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Tar Bolzano: 'Legge provinciale sul gioco non contrasta con Costituzione'

02 dicembre 2015 - 11:53

Ok alla legge provinciale di Bolzano sul gioco, non è invasiva della competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza

Scritto da Fm
Tar Bolzano: 'Legge provinciale sul gioco non contrasta con Costituzione'

"E’ sufficiente che l’esercizio pubblico si trovi nel raggio di 300 metri da un solo luogo sensibile, perché scatti, automaticamente, l’obbligo di rimozione degli apparecchi da gioco leciti, senza che all’Amministrazione residui alcun potere discrezionale nell’applicazione della norma". Con questa motivazione il Tar Bolzano ha rigettato il ricorso proposto dal gestore di un bar contro l'ordinanza 'per la rimozione dei giochi leciti e per la sospensione dell’attività del pubblico esercizio' disposta dal Comune di Bolzano ai sensi della legge provinciale sul gioco.

L'ordinanza del Comune giungeva dopo aver accertato che nel raggio di 300 metri dall’esercizio pubblico si trovano numerosi punti sensibili, compresi un centro diurno per anziani e un centro giovani.

Secondo i giudici, "la difesa dell’Amministrazione comunale ha dimostrato in giudizio di avere regolarmente notificato alla ricorrente, via pec in data 12 agosto 2013, l’avvio del procedimento sia con riferimento all’emissione dell’ordinanza di immediata rimozione degli apparecchi da gioco lecito, sia con riferimento al procedimento per la sospensione dell’attività dell’esercizio pubblico di cui si tratta e che tale comunicazione è stata ricevuta dalla società ricorrente (cfr. doc. 16 del Comune di Bolzano)".

TUTELA SALUTE E ORDINE PUBBLICO - Osserva il Collegio che "il legislatore provinciale, con le modifiche introdotte nel 2012 (così come con quelle introdotte nel 2010), non è intervenuto per contrastare e prevenire il gioco illegale (cioè per prevenire reati o mantenere l’ordine pubblico), né per disciplinare direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti di cui all’art. 110, comma 6, del Tulps e nemmeno per individuare i giochi leciti (materie riservate alla competenza del legislatore statale). E’ intervenuto per disporre la rimozione degli apparecchi da gioco in ragione della loro prossimità a determinati luoghi, che potrebbero, da un lato indurre al gioco soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi (quindi maggiormente esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni) e, dall’altro lato, creare problemi di viabilità e di inquinamento acustico delle aree interessate. L’obbligo di rimuovere i suddetti apparecchi da gioco leciti derivante dalla sopra richiamata normativa provinciale colpisce, in via diretta, il titolare della licenza di pubblico esercizio, in quanto unico soggetto che ha la disponibilità esclusiva del locale. D’altra parte, l’Amministrazione comunale è del tutto estranea ai rapporti che legano i titolari delle licenze di esercizi pubblici con i proprietari/noleggiatori e con i concessionari dei giochi, che restano regolati dai rispettivi contratti".
 

NON CONTRASTA CON COSTITUZIONE - Per i giudici poi "appare manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale formulata dalla ricorrente. La Corte Costituzionale, nella citata sentenza n. 300 del 2011, ha eliminato ogni dubbio: l’intervento del legislatore provinciale nella specifica materia sopra descritta non è invasivo della competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, lett. h, della Costituzione). Non sussiste neppure il dedotto contrasto della normativa provinciale con il D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (c.d. decreto “Balduzzi”), convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189".
 

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