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Milleproroghe, inammissibili tutti gli emendamenti sul gioco

24 gennaio 2020 - 08:46

In prima e in seconda commissione alla Camera sono stati dichiarati inammissibili tutti gli emendamenti sul gioco: su pagamenti controllati tramite carta prepagata e su raccolta scommesse.

Scritto da Rf
Milleproroghe, inammissibili tutti gli emendamenti sul gioco

Nella giornata di ieri giovedì 23 gennaio si sono riunite le commissioni Affari costituzionali e Bilancio alla Camera e hanno esaminato tutte le proposte di modifica, anche quelle sul gioco.

Sono state presentate 2.004 proposte emendative al decreto-legge n. 162 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
 
L'emendamento 42. 021. al decreto Milleproroghe presentato da Antonino Salvatore Germanà sulla digitalizzazione dei pagamenti nel gioco pubblico in rete fisica è risultato inammissibile.
 
“All’articolo 27 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 - si legge nel testo - convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: '9-bis. Per il rafforzamento delle finalità di controllo sui giochi e per assicurare la certezza del prelievo, al fine di realizzare l’obiettivo della progressiva riduzione dell’utilizzo del denaro contante, la commercializzazione del gioco pubblico in rete fisica potrà avvenire anche tramite carta prepagata emessa dai concessionari iscritti nel registro unico di cui al comma 1, utilizzabile esclusivamente per l’acquisto dei servizi di gioco, commercializzati dal soggetto emittente nei luoghi di vendita autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e facenti parte della rete fisica del medesimo. La carta prepagata è acquistabile dal giocatore presso i luoghi di vendita del concessionario per un importo non superiore ad euro duecentocinquanta e può essere dotata delle funzionalità di memorizzazione delle giocate registrate dal totalizzatore nazionale avente gli effetti giuridici propri della ricevuta di partecipazione e di ricarica per importi corrispondenti alle vincite conseguite, ferma restando l’applicabilità delle vigenti norme antiriciclaggio al momento dei prelievi dalla carta medesima. I concessionari comunicano all’Agenzia delle dogane e dei Monopoli l’avvio della commercializzazione del gioco pubblico tramite carta prepagata trasmettendo le specifiche del sistema installato'”.
 
Anche l'emendamento 15. 017. presentato da Claudio Mancini sulle disposizioni in materia di sport è stato dichiarato inammissibile.
 
“La quota dell’uno per cento sul totale della raccolta da scommesse - si legge nel testo - relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia online, sia tramite canali tradizionali, come determinata trimestralmente dall’ente incaricato dallo Stato, viene destinata alla costituzione di un fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla lotta alla ludopatia e al contrasto alla manipolazione delle competizioni sportive; di progetti per la corretta informazione degli atleti sul tema della lotta alla ludopatia e del contrasto alla manipolazione delle competizioni sportive; di progetti per le pari opportunità e per la sicurezza e salute dei minori, avendo riguardo alle persone con disabilità; di progetti di digital transformation e per la ricerca e lo sviluppo di creatività e innovazioni nel settore dello sport. La suddetta quota dell’uno per cento viene ripartita nelle seguenti misure; 50 per cento alla Società Sport e Salute Spa, che lo destina allo sport di base, e il 50 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio, che lo destina al calcio nazionale, professionistico e dilettantistico”.

 

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