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Il Comune di Bressanone porta al Tar la Legge di Bolzano per farla valere anche sulle Vlt

24 dicembre 2012 - 09:49

E’ sempre più ‘caos’ istituzionale, in Alto Adige, con le autorità locali che continuano la propria battaglia ‘anti-slot’, con qualche amministrazione che prova a far valere le nuove norme emanate dalla provincia anche sul fronte delle videolottery. Come aveva tentato di fare lo stesso Comune di Bolzano, impugnando di fronte al Tar cittadino il rilascio di una licenza per una sala dedicata da parte della Provincia, a ripercorrere una strada simile è il Comune di Bressanone che, analogamente, ha presentato un ricorso per l'annullamento della licenza per la gestione di una sala vlt.  Ma i giudici, rispondendo alle varie richieste del Comune, che chiedeva l’annullamento di tutte le licenze rilasciate ai titolari del locale, stabiliscono che, correttamente, viene annullato la licenza relativa alla sala giochi, per contrasto con la Legge provinciale, ma lo stesso criterio non può essere applicato alla licenza per l’esercizio delle Vlt. Bolzano e la battaglia anti-slot: continuano i controlli nei locali, notificati i primi ricorsi nella Provincia

Scritto da Vincenzo Giacometti


I FATTI - Durante l’estate del 2011, i titolari della sala vlt avevano chiesto al Presidente della Provincia autonoma di Bolzano l’autorizzazione allo “spostamento della licenza per la gestione della sala giuochi con Bar – Ristoro (IV cat.)” in una posizione diversa all’interno dello stesso territorio comunale. Il Comune di Bressanone, interpellato in proposito, dopo aver premesso che i locali di via Stazione n. 21 erano “urbanisticamente idonei per lo svolgimento di attività relative alla destinazione d’uso di prestazioni di servizi – terziaria (uso bar, ristorazione, etc.)”, esprimeva alla Provincia il proprio parere negativo, motivando che non risultavano osservate le nuove disposizioni introdotte dal legislatore provinciale in ordine alle distanze che i locali adibiti all’esercizio dei giochi leciti devono mantenere dai c.d. “luoghi sensibili”. Il Presidente della Provincia , tuttavia, rilasciava comunque la licenza per gestire la “sala giochi Juke Box” con somministrazione di cibi, bevande alcoliche e superalcoliche nella nuova sede.
Successivamente, dopo una cessione dell’attività, il nuovo titolare della sala presentava istanza alla Provincia di autorizzazione all’esercizio dell’attività di raccolta delle scommesse ai sensi dell’art. 88 del Tuls, necessaria per l’installazione delle vidoelottery, anche questa inevitabilmente concessa dalla Provincia. Il Comune di Bressanone ha così impugnato tutti i provvedimenti indicati, per “violazione, falsa ed erronea applicazione di legge”, “Difetto assoluto di motivazione”, “Eccesso di potere per contraddizione esterna con altro atto dell’amministrazione” e altri motivi similari.
In sintesi, il Comune di Bressanone lamenta che il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano avrebbe rilasciato gli impugnati provvedimenti in violazione delle prescrizioni sulle distanze che le sale da gioco devono osservare rispetto ai luoghi qualificati come “sensibili” dalla normativa provinciale.


