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Scommesse e Ctd: la Cassazione, “Si distingua tra la trasmissione dei dati e la raccolta illecita”

01 marzo 2012 - 09:56

La giurisprudenza della Cassazione Penale, ha già distinto “tra l'attività, non integrante reato, di chi, titolare di un esercizio commerciale, si limiti, tramite postazione internet, a fornire il supporto tecnico per l'inoltro dei dati dallo scommettitore al concessionario, in tal modo rimanendo estraneo al rapporto di scommessa (Sez. 3, n. 26912, 1 luglio 2009) e quella, illecita, di colui che, non limitandosi al mero ausilio tecnico, raccoglie le giocate rilasciando le ricevute dopo aver riscosso il denaro dagli scommettitori titolari dei contratti di conto di gioco, provvedendo altresì al pagamento delle vincite (Sez. 3, n. 49392, 22 dicembre 2009)”. Tar Puglia: “Intermediazioni su scommesse assoggettate ad autorità nazionale” Avv. Benelli: “Nessun assalto alla diligenza dopo la Costa Cifone” Scommesse online e gestione dati: le nuove norme polacche all’esame di Bruxelles

Scritto da Redazione GiocoNews

Principi che vengono richiamati e ribaditi dalla stessa Corte, Sezione terza penale, respingendo il ricorso di un operatore collegato a un bookmaker austriaco, che aveva impugnato la pronuncia della Corte d'Appello di Milano, la quale, con sentenza dell'8 febbraio 2011, confermava a sua volta la decisione del Tribunale di Milano - Sezione Distaccata di Rho dello scorso 11 ottobre 2005, con la quale veniva riconosciuto responsabile del reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4 bis, l'operatore del Ctd. “Le disposizioni del Trattato Ce – spiegano i giudici nella pronuncia - non escludono, in via di principio, la possibilità per uno Stato membro di introdurre una normativa restrittiva per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico e perciò, per altro verso, compatibile anche con la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.)”, tuttavia "le modalità concrete di tale regolamentazione restrittiva devono essere proporzionate e limitate al perseguimento di tali finalità senza sconfinare in un obiettivo ostacolo all'esercizio del diritto di stabilimento; nel qual caso il giudice nazionale può non applicare la normativa interna perché contrastante con quella comunitaria con la conseguenza di escludere il reato".
“Tale soluzione interpretativa, si aggiunge, non esclude la perseguibilità di condotte poste in essere in mancanza della concessione, autorizzazione o licenza previste dal TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) anche nel caso in cui si operi mediante comunicazioni telematiche muniti di autorizzazione per l'uso di tali mezzi se non nel caso in cui si accerti che le ragioni della mancata autorizzazione o concessione siano ascrivibili ad un illegittimo ostacolo alla libertà di stabilimento, nel qual caso il giudice deve disapplicare la normativa interna”.

 

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