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Ctd: Tribunale Rimini conferma sequestro di un centro Stanleybet

06 giugno 2017 - 08:37

Una nuova pronuncia del Tribunale del Riesame riminese si esprime sulla clausola di cessione dei beni a titolo oneroso.

Scritto da Ac
Ctd: Tribunale Rimini conferma sequestro di un centro Stanleybet

 

La previsione dell'articolo 25 dello schema di convenzione non contrasta con il requisito della proporzionalità della misura rispetto all'interesse a partecipare alla gara, essendo riferito ad interessi pubblici preminenti quali la prevenzione della degenerazione criminale e la tutela delle fasce più deboli della popolazione.
Parola del Tribunale del Riesame di Rimini che attraverso un'articolata e decisamente esaustiva pronuncia (ben 14 pagine di ordinanza) delle scorse ore, relativa al provvedimento di sequestro disposto dalle autorità nei confronti di un Centro trasmissione dati collegato al bookmaker Stanleybet, ha confermato il sequestro preventivo delle strutture informatiche collocate all'interno dell'esercizio commerciale, condannando la ricorrente al pagamento delle spese. Applicando la precedente "sentenza Laezza" ed i principi fissati dalla Corte di Cassazione ad un caso Stanleybet.


IL PRECEDENTE - La pronuncia arriva dopo che la terza sezione della Corte di Cassazione, lo scorso gennaio, aveva annullato la precedente ordinanza emessa dallo stesso tribunale riminese del 15 giugno 2016, relativa al procedimento penale a carico di un gestore di un Centro trasmissione dati (Ctd) attivo sul territorio locale, che era stato disposto accogliendo l'appello del procuratore delle Repubblica che aveva ordinato il sequestro delle attrezzature del punto vendita. Con la stessa Suprema Corte che aveva però rinviato nuovamente a Rimini la questione per un nuovo esame del caso.

Il Tribunale di Rimini, dovendosi a questo punto pronunciare solo sulla questione rimessa dalla Corte Suprema - essendo vincolato ai principi fissati nella sentenza dalla Corta di legittimità - rileva prima di tutto che la Cassazione ha censurato l'ordinanza impugnata laddove, nel confrontarsi con la compatibilità con gli articoli 49 e 56 del Tfue della previsione contenuta nell'articolo 25 dello schema di convenzione - che impone al concessionari di giochi di cedere a titolo non oneroso, all'atto di cessazione dell'attività, anche solo per scadenza del termine della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e raccolta del gioco - ha escluso effetti discriminatori non in ragione della necessaria disamina della misura rispetto all'interese a partecipare alla gara, ma con riferimento all'elemento - non rilevante ai fini considerati - di un'attività svolta di fatto da anni e che pertanto avrebbe già garantito a Stanleybet un "profitto ingente".
 
