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Scommesse e Ctd: Tribunale di Livorno conferma il sequestro di centri B2875

14 ottobre 2015 - 08:56

Nessuna discriminazione dalla normativa sul ‘bando Monti’ per la società Phoenix International Ltd.  

Scritto da Ac
Scommesse e Ctd: Tribunale di Livorno conferma il sequestro di centri B2875

 

Il Tribunale di Livorno, con ordinanze depositate in data 10 ottobre us, ha confermato il sequestro di due centri con insegna "B2875" attivi nella città di Livorno e respinto il ricorso fondato su di un presunto trattamento discriminatorio ai danni della società Phoenix International Ltd derivante dalle disposizioni contenute nel DL 16/2012 e nella legge 190/14 (Legge di Stabilità per il 2015). Nessuna disapplicazione, quindi, della norma penale che sanziona la raccolta abusiva di scommesse.

In particolare sono state ritenute irrilevanti le doglianze sollevate in merito alla compatibilità con i principi europei del cd Bando di Gara Monti del 2012, giacché la suddetta società, come viene dato atto nella memoria dell'indagato, è stata costituita nel 2014, "quindi non si vede quali motivi di doglianza possa avere una società che neppure esisteva quando la gara per il rilascio delle concessioni è stata adottata".

LE MOTIVAZIONI - Rispetto alla minore durata delle concessioni rilasciate, con il predetto bando di gara, si è già espressa, in senso di conformità, la Corte di Giustizia Ue con la sentenza sul caso Stanleybet del 22/01/2015. Per quanto riguarda, invece, la previsione dell'obbligo di cessione a titolo oneroso dell'uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà, che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, in caso di cessazione dell'attività per scadenza del termine della concessione o per l'effetto di provvedimento di decadenza o revoca, il Collegio ha rilevato che tale obbligo vale per tutte le società concessionarie ragion per cui non si ravvisa alcun carattere discriminatorio della previsione normativa. Non solo. Tenendo conto che la valutazione di discriminazione deve essere espressa tenendo conto dei plurimi aspetti che regolano un rapporto concessorio, lo stesso collegio ritiene “calzante” al caso in oggetto quanto già osservato da altri Tribunali di Merito (in tal senso Tribunale del Riesame di La Spezia ordinanza del 6.02.2015), ovvero che la previsione di tale obbligo è del tutto marginale ed inidonea ad inficiare l'intero bando di gara, visto che si tratta di un evento che opera solo quando vi sarà la cessazione della concessione e solo in caso di ipotetica decadenza (eventualità che manca di concretezza, per il singolo partecipante alla gara, al momento della partecipazione stessa) e che, comunque, tenuto conto degli elevatissimi profitti legati alla raccolta delle scommesse e raggiungibili anche in archi temporali ristretti, assolutamente non particolarmente gravosa.
‘SANATORIA’ ESTRANEA DAL CONTESTO - Rispetto ai sollevati profili di criticità della Legge di Stabilità per il 2015, il Tribunale osserva che le doglianze appaiono inconsistenti in ragione della mancata partecipazione alla regolarizzazione fiscale per emersione dell'indagato gestore e della società estera interessata per cui "una volta deciso di svolgere l'attività senza regolarizzarsi, non vi è motivo, poi di dolersi per un sistema di imposizione della imposta unica maggiorato".

 

Sussiste, inoltre, l'elemento soggettivo doloso in quanto l'indagato, ricevuto l'ordine di cessazione del questore, era perfettamente a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'esercizio dell'attività senza licenza e senza concessione.
IL COMMENTO - Secondo l'avvocato Chiara Sambaldi, difensore della società concessionaria persona offesa nella vicenda “il Tribunale di Livorno ha colto il carattere pretestuoso, nel caso di specie, della richiesta di disapplicazione della norma penale di cui all'art. 4 L. 401/89, per contrasto con i principi europei della normativa disciplinante il cd Bando di Gara Monti. Il Collegio si è soffermato sulle singole doglianze sollevate dalla difesa, anche con riguardo alla previsione di cui all'art. 25 dello Schema di Convenzione, allegato al Bando di Gara Monti (oggetto della causa pregiudiziale allo stato pendente in Corte di Giustizia Ue), evidenziando come la previsione stessa sia del tutto marginale ed inidonea ad inficiare l'intero bando di gara”.

 

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