DECISIONI E MOTIVAZIONI - I giudici altoatesini però, con riferimento alle licenze per “sale giochi”, osservano che: “l’esercizio della suddetta ‘sala giochi’ rientra nella previsione di cui all’art. 86 Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza”; “il legislatore provinciale, cui l’art. 9, primo comma numeri 6 e 7 dello Statuto speciale attribuiscono potestà legislativa in materia di “pubblici esercizi” e di “pubblici spettacoli” (fatti salvi i “requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell’Interno di annullare d’ufficio … i provvedimenti adottati nella materia”) ha emanato la L.P. 14.12.1988, n. 58 “Norme in materia di esercizi pubblici” e la L.P. 13.5.1992, n. 13 “Norme in materia di pubblico spettacolo””. Inoltre, le “Disposizioni in materia di gioco lecito” contenute nella legge provinciale,  stabiliscono che “…i giochi leciti non possono essere messi a disposizione in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di ogni grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale” e, inoltre, £l’art. 5bis, comma 1 della L.P. n. 13 del 1992 dispone che “Per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l'autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 2, per l'esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale…”.
£Risulta in atti che il Comune, con lettera dd. 27.9.2011, aveva comunicato alla Provincia il proprio “negatives Gutachten” motivato sulla presenza, nell’ambito dei 300 metri di distanza dal locale in argomento, di siti “sensibili” (“Freie Universität Bozen, Autobusbahnhof, Zugbahnhof, Kinderhort”), ed aveva inoltre allegato alla suddetta lettera una planimetria di Bressanone “mit Markierung des Umkreises von 300 m ausgehend von Bahnhofstr. Nr. 21 und den oben angeführten Einrichtungen” (cfr. doc. n. 3 del Comune sub R.G. n. 20/2012)”.
“Invero, la presenza di siti “sensibili” nell’ambito dei trecento metri è confermata in atti dalla perizia tecnica dd. 9.1.2012 fatta eseguire dal Comune (cfr. doc. n. 6 del Comune sub R.G. n. 34/2012)”.
“Per quanto attiene alle deduzioni introdotte dalle controparti in ordine sia alle modalità di computo della distanza di 300 metri, sia al significato da dare alla dizione “giovani” utilizzata dal legislatore provinciale si richiama la sentenza 18.4.2012, n. 248 con la quale questo T.R.G.A. ha già avuto modo di affermare che: la distanza tra le sale da gioco ed i luoghi sensibili va computata non in base al percorso stradale, bensì con riferimento al “raggio”, cioè, nel caso di specie, alla lunghezza del segmento di retta che ha un estremo nel centro del luogo sensibile e l’altro estremo sulla circonferenza; il concetto di “giovane” è di più ampia portata di quello di “minorenne”, sicché la norma non pone un discrimine in riferimento alla maggiore o minore età di coloro che frequentano il luogo “sensibile”. Sulla base di quanto illustrato, poiché non risultano rispettate le prescrizioni della normativa provinciale in ordine al rispetto delle distanze dai siti “sensibili”, la licenza con cui è stato autorizzato il titolare della sala dal Presidente della Provincia, risulta illegittima per violazione di legge in riferimento agli artt. 11, comma 1bis della L.P. n. 58 del 1998 e 5bis, comma 1 della L.P. n. 13 del 1992”.
Per quanto attiene, infine, all’autorizzazione alla “raccolta di giocate tramite gli apparecchi da gioco appartenenti alla tipologia di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), R.D. 18.6.1931, n. 773, denominata VLT – Videoterminali”, va evidenziato che si tratta di una licenza rilasciata ai sensi dell’art. 88 del TULPS per la raccolta delle scommesse mediante apparecchi VLT - Videolotterie. Si tratta, pertanto, di una fattispecie differente da quella riguardante gli esercizi pubblici che esplicano attività di “sala giochi” sulla base dell’autorizzazione di cui all’art. 86 del TULPS.
L’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse mediante apparecchi VLT costituisce infatti una novità introdotta dal legislatore dapprima con la legge 23.12.2005, n. 266, poi con il D.L. 4.7.2006, n. 223 e, quindi, con il D.L. 28.4.2009, n. 39, cui ha fatto seguito, in particolare, il decreto direttoriale dd. 22.1.2010 del Direttore dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, concernente la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all’art. 110, comma 6, lett. b) del TULPS.
Nel caso in esame, peraltro, non può - in ogni caso - essere richiamata la previsione ostativa di cui al comma 2bis dell’art. 5bis della L.P. n. 13 del 1992 (comma aggiunto dall’art. 4, comma 2 della L.P. 21.12.2011, n. 15), che stabilisce che “… le limitazioni spaziali e temporali (n.d.r. “raggio di 300 metri da istituti scolastici di ogni grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale”) sono estese ad ogni tipo di esercizio dedicato al gioco tramite apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche”, atteso che la suddetta norma è entrata in vigore soltanto il 28.12.2011, id est in data successiva a quella del rilascio dell’autorizzazione prot. n. 7.1/73.09/702499/10/GT dd. 6.12.2011 per la raccolta delle giocate tramite apparecchi VLT. Conseguentemente, essa non trova comunque applicazione nel caso di specie”.

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