 

La recente gara per l’assegnazione delle concessioni di betting è da ritenere compatibile con le norme Ue. A ribadirlo è il Tribunale del Riesame di Livorno che torna a pronunciarsi in materia di centri trasmissione dati collegati a società estere non autorizzate e conferma il sequestro disposto a carico di un centro operante con marchio Bet1128 di Portoferraio, collegato all'operatore Centuriunbet Ltd..

 

Il Collegio, con un’ordinanza dello scorso 30 ottobre, ha respinto integralmente i motivi di ricorso evidenziando, ancora una volta, la compatibilità del cosiddetto ‘Bando Monti’ con i principi europei come interpretati dalla Corte di Giustizia Ue, escludendo ogni discriminazione in danno della società maltese in oggetto.

 
NESSUNA DISCRIMINAZIONE - Con particolare riguardo all'obbligo di cessione a titolo non oneroso dei beni materiali ed immateriali costituenti la rete di gestione e di raccolta del gioco, in caso di cessazione dell'attività per scadenza del termine finale della concessione o per l'effetto di provvedimento di decadenza o revoca (art. 25 schema di convenzione bando "Monti"), il Tribunale, richiamando il precedente pronunciamento del 10 ottobre (con il quale veniva confermato il sequestro di un centro B2875)  rileva che "tale obbligo vale per tutte le società concessionarie, per cui sotto questo profilo non vi era nella normativa alcuna discriminazione tra le varie società" ed, inoltre, "premesso che una valutazione di discriminazione deve essere espressa tenendo conto dei plurimi aspetti che regolano un rapporto concessorio, appare calzante quanto osservato da altri Tribunali di merito (in tal senso Tribunale del Riesame di La Spezia, ordinanza del 6/02/2015), ovvero che la previsione di tale obbligo è del tutto marginale ed inidonea ad inficiare l'intero bando di gara.
 
IL RIFERIMENTO ALLA ‘SANATORIA’ - In ogni caso, osserva ancora il Collegio, "ferme rimanendo le considerazioni sopra enunciate in ordine alla insussistenza di ragioni discriminatorie che possano permettere di sindacare le vicende conseguenti alla introduzione del cd Bando Monti, va rilevato, in modo assorbente e conclusivo, che l'art. 1 comma 643 della L. 190/2014 ha previsto (per tutti gli interessati e senza alcuna preventiva selezione), la possibilità di regolarizzare la posizione di soggetti che offrono scommesse con vincite in denaro seguendo le indicazioni previste dalla norma". Nel caso di specie" è pacifico che né l'indagato né la società estera per cui opera hanno presentato istanza di regolarizzazione che, a prescindere da ogni accadimento precedente, avrebbe loro consentito di svolgere, già nell'immediato, l'attività in piena regolarità e "coperti" dal (necessario) regime concessorio". In ragione della mancata partecipazione alla regolarizzazione fiscale per emersione, tutte le doglianze espresse nei motivi, rileva il Tribunale, appaiono oltre che infondate anche irrilevanti.
 
“CONFERMATO ORIENTAMENTO PENALE SUI CTD” - L'avvocato Chiara Sambaldi, difensore della persona offesa, ha commentato: "Il Tribunale di Livorno conferma il proprio orientamento applicativo della norma penale nei confronti dei gestori dei centri collegati ad operatori che non hanno aderito alla regolarizzazione fiscale per emersione. Evidenziata ancora, ai fini dell'applicazione della norma penale in sede cautelare, l'irrilevanza della clausola di cui all'art. 25 dello schema di convenzione Monti, ancora al vaglio della Corte di Giustizia Ue".
 

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