skin

Gotti: 'Cassazione, Bando Monti ha discriminato operatore maltese'

23 gennaio 2017 - 16:17

L'avvocato Alessandro Gotti analizza le sentenze della Cassazione sui sequestri preventivi di alcuni Ctd collegati all'operatore maltese Betsolution4U Ltd.

Scritto da Redazione
Gotti: 'Cassazione, Bando Monti ha discriminato operatore maltese'

 


Sono arrivate le motivazioni delle numerose sentenze della Corte di Cassazione, già annunciate il 16 novembre 2016, con le quali sono stati annullati i sequestri dei Ctd affiliati al bookmaker maltese Betsolution4U Ltd.


L'avvocato Alessandro Gotti, penalista del Foro di Padova, evidenzia che per la prima volta, ed in modo espresso, la Terza Sezione Penale della Cassazione ha statuito che la Betsolution4U Ltd è stata oggetto di discriminazione da parte del bando Monti del 2012


I provvedimenti giudiziari annullati, infatti, assumevano erroneamente che la gara non fosse illegittima e non avesse ostacolato la partecipazione alla gara della Betsolution4U Ltd. Ciò contrasta - spiegano i Giudici di legittimità - con la nota sentenza Laezza del 28 gennaio 2016, e, per la specifica posizione del bookmaker Betsolution4U Ltd, con la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 7 aprile 2016, caso Carlucci. La Cassazione, quindi, non si è minimamente discostata dal suo precedente, sentenza Tomassi citata in motivazione.


In due sentenze, invece, i ricorsi sono stati rigettati perchè ai titolari dei Ctd erano state negate le autorizzazioni non già per la discriminazione perpetrata ai danni di Betsolution4U Ltd, quanto invece per ragioni soggettive a loro addebitabili.
Queste due sentenze, peraltro, appaiono secondo il legale patavino di estremo interesse. "La Cassazione, dunque, anche se incidentalmente, ha affermato che laddove i Ctd si fossero limitati a mettere a disposizione dei clienti delle postazioni internet collegate alla rete, permettendo loro di accedere ai conti utenti personali da loro aperti, non si sarebbe potuto ascrivere una illecita condotta di intermediazione e raccolta di scommesse. Il Giudice Relatore, chiamato lo stesso giorno ad analizzare la posizione di diversi bookmaker esteri, ha meglio esplicitato le ragioni di tale conclusione in sentenze riferibile ad altro operatore, ragioni che trovano fondamento nel D.M. Finanze 15 febbraio 2001, n. 156 e nel Decreto direttoriale Aams 31 maggio 2002, relativo al rapporto diretto tra il concessionario e lo scommettito 'e in caso di giocata a distanza online per il tramite di un conto gioco personale, e ciò, dice la Cassazione, vale per il gestore di un centro di servizio "a prescindere se incaricato da un concessionario italiano ovvero di altro Stato comunitario': l'autorizzazione di polizia ex art. 88 Tulps, infatti, è richiesta se il gestore "prende parte concretamente all'intermediazione delle scommesse, riscuotendo il denaro, pagando le vincite agendo anche sui conti correnti di gioco".
 

Altri articoli su

Articoli correlati