skin

Tar Veneto: revoca della licenza per reati sul contingentamento spetta unicamente al sindaco

24 agosto 2012 - 11:41

Il Sindaco, in qualità di Ufficiale del Governo, ha competenza per disporre la revoca della licenza di pubblico esercizio in presenza di reiterate violazioni alla disciplina del contingentamento delle new slot. Ma non può farlo, al suo posto, un altro dirigente. A stabilirlo è il Tribunale amministrativo del Veneto che in una pronuncia delle ultime ore ha accolto il ricordo di una società che gestisce un bar nel territorio comunale di Venezia che aveva subito numerose contestazioni e sanzioni, con reiterata sospensione delle licenza, per violazioni in materia di apparecchi videogiochi da intrattenimento. In particolare, nel caso, in questione, era stata contestata una volta la mancanza della targhetta indicante il codice identificativo, quattro volte l’utilizzo di un numero di apparecchi eccedente rispetto a quello consentito in base alla superficie del locale, una volta l’aver consentito l’uso dei giochi prima delle ore 10.00, in violazione del regolamento comunale.

Scritto da Redazione GiocoNews


Nel ricorso, viene impugnato il provvedimento comunale con cui era stata disposta la revoca della licenza per “incompetenza del dirigente” e per “difetto di motivazione e carenza di presupposti”, perché la revoca può essere disposta solo in caso di reiterate violazioni previste dall’art. 110, comma 9, del R.,D. n. 773 del 1931. Secondo il Tar veneziano, è legittimo il primo punto osservato dalla difesa, mentre va respinta la censura di cui al secondo motivo, in quanto risulta condivisibile la tesi del Comune secondo cui l’utilizzo di apparecchi eccedenti il numero consentito in base al contingentamento, appare equiparabile all’utilizzo di apparecchi privi di autorizzazione, rientrando pertanto nella fattispecie contemplata dal comma 9 lett. d) dell’art. 110 del R.D. n. 773 del 1931, che riguarda l’ipotesi dell’installazione di apparecchi per il gioco lecito in difetto dei prescritti titoli autorizzatori, cosicché anche queste violazioni possono essere valutate ai fini della reiterazione che dà luogo alla revoca di cui all’art. 110, comma 10, del R.D. n. 773 del 1931.
Per quanto riguarda la prima motivazione però, scrivono i giudici laziali che “ la competenza ad adottare il provvedimento di revoca della licenza di cui all’art. 110, comma 10, del R.D. n. 773 del 1931, è del Sindaco. Infatti all’interno di questa norma vi è una generica competenza attribuita al Comune ad adottare i provvedimenti di sospensione della licenza, che deve ritenersi del dirigente secondo l’ordinario riparto di competenze previsto dall’art. 107 del Dlgs. n. 207 del 2000. Mentre vi è una competenza specifica, espressamente attribuita al Sindaco, per quanto riguarda la revoca”.
La norma infatti dispone che “se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88”.
Pertanto deve ritenersi che la competenza sia del Sindaco in forza del criterio cronologico e del principio di specialità.

Altri articoli su

Articoli correlati