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Tar Campania ribadisce: 'Illegale raccolta scommesse senza concessione'

18 maggio 2016 - 14:50

Il Tar Campania rigetta il ricorso di una società ribadendo che è illegale raccogliere scommesse come Ctd se operatore straniero non ha concessione in Italia.

Scritto da Fm
Tar Campania ribadisce: 'Illegale raccolta scommesse senza concessione'

 

Il Tar Campania ha respinto il ricorso di una società contro i Monopoli di Stato per la revoca della concessione della rivendita di generi di monopolio dopo che un controllo della Guardia di Finanza aveva scoperto la cessione in comodato d'uso di parte dei suoi locali a un altro soggetto che svolgeva attività di raccolta di scommesse sportive in assenza delle necessarie autorizzazioni e/o concessioni e licenze di Polizia ex art. 88 Tulps.

 

IL RICORSO - A sostegno del gravame - si legge nella sentenza - "la ricorrente deduce, in punto di fatto che l'attività di raccolta telematica di giochi e scommesse sportive sarebbe riconducibile a un soggetto estraneo alla società", vale a dire un esercente incaricato da un operatore maltese "della gestione
del centro di trasmissione dati delle scommesse la quale condurrebbe a titolo di comodato gratuito pochi metri quadri (circa 4 mq) dell'esercizio commerciale della società. Assume altresì che 1'attività di accertamento della Guardia di Finanza non avrebbe condotto ad alcuna contestazione e neanche all'applicazione del sequestro delle apparecchiature elettroniche".

 
APPLICARE NORME UE - Inoltre, il ricorrente "sostiene in punto di diritto che l'attività dell'operatore sarebbe lecita atteso che non sarebbe necessario, trattandosi di un operatore comunitario autorizzato nel Paese di origine, il rilascio di una concessione e/o autorizzazione italiana con la conseguenza che nel caso in esame andrebbe disapplicata la normativa interna alla luce dei principi comunitari, cosi come interpretati dalla Corte di Giustizia".
 
LA SENTENZA - Secondo i giudici amministrativi "infondata è anzitutto la tesi basilare che regge l’intelaiatura del gravame, ossia l’assunto per cui l’attività di raccolta di scommesse sportive effettuata dall'operatore maltese nel territorio dello Stato sia lecita, non abbisognevole di autorizzazione o
concessione in quanto tale operatore sarebbe stato discriminato in occasione delle gare centrali indette dall’Amministrazione per l’assentimento delle concessioni, ragion per cui in forza della giurisprudenza comunitaria opererebbe optimo iure nell’esercizio della sua attività di raccolta di scommesse sportive effettuata mediante i Ctd ubicati nei vari esercizi commerciali i cui titolari hanno stipulato con essa vari accordi di affiliazione, quali quello intercorso tra l'esercente e la società. Premesso che, come pure doverosamente rimarcato dal patrono della ricorrente nel corso della discussione di pubblica Udienza, non è oggetto diretto del presente giudizio la posizione dell'esercente e la liceità o meno della sua attività, va pur sempre chiarito che un vaglio quanto meno incidentale della conformità a legge dell’operato di siffatto soggetto, appare pregiudiziale all’esame della controversia per cui è causa. Orbene, come ha efficacemente chiarito l’Agenzia delle Dogane con la Relazione del Direttore generale l'operatore maltese risulta concessionario dello Stato italiano ma solo per la raccolta online delle scommesse sportive, ai sensi dell’art. 24, co. 11 della L. n. 88 del 2009. Siffatta modalità di raccolta di scommesse si fonda sull’assenza di intermediazione di operatori agenti in rete fisica, ovverosia di incaricati a sportello dei centri di trasmissione dati a cui si rivolgano i giocatori scommettitori. La conseguita concessione non consente in alcun modo all'operatore di offrire prodotti di gioco mediante scommessa avvalendosi di addetti operanti a sportello presso esercizi pubblici o privati, in guisa da creare un punto di contatto tra gli scommettitori e gli operatori predetti".
 

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