skin

New slot, vlt e fiscalità: ecco cosa cambia con le nuove disposizioni dell'Agenzia delle Entrate

24 luglio 2013 - 08:48

Tutto è pronto (o quasi) per la nuova gestione fiscale degli apparecchi da intrattenimento. Nell'incontro di ieri tra i dirigenti dell'Agenzia delle Entrate e quelli dei Monopoli di Stato con i concessionari che gestiscono le reti di new slot e vlt e i rappresentanti di gestori ed esercenti, sono stati fissati alcuni punti cardine della nuova prassi amministrativa e fiscale che erano stati, in qualche modo, già introdotti dall'Agenzia in occasione del dibattito pubblico dello scorso gennaio ma che assumono oggi una propria ufficialità. O, meglio, diventeranno ufficiali con la pubblicazione effettiva delle disposizioni che dovrebbe avvenire già nelle prossime settimane. GiocoNews.it è però in grado di anticipare i contenuti più rilevanti della nuova prassi amministrativa che prevede, in estrema sintesi,  una gestione dei conteggi per competenza e non più per cassa, come effettuato fino a qualche tempo fa dagli addetti ai lavori.

Scritto da Alessio Crisantemi
New slot, vlt e fiscalità: ecco cosa cambia con le nuove disposizioni dell'Agenzia delle Entrate

 

 

LE NOVITA' IN ARRIVO - Tra gli obblighi che vengono ora imposti agli operatori delle new slot (e, i particolare, ai concessionari di rete) vi è la redazione di estratti conti con cadenza quindicinale o, al massimo, bimestrale. Ed in questi documenti sarà necessario distinguere tra i compensi che sono in favore dei gestori e quelli destinati agli esercenti. In particolare, per quanto riguarda la rendicontazione dei compensi erogati tra gli attori della filiera e per la relativa contabilizzazione, l'Agenzia scrive che "la definizione degli adempimenti contabili posti a carico dei soggetti coinvolti nella gestione degli apparecchi Awp dovrebbe favorire - a monte - l'adozione di una impostazione uniforme con riguardo alla rendicontazione delle somme percepite in ragione della gestione degli apparecchi e - a valle - la verifica ex post dell'adempimento, da parte degli stessi, dei connessi obblighi dichiarativi".
Per questo gestori ed esercenti “procederanno a contabilizzare e dichiarare ognuno la propria parte di compensi percepita sulla base degli importi puntualmente evidenziati nella distinta inoltrata dal concessionario al gestore e/o all'esercente (generalmente ogni 15 giorni per i gestori e bimestralmente per gli esercenti)”.
Tale disposizione è mirata a risolvere l'anomalia riscontrata durante gli accertamenti relativi al 2007  dai quali è emerso un disallineamento dei dati contabili forniti da gestori e concessionari e dovuti, come si è poi dimostrato, proprio alla gestione privatistica degli accordi tra le parti in causa che prevedono una ripartizione dei compensi tra gestore e concessionario ma anche tra gestore ed esercente. E, fino ad ora, l'eventuale modifica delle condizioni pattuite tra gestori ed esercenti che potrebbero accordarsi con percentuali diverse da quelle abitualmente sottoscritte tra le parti, non venivano necessariamente comunicate al concessionario al quale le macchine oggetto di accordo erano collegate. E proprio questo aspetto aveva portato al disallineamento dei dati contabili.

Per questo l'Agenzia delle Entrate, con le nuove norme, per quanto riguarda gli accordi tra gestori ed esercenti, prevederà che, qualora si modificassero in corso d'opera rispetto a quelli inizialmente contrattualizzati, tali variazioni (di qualunque tipo) dovranno essere comunicate ai concessionari i quali a loro volta dovranno adeguare le ripartizioni contabili in base a quanto comunicato, in modo di avere almeno ogni due mesi un documento che formalizza i ricavi in capo a gestori ad esercenti. Una procedura che, di conseguenza, comporterà ai concessionari la creazione di un “ambiente software” specifico nei propri portali per consentire una gestione più facile di questa nuova contabilità più specifica.

 

SPARISCE LA FATTURAZIONE - Ma non è tutto: secondo quanto spiegato dall'Agenzia, tale documento di estratto conto andrà a sostituire la abituale procedura di fatturazione, diventando così l'unico documento contabile di effettivo valore. accompagnato però da un "verbale di scassettamento", il quale non avrà valore fiscale e contabile ma sarà di indubbio valore di fronte a eventuali contestazioni tra le parti.

 

IL CONTENUTO DELLA DISTINTA - La distinta che dovranno produrre gli operatori dovrà sempre prevedere (anche per un rimando a un prospetto separato) i seguenti dati minimi: 'Coin in' e 'coin out' degli apparecchi, Prelievo erariale, Canone "Aams", somme di spettanza del concessionario, somme di spettanza del gestore, somme spettante ad ognuno degli esercenti riferiti al gestore. "Il concessionario - scrive l'Agenzia - provvederà quindi (alle scadenze previste) a inoltrare ad ognuno dei gestori (e/o degli esercenti con cui ha sottoscritto i contratti) la distinta contenente i dati sopra evidenziati, comunicando la quota parte riconosciuta a ognuno dei predetti a titolo di compenso per l'attività di raccolta effettuata".

 

LA PROCEDURA DI “SCASSETTAMENTO” - Non è ancora chiaro, tuttavia, se la nuova norma consentirà il cosiddetto “scassettamento congiunto” tra gestore ed esercente, che rappresenta ancora oggi una prassi assai frequente tra le due figure della filiera: sul tema, l'Agenzia delle Entrate non sembra ancora essersi pronunciata ma la spiegazione delle procedure finora analizzate sembra tollerare tale procedura “sbrigativa”. Per avere certezze, comunque, si dovrà attendere la pubblicazione della documentazione ufficiale da parte dell'Agenzia.


COSA CAMBIA PER LE VLT - I concessionari siglano accordi contrattuali con ognuno dei soggetti intervenuti a vario titolo nella 'filiera' delle videolotteri e per questa ragione l'Agenzia individua dei criteri di gestione fiscale che tengono conto sia dei gestori di sala e dei forntiori del sistema di gioco che, eventualmente, dei terzi incaricati alla raccolta e procacciatori o mandatari.
In questo caso, a differenza di quanto avviene per le slot (in cui gestore ed esercente possono anche stringere un unico accordo contrattuale) la gestione delle Vlt comporta in genere la stipula di più accordi in ragione del numero dei soggetti che intervengono nell'esercizio di una sala. per questo l'Agenzia intende obbligare tutti questi operatori economici che intervengono "a vario titolo nella racccolta" ad assicurare ai concessionari - a mezzo scritto, eventualmente anche per via telematica -  le variazioni anagrafiche e fiscali intervenute nel corso dei rispettivi contratti.
Per quanto riguarda invece la rendicontazione dei compensi erogati tra i vari "attori" della filiera vlt, la distinta dovrà contenere i seguenti punti: 'bet' e 'win' di ogni apparecchio, Preu, canone "Aams", somme di spettanza del concessionario, somme di spettanza del soggetto nei cui confronti la distinta è inoltrata (che può quindi essere il gestore di sala, il fornitore del sistema di gioco, l'eventuale gestore e così via).

Altri articoli su

Articoli correlati