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Scommesse con nulla osta austriaco: stop della questura, il Tar conferma

10 novembre 2020 - 09:44

Il Tar per la Lombardia dà ragione alla questura di Pavia: respinto il ricorso di una società che voleva aprire un centro scommesse con titolo autorizzativo austriaco.

Scritto da Redazione
Scommesse con nulla osta austriaco: stop della questura, il Tar conferma

Respinto dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, il ricorso presentato da una società contro il mancato nulla osta della questura di Pavia alla licenza per l'esercizio delle scommesse.

La società in questione aveva richiesto di poter aprire un centro di trasmissione dati di scommesse a quota fissa in un locale sito in viale Partigiani a Pavia, ma la questura del posto ha respinto l’istanza rilevando che la ricorrente non aveva comprovato di aver conseguito, dal competente organo statale, l’atto concessorio o autorizzativo necessario.

Nel richiedere l'annullamento del decreto emanato dal questore, la società, rivolgendosi al Tar per la Lombardia ha tentato invano di far leva su un documento concessorio/autorizzatorio rilasciato dalle autorità austriache. "Provenendo da uno Stato membro dell’Unione Europea - argomentano i legali della parte ricorrente - avrebbe dovuto essere ritenuto equipollente a quello rilasciato dalle Autorità italiane".

Nella Camera di consiglio del 23 settembre scorso, il ricorso è stato respinto. I magistrati intervenuti nella cotroversia Domenico Giordano, Fabrizio Fornataro e Roberta Ravasio, nella sentenza hanno infatti argomentato che "ogni Stato membro conserva il diritto di subordinare la possibilità per gli operatori che intendano proporre giochi d’azzardo a consumatori che si trovino sul suo territorio, al rilascio di un’autorizzazione da parte delle sue autorità competenti, senza che la circostanza che un operatore privato sia già titolare di un’autorizzazione rilasciata in un altro Stato membro possa esservi d’ostacolo".

"Infatti - si legge ancora tra i motivi della sentenza - i vari Stati membri non dispongono necessariamente degli stessi mezzi tecnici per controllare i giochi d’azzardo e non compiono per forza le medesime scelte al riguardo. Il fatto che un particolare livello di tutela dei consumatori possa essere raggiunto in un determinato Stato membro, mediante l’applicazione di tecniche sofisticate di controllo e di sorveglianza, non consente di concludere che il medesimo livello di protezione possa essere raggiunto in altri Stati membri che non dispongano di questi mezzi tecnici o non abbiano fatto le medesime scelte".

"Inoltre - indicano i magistrati - uno Stato membro può legittimamente scegliere di voler sorvegliare un’attività economica che si svolge nel suo territorio, ciò che sarebbe per esso impossibile qualora dovesse fidarsi dei controlli effettuati dalle autorità di un altro Stato membro mediante sistemi di regolazione cui esso non sovrintende in prima persona".

 

 

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