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Tar Veneto accoglie ricorso esercente su contratti di lavoro sala giochi

15 ottobre 2015 - 12:02

Il Tar Veneto revoca sospensione dell'attività di una sala giochi dopo ricorso al Ministero del Lavoro

Scritto da Redazione GiocoNews
Tar Veneto accoglie ricorso esercente su contratti di lavoro sala giochi

 


Il Tar Veneto ha accolto il ricorso del titolare di una sala giochi contro il Ministero del Lavoro per l'annullamento del provvedimento della Direzione Territoriale del Lavoro di Venezia che aveva disposto
la sospensione dell'attività "in quanto si sarebbe riscontrato l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al venti per cento (n. 1 lavoratori.) del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro".


Il lavoratore in questione, si legge nella sentenza, "era da considerarsi collaboratore della Società ricorrente, in forza del contratto di associazione in partecipazione 21.4.2015, sino alle ore 24:00 del 12.6.2015 e, dunque, un lavoratore in regola, senza che ovviamente avesse alcuna rilevanza, sotto il profilo della cessazione del rapporto di collaborazione instaurato con il predetto contratto, l’ora di invio della comunicazione (18:11) di cui alla notiziazione prescritta dalla normativa di riferimento per le vicende relative ai rapporti di lavoro. Il ricorso è fondato perché, come esattamente dedotto con la principale argomentazione in diritto la presenza sul posto di lavoro di un lavoratore (a prescindere dal fatto che il tipo di prestazione lavorativa venga o meno fatta rientrare nel genus del lavoro dipendente) che non risultava contrattualmente obbligato al rispetto di un orario prestabilito, circa due ore e mezza dopo che il datore di lavoro aveva provveduto ad inviare la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, non può farlo ritenere irregolare; infatti tale comunicazione non può avere l’effetto di accorciare l’orario della normale giornata lavorativa, per cui è evidente che, essendo il 12 giugno il suo ultimo giorno di lavoro e quindi una giornata lavorativa normale, l’impegno lavorativo si sarebbe dovuto normalmente concludere con l’orario di chiusura del locale".


Perciò il ricorso è fondato con conseguente annullamento degli atti impugnati.

 

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