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Tar Emilia: 'Pagamento flussi finanziari, sì a richieste Adm'

22 giugno 2017 - 11:12

Il Tar Emilia Romagna conferma provvedimenti di Adm per versamento di penali ed interessi per ritardato pagamento dei flussi finanziari per concessioni gioco.

Scritto da Fm
Tar Emilia: 'Pagamento flussi finanziari, sì a richieste Adm'

 

"I due atti con cui vengono applicate le sanzioni non tiene conto del fatto che essi costituiscono l’esatta applicazione di quanto previsto dall’art. 14 della convenzione stipulata tra le parti che avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione come atto presupposto.
In mancanza di tale contestazione, gli atti in questione non presentano alcuna illegittimità né possono essere contestati sulla base di una normativa successiva che ha modificato le modalità di applicazione delle sanzioni per i nuovi atti concessori stipulati nell’ambito dell’esercizio delle scommesse sui giochi con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli".

 

E' quanto si legge nella sentenza con cui il Tar Emilia Romagna ha respinto il ricorso di una società di gioco contro i provvedimenti di Adm con cui sono stati richiesti "il versamento, entro 30 giorni, di penali ed interessi per il ritardato pagamento dei flussi finanziari di cui all’art. 14, c. 5, della convenzione di concessione n. 4337, per la raccolta dei giochi pubblici di cui all’art. 38 del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla L. 4.8.2006 n. 248, e, nello specifico, per il preteso tardivo, insufficiente od omesso ritardato versamento dei saldi mensili relativi al periodo II e III Quadrimestre 2010 e I e II Quadrimestre 2011".
 
 
Secondo i giudici non ha nessun pregio la "contestazione di contraddittorietà nel comportamento dell’Amministrazione perché, a seguito di una richiesta di dilazione del pagamento, l’Ufficio Regionale ha disposto un’audizione del presidente del Consiglio di Amministrazione della società.
L’Amministrazione ha svolto un’istruttoria sulla richiesta della società, facendo presente che una possibile revisione delle penali richieste sarebbe potuta avvenire alla luce dell’eventuale accettazione del piano di rientro da parte della Direzione generale.
Nelle more dello sviluppo di tale attività l’Ufficio ha proceduto alle contestazioni dei ritardati pagamenti che, alla luce dei chiarimenti offerti dalla documentazione dell’Amministrazione, non sono attribuibili a disfunzioni altrui perché la società sarebbe stata in tutte le circostanze in condizione di pagare tempestivamente quanto dovuto.
Non si vede quale contraddizione ci sia tra le due condotte che in un caso sono l’esercizio di doveri derivanti dalle clausole della convenzione, nell’altro esercizio di poteri discrezionali rispetto ad un’istanza della concessionaria che non si fonda su disposizioni contenute nella convenzione medesima".
 

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