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Scommesse e Ctd: urge chiarezza su rispetto regole nei centri sanati

12 ottobre 2015 - 07:36

Dopo un anno dalla ‘sanatoria’ dei Ctd, continuano a emergere anomalie su puntate e vincite avvenute in alcuni centri.  

Scritto da Alessio Crisantemi
Scommesse e Ctd: urge chiarezza su rispetto regole nei centri sanati

A quasi un anno, ormai, dall’emanazione della regolarizzazione fiscale per emersione - alias sanatoria - dei centri di trasmissione dati che raccolgono scommesse sul territorio nazionale, continuano ad arrivare numerose segnalazioni da parte dei titolari di agenzie concessionari, di irregolarità che avverrebbero nei centri ‘sanati’. E, in particolare, rispetto alle possibilità di puntata e vincita che in tali centri non risponderebbe ancora oggi agli standard previsti dalla legge ai quali si devono necessariamente allineare tutti i punti di raccolta. Una situazione non più sostenibile, per gli addetti ai lavori titolari di concessioni, che dovrà essere affrontata e risolta il prima possibile. Tanto più in vista della prossima Legge di Stabilità per il 2016, dato che tale manovra – come noto - potrebbe prevedere nuovi termini per aderire alla regolarizzazione fiscale per emersione dei centri che raccolgono scommesse senza le necessarie autorizzazioni, è tempo di bilanci relativamente ai centri che hanno già aderito alla regolarizzazione prevista e disciplinata dalla Legge di Stabilità per il 2015.

 

COSA DICE LA NORMA - Dallo schema di disciplinare per la raccolta delle scommesse si evince che il Titolare di rete è tenuto a completare l'attivazione della rete dei punti di raccolta entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse, che doveva avvenire entro il 28 febbraio 2015. La verifica tecnico-funzionale della rete telematica del Titolare, propedeutica all'attivazione della rete dei punti di raccolta, è effettuata secondo l'ordine cronologico di arrivo delle relative domande, da presentare, da parte del Titolare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del disciplinare. L'attivazione del punto è poi subordinata al positivo esito della verifica amministrativa dello stesso.

 

LE IRREGOLARITA’ - In attesa che si completi il procedimento amministrativo finalizzato a realizzare il collegamento al totalizzatore nazionale dei centri regolarizzati, risultano oggi numerose segnalazioni indirizzate all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (oltre a questa testata), relativamente a ricevute di scommesse rilasciate da alcuni centri regolarizzati che non rispettano le prescrizioni regolamentari vigenti.

In particolare, risultano effettuate scommesse per importi minimi (tra 0,50 centesimi ed 1 euro) e vincite massime (oltre 10mila euro) non consentite - come testimoniano le immagini seguenti - con inevitabile rimostranza dei concessionari preesistenti nel medesimo ambito territoriale, che si trovano così a fare i conti con nuovo fenomeno che altera le regole della concorrenza.

schedine vincite ctd estesa

I RISCHI PER I GESTORI DEI CTD - Come noto il Titolare della rete, nell'esercizio dell'attività di raccolta delle scommesse, è tenuto al rispetto delle disposizioni di legge vigenti e delle disposizioni delle autorità pubbliche (art. 4 comma 1 dello schema di disciplinare “Obblighi generali del Titolare”), tra le quali vi è il Decreto Ministeriale del 1 marzo 2006 n. 111 recante “Norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30/12/2004 n. 311”, il quale all'art. 10 stabilisce che la posta unitaria di gioco per le scommesse a quota fissa è stabilita in un euro e l'importo minimo per ogni biglietto non può essere inferiore a due euro”.
Il divieto di raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a euro 10mila è sancito dalla stessa Legge di Stabilità per il 2015, anche per i centri che non hanno ritenuto di aderire alla regolarizzazione fiscale (comma 644 art. 1 L. 190/14).
In caso di riscontrata inosservanza delle suddette disposizioni è, quindi, prevista l'attivazione da parte di AdM, a carico del Titolare di rete, del procedimento amministrativo finalizzato ad accertare le suddette violazioni, ai sensi dell'art. 22 del disciplinare (“Penali e Sanzioni”) che al comma 2 lettera o) prevede che per le violazioni del disciplinare di raccolta delle scommesse, per le quali non sia prevista una specifica penale, il Titolare è tenuto a pagare una sanzione da euro 500,00 a euro 10.000,00, ferma restando la possibilità di ADM di pronunciare la decadenza a norma dell'art. 23, in caso di grave e reiterata inadempienza o di elevato ritardo nell'osservanza degli obblighi.
Non resta, quindi, che aspettare e auspicare atti di volontario adeguamento alle regole valide per tutti gli operatori autorizzati, ovvero interventi di ripristino di una vera leale concorrenza nel mercato del betting.

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