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Tar Lazio respinge ricorso Codacons su FeDerSerd in Osservatorio Dipendenze

04 dicembre 2015 - 10:15

Per il Codacons, FeDerSerd non poteva far parte dell'Osservatorio Dipendenze in quanto sovvenzionata da concessionari di slot e lotterie

Scritto da Redazione GiocoNews
Tar Lazio respinge ricorso Codacons su FeDerSerd in Osservatorio Dipendenze

 


Il Tar Lazio ha respinto il ricorso del Codacons per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del decreto interministeriale in data 23 luglio 2015 con cui il Ministero dell’Economia e Finanze di concerto con il Ministero della Salute hanno previsto, nella rideterminazione della composizione dell’Osservatorio di cui all’art. 7, comma 10 del d.l. n. 158/2012 l’inclusione fra le Associazioni ivi indicate per la designazione di un proprio rappresentante oltre che la odierna ricorrente ed altre Associazioni, della FeDerSerd – Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze odierna controinteressata, dei provvedimenti presupposti di data ed estremi ignoti con i quali i predetti Dicasteri hanno stabilito che la predetta Associazione debba partecipare al processo rappresentativo di designazione delle associazioni predette.


Secondo i giudici "in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, non sussistono le ragioni, previste dall'art. 55 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 per l'accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato".
Atteso che "la principale doglianza proposta avverso la individuazione di FeDerSerD quale soggetto facente parte dell’Osservatorio di cui all’art. 7, comma 10 del d.l. n. 158/2012 pur essendo sovvenzionata da due delle maggiori concessionarie italiane di slot e lotterie, doglianza che ha preoccupato il Collegio in quanto è l’unica idonea a dimostrare il dedotto eccesso di potere per erroneità dei presupposti e contraddittorietà manifesta della motivazione attraverso cui si può sindacare la scelta dell’Amministrazione in tal senso, rimane sprovvista di ogni idonea dimostrazione siccome affidata ad una mera affermazione non supportata, apparendo del tutto deviante e postuma l’integrazione dei motivi di ricorso con l’indicazione recata dalla memoria del 30 novembre 2015, nella parte in cui la ricorrente indica come finanziatrice di FeDerSerD la più importante azienda produttrice di metadone".
 

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