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Scommesse e Ctd: oggi in Corte Ue udienza su imposta unica

26 febbraio 2020 - 08:26

Giornata decisiva, oggi, in Lussemburgo per lo storico contenzioso tra il bookmaker Stanleybet e lo Stato italiano con l'udienza sull'imposta unica.

Scritto da Ac
Scommesse e Ctd: oggi in Corte Ue udienza su imposta unica

Lussemburgo – Oggi, mercoledì 26 febbraio 2020, è il giorno decisivo per provare a scrivere la parola fine sull'annoso conflitto tra il bookmaker inglese di Liverpool e lo Stato italiano con l'udienza fissata per questa mattina presso la Corte di Giustizia Europea, la quale è chiamata ad esprimersi sulla legittimità della norma che obbliga le agenzie estere collegate ad un bookmaker comunitario sprovvisto di concessione a versare l’imposta unica sulle scommesse.

Un tema particolarmente “caldo”, soprattutto negli ultimi mesi, dopo l'entrata in vigore delle nuove norme in  materia di evasione e accertamento che cambiano le carte in tavola, come abbiamo illustrato in questi ultimi giorni.

La Corte, tuttavia, dovrà anche esprimersi rispetto alla legge che – a partire dal 2015 – considera come base imponibile per il calcolo della tassa sulle scommesse dovuta dai centri esteri una quota pari al triplo della raccolta media provinciale registrata dalle agenzie dei concessionari di Stato.

L'ORIGINE DEL CONTENZIOSO – Tutto nasce dal rinvio degli atti alla Corte comunitaria da parte della Commissione Tributaria di Parma in seguito a un accertamento a carico di un Ctd collegato al bookmaker Stanleybet: operatore anglo-maltese che lamenta da anni di aver subito una discriminazione da parte delle autorità italiane, riconosciuta da alcune sentenze della stessa Corte Ue. Nel corso degli anni, tuttavia, il contenzioso con lo Stato italiano sull’imposta dovuta si è allargato fino a superare i 120 milioni di euro, sulla base degli accertamenti eseguiti dall’Agenzia delle Dogane nel 2018: stando a quanto riportato nella relazione tecnica del Governo alla Legge di Stabilità 2020, sono più di 74 milioni di euro di imposta considerati “dovuti” dalle commissioni Tributarie provinciali e regionali. 
La materia, in realtà, era già stata affrontata dalla Corte Costituzionale italiana un paio di anni fa, stabilendo la legittimità della tassazione a carico dei titolari di agenzie non autorizzate, ma solo per i casi successivi al 2010. L'obiettivo del bookmkaer è quello si ottenere lo stesso risultato anche per gli accertamenti successivi al 2015, che potrebbero essere “viziati” dal valore pari al triplo della raccolta media, come base imponibile per il calcolo delle imposte, che rappresenta il punto al centro della contestazione.
 
I QUESITI IN CORTE UE – Ma quali sono i quesiti sollevati davanti alla Corte europea? Si tratta, in particolare, di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Parma del 14 dicembre 2018, da parte di Stanleybet contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Causa C-788/18) che pone i seguenti interrogativi: 
1)Se gli artt. 56, 57 e 52 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, di cui, in particolare, alle sentenze Gambelli (causa C-243/01), Placanica (causa C-338/04), Costa e Cifone (cause riunite C-72/10 e C-77/10), e Laezza (causa C-375/14), e in materia di discriminazione fiscale, di cui, in particolare, alle sentenze Lindman (causa C-42/02), Commissione c. Spagna (causa C-l53/08), e Blanco e Fabretti (cause riunite C-344/13 e C-367/13), ed i principi di diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana in causa, che prevede l’assoggettamento all’Imposta Unica sulle Scommesse e Concorsi Pronostici di cui agli artt. 1-3 del D. Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall’art. 1, co. 66, lett. b), della Legge di Stabilità 2011, degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell’Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Stanleybet Malta Ltd, ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali.
2) Se gli artt. 56, 57 e 52 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, di cui, in particolare, alle sentenze Gambelli (causa C-243/01), Placanica (causa C-338/04), Costa e Cifone (cause riunite C-72/10 e C-77/10), e Laezza (causa C-375/14), e in materia di discriminazione fiscale, di cui, in particolare, alle sentenze Lindman (causa C-42/02), Commissione c. Spagna (causa C-153/08), e Blanco e Fabretti (cause riunite C-344/13 e 367/13), ed i principi di diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, del 23.01.2018, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana in causa, che prevede l’assoggettamento all’Imposta Unica sulle Scommesse e Concorsi Pronostici di cui agli artt. 1-3 del D. Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall’art. 1, co. 66, lett. b), della Legge di Stabilità 2011, dei soli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell’Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Stanleybet Malta Ltd, e non anche degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa concessionari statali, che svolgono la medesima attività.
3) Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018, ostano ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana di cui all’art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014 che impone agli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell’Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Stanleybet Malta Ltd., ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali, il pagamento dell’Imposta Unica sulle scommesse di cui al D. Lgs. 504/1998 su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento
 

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