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Cassazione: 'Imposta intrattenimenti va pagata anche per videopoker rimossi'

17 marzo 2016 - 12:43

Per la Corte di Cassazione l’imposta sugli intrattenimenti va pagata per intero anche per i videopoker rimossi secondo legge Finanziaria del 2003.

Scritto da Redazione
Cassazione: 'Imposta intrattenimenti va pagata anche per videopoker rimossi'

 


La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una società di giochi contro i Monopoli di Stato, circa la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale di Genova si era espressa in merito a due avvisi di comunicazione di irregolarità della liquidazione dell'Isi - l’imposta sugli intrattenimenti - relativa all'anno 2004 in quanto l'imposta era stata versata solo parzialmente.

 

Secondo l'Ufficio dei Monopoli, l'imposta Isi doveva essere pagata in via forfettaria per intero su base
annuale indipendentemente dal fatto che i videopoker oggetto della sentenza erano stati rimossi e demoliti dopo il 30 aprile 2004 mentre secondo il contribuente l'imposta annuale doveva essere calcolata parametrandola ai mesi di effettivo funzionamento degli apparecchi.


IL RICORSO - Secondo la società ricorrente "la Commissione tributaria non ha tenuto conto che all'epoca
della notifica dell'avviso di accertamento era stata posta in liquidazione con atto ed era già estinta e cancellata dal registro delle imprese nel novembre 2007 con conseguente estinzione e piena opponibilità di  tale evento a terzi nel momento in cui le era stato notificato l'avviso di accertamento
impugnato".

 
Inoltre, "la Ctr ha ritenuto che l'imposta Isi dovesse essere pagata in via forfettaria per
intero su base annuale senza tener conto che gli apparecchi per il gioco erano stati rimossi e
demoliti dopo il 30 aprile 2004 e quindi erano stati effettivamente utilizzati solo quattro mesi" e non ha "motivato in diritto in ordine alle argomentazioni proposte nel ricorso".
 
LA SENTENZA - Secondo i giudici, che hanno respinto tutti i motivi di ricorso, "il pagamento delle imposte sugli intrattenimenti per gli apparecchi e congegni di cui all'art.110 comma 7 Tulps, determinate sulla
base dell'imponibile medio in via forfettaria su base annuale deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 marzo di ogni anno per gli apparecchi già in possesso alla data del 1 gennaio e pertanto nella fattispecie l'imposta doveva essere pagata dalla ricorrente entro tale termine per intero senza tener conto che gli apparecchi per il gioco erano stati rimossi e demoliti dopo il 30 aprile 2004 e quindi erano stati
effettivamente utilizzati solo quattro mesi. La norma non prevede infatti la possibilità di ragguagliare l'imposta dovuta parametrandola al periodo di effettivo utilizzo per gli apparecchi già in possesso alla data del 1 gennaio ma solo per quelli installati dopo il 1 marzo di ciascuno anno". Quindi, conclude la sentenza, "in ogni caso, appare irrilevante l'avvenuta distruzione degli apparecchi in ossequio all'art. 22 comma 3 legge finanziaria del 2003 nr.289 del 2002 secondo il quale entro la data ultima del 31 maggio 2004 dovevano essere rimossi e demoliti gli apparecchi ex art.110 comma 7 del Testo delle leggi di pubblica sicurezza, che consentivano il prolungamento o la ripetizione della partita salva la possibilità dì riconversione".
 

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