GLI SVILUPPI RECENTI - In attesa di questo nuovo giudizio del Tribunale di Rimini, in una precedente udienza dello scorso 12 maggio, il bookmaker aveva presentato tre pareri di altrettanti professori, in merito al valore dei beni oggetto della possibile cessione forzata gratuita, e in merito al conseguente danno derivante all'operatore, nel caso in cui la misura ablativa fosse stata adottata. E proprio da tali pareri il Tribunale ha potuto fare i conti, letteralmente, con l'effettiva attività di Stanleybet e ricavare le proprie riflessioni sulla natura della "proporzionalità" delle misure.
Scrive il giudice, al riguardo: "Il grado di economicità del sacrificio imposto a Stanleybet, seppure non modesto, è giustificato in relazione allo scopo avuto di mira dal governo italiano" quando introduce la clausola che è oggetto di contestazione. Ovvero: "L'interesse a garantire la continuità dell'attività (il)legale di raccolta di scommesse al fine di arginare lo sviluppo di un'attività illegale parallela".
Secondo il Tribunale, infatti, "nel contemperamento degli interessi effettuato dal legislatore nazionale, non appare irragionevole imporre un sacrificio economico a società che introitano profitti molto elevati, in ragione della tutela dell'ordine pubblico".
Inoltre, stando anche a quanto disposto in caso analogo dalla Corte di Giustizia (causa C-464/a5 del 30 giugno 2016), "l'articolo 56 del Tfue deve essere interpretato nel senso che, in sede di esame della proporzionalità di una normativa nazionale restrittiva nel settore dei giochi di azzardo, occorre fondarsi non solo sull'obiettivo di tale normativa, così come appariva al momento della sua adozione, ma anche sugli effetti di detta normativa, valutati successivamente alla sua adozione".
Quindi, in sede di esame della proporzionalità, spetta al giudice del rinvio effettuare le verifiche riguardo all'evoluzione della politica commerciale degli operatori autorizzati e alla situazione delle attività criminali e fraudolente connesse ai giochi d'azzardo.
Osservando peraltro come le concessioni per la raccolta in rete fisica delle scommesse assegnate dal bando di gara "Monti" del 2012, siano scadute lo scorso 30 giugno 2016 e non risulta che l'amministrazione abbia mai attivato la clausola oggetto del contenzioso. Oltre a rilevare che circa 120 operatori concorrenti di Stanleybet che operavano in Italia attraverso Ctd prima sprovvisti di concessioni, abbiano avanzato domanda partecipativa senza avanzare alcuna doglianza in merito a quella gara.
 
IL CASO IN SINTESI - La fattispecie valutata dal Tribuanle di Rimini è una delle tantissime già poste al vaglio dei Tribunali della Penisola. Ma tenendo conto della complessità del caso, è utile riepilogare l'intera vicenda, che è andata, in Soldoni, come segue.
La Cassazione - come spiegato - aveva censurato l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Rimini per aver escluso effetti discriminatori della clausola di cui all'art. 25 dello schema di convezione di cui al Bando di gara "Monti" (la cosiddetta "cessione non onerosa della rete"), non già in ragione della necessaria disamina della misura rispetto all'interesse a partecipare alla gara, ma con riferimento all'elemento, non rilevante ai fini considerati, di un'attività svolta di fatto da anni e che pertanto avrebbe già garantito alla Stanleybet un profitto ingente. La Corte, nel disporre l'annullamento con rinvio, ribadiva che la valutazione demandata al giudice di merito non può che essere effettuata globalmente sulla base dei parametri indicati nella pronuncia della Corte Europea su "caso Laezza". Alla luce di ciò, il Tribunale di Rimini, a seguito del nuovo esame, nel confermare il sequestro, ha rilevato che nei pareri prodotti dalla difesa, manca il rapporto tra il sacrificio imposto dalla clausola in questione e i redditi di impresa. La pubblica accusa ha prodotto un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Roma dal quale è emerso che la società con sede nel Regno Unito, attraverso la controllata Stanleybet Malta Ltd, realizza in Italia il 70 percento del proprio fatturato globale attraverso i cosiddetti Ctd. La Gdf ha, quindi, calcolato i margini netti della società dall'anno 2008 al 2014 e raffrontando tale dato con quello del danno economico come quantificato dalla difesa, secondo il calcolo del Tribunale, la società aveva la prospettiva di guadagnare, nel triennio indicato, una somma di poco superiore ai 140 milioni di euro. Il Collegio ha, quindi, ritenuto di considerare il profilo reddituale, sottolineando come nel contemperamento degli interessi non appare irragionevole imporre un sacrificio economico a società che introitano profitti molto elevati in ragione della tutela dell'ordine pubblico. Dopo aver rilevato come la clausola non risulta peraltro essere mai stata applicata dai Monopoli di Stato, il Tribunale conclude affermando che il raffronto tra i dati numerici offerti da entrambe le parti consente di ritenere che la previsione di cui all'articolo 25 in oggetto non contrasti con il requisito della proporzionalità della misura rispetto all'interesse a partecipare alla gara in quanto la norma persegue la tutela di interessi pubblici preminenti ed in particolare la prevenzione della degenerazione criminale e la tutela delle fasce deboli della popolazione.

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