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Tar: 'Attendere conclusione procedimenti prima di revocare autorizzazioni gioco'

13 gennaio 2016 - 12:30

I Tar di Puglia e Lombardia accolgono ricorsi di due esercenti con attività di gioco contro revoca delle autorizzazioni.

Scritto da Redazione GiocoNews
Tar: 'Attendere conclusione procedimenti prima di revocare autorizzazioni gioco'

 

"Il comma 2 del Decreto Legislativo 59/2010, all’art. 71, che disciplina i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, esige che le violazioni delle norme sui giochi siano accertate con sentenza passata in giudicato". Secondo questo principio il Tar Lombardia ha accolto il ricorso presentato dal titolare di un bar per la revoca del provvedimento con cui l'Unione dei Comuni della Valtenesi ha ordinato la cessazione dell'attività somministrazione di alimenti e bevande per la mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti.


VIZIO DI LEGITTIMITA' - Secondo i giudici, che hanno fissato la data di discussione del merito all’udienza pubblica dell’1 dicembre 2016, appare "fondata la censura afferente alla violazione dell’art. 71 del D. Lgs. 59/2010, in quanto il precedente a carico del legale rappresentante della Società ricorrente (risultante dal certificato del casellario giudiziale in atti) è un decreto penale di condanna dell’11/4/2013 (ammenda di 150 €) per violazione degli artt. 17 e 110 del R.D. 773/34; la pronuncia sarebbe ascrivibile a un’ispezione eseguita da agenti della Questura di Brescia presso un altro bar gestito dalla ricorrente, in esito alla quale sono state riscontrate irregolarità nell’esposizione della tabella dei giochi proibiti; il decreto penale di condanna non sembra rientrare tra le figure di reato elencate all’art. 71 come ostative al rilascio (e al mantenimento) delle autorizzazioni commerciali, dal momento che il comma 2 esige che le violazioni delle norme sui giochi siano accertate “con sentenza passata in giudicato”. La sentenza poi ricorda che è "vero che, secondo la costante giurisprudenza, il decreto penale di condanna è equiparabile alla sentenza di condanna ai fini dell'esistenza del fatto da valutare, in quanto dotato di valore decisorio dell'esistenza del fatto penalmente contestato (T.A.R. Lazio Roma, sez. I-bis – 7/2/2015 n. 2282 e la giurisprudenza ivi richiamata), ma tuttavia, il grave effetto prodotto dall’applicazione della norma invocata (la preclusione all’esercizio dell’attività) appare suggerire un approccio rigoroso, aderente al suo dettato letterale. Peraltro, dall’esame dell’atto impugnato, appare impossibile comprendere quale sia il precedente penale preclusivo della prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, dunque, restando ignoto l’iter logico-giuridico sotteso all’emanazione del provvedimento, appare configurabile un concorrente vizio di legittimità, consistente nella violazione dell’art. 3 della L. 241/90".

 

ATTENDERE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO - Diversa la vicenda oggetto del giudizio del Tar Puglia, che ha accolto il ricorso di un noleggiatore contro il Comune di Racale per la revoca dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio di distribuzione/ noleggio di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 del Tulps, in quanto oggetto di un'informativa interdittiva antimafia. Questo quanto si legge nella sentenza: "Il Collegio osserva, in primo luogo, che la reviviscenza degli effetti dell’interdittiva antimafia si è determinata a seguito di provvedimenti giurisdizionali sostanzialmente favorevoli al ricorrente, che hanno comportato la restituzione dei beni sequestrati, senza che alla riacquisita disponibilità abbia fatto seguito la riadozione della misura della Straordinaria e Temporanea Gestione della Società (già disposta e venuta meno a seguito del sequestro ordinato con provvedimento cautelare del Giudice dell’Istruzione Preliminare). L’annullamento del sequestro disposto dal GIP ai sensi dell’art. art. 12 sexies L.356/1992, ha fatto sorgere la necessità di rivalutare i presupposti sui quali poggiava la motivazione dell’informativa antimafia del 21 ottobre 2014 alla luce delle risultanze processuali di cui all’ordinanza del Tribunale del Riesame di Lecce in data 23 marzo 2015, che incide sullo specifico punto relativo alla sussistenza di reati riconducibili ad un sodalizio mafioso. La circostanza che il provvedimento impugnato sia stato adottato in pendenza del procedimento attivato dal ricorrente con la richiesta di sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva e, in subordine, dell’adozione della misura del 'sostegno e monitoraggio dell’impresa di cui all’art. 32, d.l. n. 90/2014', senza attendere la conclusione di detto procedimento, si appalesa in contrasto con i principi di ragionevolezza, logicità e buon andamento dell'amministrazione".

 

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