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Tar Toscana ribadisce costituzionalità leggi regionali sul Gap

04 marzo 2016 - 16:06

Per i giudici del Tar Toscana è legittimo il distanziometro imposto dalla legge regionale sul Gap, rispettato il principio di costituzionalità.

Scritto da Redazione
Tar Toscana ribadisce costituzionalità leggi regionali sul Gap

 

"Siamo in presenza di un sistema di 'doppia tutela' che attribuisce il potere di dare applicazione alle norme di cui all’art. 4 della l.r. 18 ottobre 2013, n. 57 agli organi del Ministero dell’Interno (in questo caso, radicando le relative valutazioni sulla previsione dell’art. 153 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635) e all’Amministrazione comunale nel cui territorio sono ubicati i centri di scommesse e gli spazi per il gioco (in questo caso, ex artt. 13 e 14 della l.r. 57 del 2013)".

Con questa motivazione il Tar Toscana ha respinto il ricorso del titolare di una sala da gioco contro il Comune di Pieve a Nievole e la Questura di Pistoia per l'annullamento dell'ordinanza con la quale il responsabile dello Sportello unico attività produttive ha ordinato alla società ricorrente di cessare immediatamente l'attività di raccolta di gioco lecito (Vlt) perché troppo vicina ai 'luoghi sensibili', in violazione della legge regionale toscana sul contrasto al Gap.


"La Sezione - ricordano i giudici - ha già affrontato gran parte delle censure proposte da parte ricorrente, ricostruendo, in particolare, l’impianto normativo fondamentale della l.r. 18 ottobre 2013, n. 57 (disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia), oggi applicabile nel testo risultante dalle modificazioni disposte con la l.r. 23 dicembre 2014 n. 85 (che hanno espressamente superato alcune delle problematiche precedenti, specificando meglio l’ambito di applicabilità della legge).

 
Per quello che ci occupa, assume particolare interesse l’art. 2 (definizioni) della l. r. 18 ottobre 2013, n. 57 (ovviamente nel testo attualmente vigente) che, nel dettare le definizioni generali necessarie per l’applicazione della legge, ne ha previsto l’indiscussa applicabilità ai luoghi pubblici, aperti al pubblico o ai circoli privati 'in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi per il gioco lecito di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)' (art. 2 lett. b) e c) l.r. 57 del 2013, come modificate dalla l.r. 23 dicembre 2014 n. 85); del tutto infondata appare pertanto la prospettazione della ricorrente evidentemente riferita alla precedente formulazione della legge, comunque considerata comprensiva delle autorizzazioni ex art. 88 T.U.L.P.S. dalle già citate sentenze 19 febbraio 2015 n. 284 e 16 giugno 2015 n. 936 della Sezione) tendente a limitare l’applicazione della previsione alle sole autorizzazioni ex art. 86 T.U.L.P.S. e non anche alle autorizzazioni ex art. 88, relative agli apparecchi per il gioco lecito di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (come quella che ci occupa)".
 
Riguardo alle censure di incostituzionalità della legge mosse dal ricorrente, il Tar Toscana osserva che " l’art. 14, 3° comma della l. 11 marzo 2014, n. 23 (delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita) che, nel delegare il governo a 'introdurre e
garantire l'applicazione di regole trasparenti e uniformi nell'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo forme vincolanti di partecipazione dei comuni competenti per territorio al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l'intero territorio nazionale, della dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni' ha assicurato 'la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale che risultino coerenti con i princìpi delle norme di attuazione della presente lettera'; al momento, le norme emanate in sede regionale e locale emanate nelle more dell’intervento del detto provvedimento di riordino godono pertanto della salvaguardia prevista dalla detta disposizione, così superando sostanzialmente la problematica del contrasto con il cd. decreto Balduzzi (in questo senso, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II,
22 luglio 2015, n. 1761)".
 

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