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Scommesse, Cgars respinge ricorso: 'Non sussiste gravità ed urgenza'

13 marzo 2017 - 12:39

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana respinge il ricorso di un punto scommesse per la sospensione della licenza.

Scritto da Fm
Scommesse, Cgars respinge ricorso: 'Non sussiste gravità ed urgenza'

 

Con un decreto il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha respinto il ricorso del titolare di un punto gioco per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tar Sicilia che ha confermato il provvedimento con il quale la Questura di Palermo ha decretato la revoca della licenza di raccolta delle scommesse ex art. 88 Tulps.


Oggetto del contendere l’articolo 56 del decreto legislativo del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo cui si può richiedere l’emanazione di misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di “estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”.

Ma i giudici, ricordando che la camera di consiglio presso questo Giudice collegiale per la trattazione dell’appello cautelare in questione è fissata per il 12 aprile 2017, sottolineano che "l’articolo 56 deve essere interpretato nel senso che la esecuzione dell’atto o provvedimento nei cui confronti si prospetta la necessità di un intervento cautelare determinerebbe, per la posizione giuridica soggettiva vantata dal ricorrente, immediati effetti giuridici e fattuali irreversibili e irreparabili, tanto immediati da non consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile; in particolare, la paventata circostanza per cui, nelle more, potrebbe essere sottoscritto il contratto con la impresa aggiudicataria o addirittura dato inizio alla esecuzione dello stesso, mentre, se del caso e in astratto, può costituire elemento di “danno grave e irreparabile” da delibare nella camera di consiglio secondo gli articoli 55 e 98 del c.p.a., non è idonea per sé a inverare il caso di “estrema gravità e urgenza” del tutto irreparabile, attesi gli strumenti giuridici ordinari approntati dall’ordinamento per il soddisfacimento delle ragioni patrimoniali e morali della impresa ricorrente, tra cui la sospensione della efficacia del contratto, che il Giudice può disporre anche in sede di misure cautelari ordinarie, che quindi rende 'non irreparabile' la situazione, la imposizione di garanzie patrimoniali a favore del ricorrente, e, in ultima analisi, il risarcimento integrale del danno patito etc".

 

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