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Impiegato bingo licenziato per scommesse, Cassazione: 'No giusta causa'

17 maggio 2016 - 11:24

Per Cassazione non c'è 'giusta causa' per licenziamento impiegato sala bingo che proponeva abbonamenti a sito di scommesse: offerta diretta solo ai colleghi.

Scritto da Fm
Impiegato bingo licenziato per scommesse, Cassazione: 'No giusta causa'

"Rispetto ai fatti accertati dalla sentenza - ovvero la mera proposta di vendita ai colleghi di lavoro di merce e di abbonamenti ad un sito internet di scommesse sportive, senza esibizione della merce, senza interruzione della prestazione di lavoro e senza esercitare attività di persuasione verso i colleghi stessi - la valutazione di insussistenza della giusta causa per difetto di proporzionalità appare immune da censure. La Corte territoriale ha peraltro fondato il suo giudizio non soltanto sulla mancata

verificazione del danno - tanto allo svolgimento del gioco che all'immagine del datore di lavoro- ma anche su altre valutazioni ovvero la breve durata delle singole condotte ed il limitato arco temporale di verificazione dei fatti, tutti relativi al solo periodo prenatalizio". Questa è una delle motivazioni con cui la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del gestore di una sala bingo condannato a risarcire un impiegato licenziato perché 'reo' di aver venduto prodotti e scommesse sportive ai colleghi. Non c'è 'giusta causa'.


PRODOTTI VENDUTI SOLO AI COLLEGHI - Con una sentenza del 2014 la Corte d'Appello di Milano "dichiarava risolto il rapporto di lavoro e condannava la società datrice di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori. La Corte territoriale, disattesa la questione di genericità della contestazione ed affermati sussistenti e di rilievo disciplinare i fatti addebitati, riteneva non proporzionata la sanzione espulsiva, in ragione della prova dell'esercizio della attività commerciale nei confronti soltanto dei colleghi di lavoro e non anche verso la clientela della sala bingo, della mancanza di danno alla società, tanto in termini di immagine che di pregiudizio allo svolgimento del gioco, del limitato arco temporale di svolgimento degli episodi contestati
(tutti nel mese di dicembre, poco prima del Natale)", si legge nella sentenza. Sono state dunque rispedite al mittente le istanze della società datrice di lavoro dell'impiegato che richiamava "la violazione della normativa di cui alla legge 158/2012 sul divieto di esercitare attività di intermediazione per scommesse (oltre alla violazione della normativa fiscale per la mancata emissione della documentazione fiscale della vendita)" paventando che "la notizia che all'interno della sala si svolgesse un commercio di prodotti non autorizzato avrebbe potuto sottoporla a gravissime conseguenze, quali la sospensione della concessione".

SENTENZA SU SCOMMESSE E MAFIA - In un'altra sentenza la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso contro la custodia in carcere per gravi indizi di colpevolezza “in ordine ai reati di partecipazione ad associazione mafiosa e ai reati fine di esercizio abusivo del gioco-scommesse, illecita concorrenza con minaccia e truffa aggravata”. I giudici hanno ritenuto il ricorso infondato poiché era stato dimostrato il coinvolgimento del ricorrente “nelle attività di un’organizzazione che gestiva le iniziative imprenditoriali nel settore giochi e scommesse nel territorio calabrese per conto della locale associazione mafiosa”.
 

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