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Ctd, Corte Costituzionale: sì a pagamenti imposta dopo 2011

14 febbraio 2018 - 11:57

Sentenza della Corte costituzionale sul riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.

Scritto da Sm
Ctd, Corte Costituzionale: sì a pagamenti imposta dopo 2011

La Corte Costituzionale si pronuncia sul riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse previsti dalla legge di stabilità 2011.

La Corte dichiara "l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (Riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288) e dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)', nella parte in cui prevedono che – nelle annualità d’imposta precedenti al 2011 – siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione".

Dichiara inammissibile "la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera b), numero 3), del d.lgs. n. 504 del 1998, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Rieti con le ordinanze indicate in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010, nella parte in cui prevedono che – nelle annualità d’imposta successive al 2011 – siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Rieti".

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