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Cassazione: 'Apparecchi con giochi vietati, nessun reato se manca il fine di lucro'

19 ottobre 2015 - 09:17

Assolto titolare di un bar con tre apparecchi che visualizzavano giochi che simulavano quelli dei videopoker e delle slot

Scritto da Fm
Cassazione: 'Apparecchi con giochi vietati, nessun reato se manca il fine di lucro'

 

'Ai fini dell'accertamento del reato, non è sufficiente la prova dell'esistenza di mezzi atti ad esercitare il gioco d'azzardo, ma occorre anche la prova, eventualmente desunta da elementi indiziari, che vi sia stato il gioco. Occorre inoltre la prova, allorché si tratti di apparecchi automatici da gioco di natura aleatoria, dell'effettivo utilizzo dell'apparecchio per fini di lucro, non essendo sufficiente l'accertamento della potenziale utilizzabilità dello stesso per l'esercizio del gioco d'azzardo".


Con queste parole la Corte di Cassazione ha assolto il titolare di un bar e un fornitore di apparecchi gioco dalla condanna per l’esercizio di giochi d’azzardo in concorso inflitta dalla Corte d’appello di Caltanissetta.

 

NON EROGATE VINCITE IN DENARO - Secondo la Corte di merito - si legge nella sentenza - "i tre apparecchi rinvenuti funzionanti nel locale, anziché visualizzare i giochi per i quali erano stati predisposti, visualizzavano giochi che simulavano quelli tipici del videopoker e delle slot machine". Per i giudici si evince "la manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza del fine di lucro, ritenendo insufficiente il mero rinvenimento di una modesta somma dì danaro all'interno degli apparecchi (pari a 232 euro, Ndr), perché tale somma riguarderebbe il prezzo della singola partita e non il premio delle eventuali vincite. Secondo il ricorrente, i militari operanti non avevano verificato se la macchina erogasse effettivamente vincite in danaro".


REATO DI FRODE INFORMATICA - "La modifica della scheda di funzionamento e la conseguente abilitazione degli apparecchi ad un gioco diverso (slot machine e videopoker) - accertata dalla Corte d'Appello - integra il reato di frode informatica che, però, nel caso di specie non risulta contestato e pertanto l'argomentazione non è sufficiente al fine di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui si discute. Né possono trarsi elementi sul fine di lucro dalla sentenza di primo grado, che, invece, si è soffermata, sull'alea dei giuoco, ma non su tale specifico elemento.
Si rende pertanto necessario un nuovo accertamento sul fine di lucro che tenga conto dei principi esposti", conclude la sentenza.
 

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